Corte costituzionale

Ordinanza n. 583/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/2000 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma

1-bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 29 ottobre 1999 dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Lecco, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1999, pervenuta

a questa Corte il 24 marzo 2000, il giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Lecco ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24

della Costituzione, dell'art. 392, comma 1-bis del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevede che le disposizioni

in esso previste si applichino anche all'assunzione della

testimonianza della persona inferma di mente";

che, secondo il giudice a quo la ratio della norma impugnata

che, nei procedimenti per delitti sessuali, prevede la possibilità

per il pubblico ministero e per la persona sottoposta alle indagini

di chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione

della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di

fuori delle ipotesi previste dal comma 1, e cioè delle condizioni

che in via generale legittimano la richiesta di procedere con

incidente probatorio risponderebbe ad una duplice esigenza: da un

lato quella di proteggere il teste dalle conseguenze che potrebbe

avere sul suo vissuto il ritardo derivante dal protrarsi delle

indagini preliminari e del dibattimento, dall'altro quella di

tutelare precocemente il diritto della persona indagata al

contraddittorio, per consentire di portare alla luce prima del

dibattimento l'eventuale inattendibilità del teste, dato il rischio,

ritenuto maggiore in questo caso, di suggestioni e condizionamenti

anche non maliziosi;

che, sempre secondo il remittente, entrambe tali finalità

varrebbero in modo identico, o comunque tale da non giustificare

sostanziali differenze di disciplina, sia per i soggetti in età

evolutiva, sia per quelli che versino in condizioni di infermità

mentale: sì che, riguardo a questi ultimi, risulterebbero lesi sia

il principio di uguaglianza, per il trattamento diverso di situazioni

che sarebbero identiche, sia il diritto di difesa della persona

sottoposta alle indagini;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in

quanto, come emergerebbe anche dalla sentenza n. 283 del 1997 di

questa Corte (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 498 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva di

escludere, nei confronti del testimone maggiorenne infermo di mente,

l'esame diretto ad opera delle parti ove questo potesse nuocere alla

personalità del teste medesimo), non sarebbero parificabili le

posizioni del minore infrasedicenne e dell'infermo di mente; e,

d'altra parte, dalla citata pronuncia deriverebbe una compiuta tutela

degli interessi del maggiorenne infermo di mente anche rispetto alle

esigenze poste a base della censura in esame.

Considerato che la norma impugnata introduce una eccezione alla

regola dell'assunzione nel dibattimento delle prove che non abbiano

oggettivo carattere di indifferibilità o di non ripetibilità,

consentendo nei termini più ampi il ricorso all'incidente probatorio

quando si debba procedere all'assunzione della testimonianza di un

minore infrasedicenne in procedimenti per delitti sessuali;

che tale norma, quale che se ne ritenga la ratio non è

intesa, essenzialmente e direttamente, ad assicurare condizioni e

modi di esame testimoniale idonei a proteggere la personalità del

teste, e dei quali possa prospettarsi, sotto questo profilo,

un'esigenza di estensione al caso del teste infermo di mente;

che, infatti, a detta esigenza di protezione della

personalità dei testi provvedono altre norme del codice di rito,

così disponendo modalità particolari di espletamento dell'incidente

probatorio ove siano interessate all'assunzione della prova, in un

procedimento per delitti sessuali, persone minori di sedici anni

(art. 398, comma 5-bis su cui cfr. la sentenza n. 262 del 1998); la

conduzione dell'esame testimoniale da parte del giudicante, anziché

direttamente dalle parti, nei confronti del teste minorenne (art.

498, applicabile in parte qua anche al teste maggiorenne infermo di

mente a seguito della sentenza n. 283 del 1997 di questa Corte);

limiti all'esame testimoniale in dibattimento dei minori

infrasedicenni, quando si procede per delitti sessuali, e il teste

abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o

dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art.

238 (art. 190-bis comma 1-bis); particolari regole sulla esclusione

della pubblicità del dibattimento quando parti offese o testi siano

minorenni o sussistano esigenze di riservatezza dei testimoni o delle

parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto

dell'imputazione (art. 472, commi 2, 3-bis e 4);

che la possibilità - prevista dalla norma impugnata -, di

anticipare, attraverso il ricorso all'incidente probatorio,

l'assunzione di testimonianze appare, piuttosto, essenzialmente

intesa ad assicurare efficacia e genuinità della prova, quando si

tratti di raccogliere testimonianze potenzialmente soggette a subire,

col decorso del tempo, per le particolari condizioni del minore,

condizionamenti che le possano rendere meno genuine o meno utili al

fine degli accertamenti cui è volto il processo;

che peraltro, di per sé, tale possibilità non esclude la

ripetizione della testimonianza in dibattimento, mentre i limiti a

tale ripetibilità, posti a tutela della personalità dei testi,

quando si tratti di testimonianze di minori infrasedicenni in

procedimenti per delitti sessuali, derivano da altra norma (il citato

art. 190-bis comma 1-bis cod. proc. pen., successivamente introdotto

dall'art. 13 della legge 3 agosto 1998, n. 269), non evocata dal

remittente, e che non risulterebbe applicabile all'ipotesi del teste

infermo di mente, se pure ad essa si estendesse, secondo la

prospettazione del giudice a quo la previsione della norma censurata;

che, in tale quadro, la norma impugnata appare frutto di una

scelta del legislatore, rispetto alla quale non è dato di rinvenire

ragioni costituzionali che ne impongano l'estensione al caso del

teste infermo di mente, la cui situazione non è di per sé

meccanicamente equiparabile a quella del teste minore infrasedicenne

(cfr. sentenza n. 283 del 1997), e non è detto presenti gli stessi

caratteri che hanno indotto il legislatore ad ampliare la

possibilità del ricorso all'incidente probatorio;

che, pertanto, non appare utilmente invocato l'art. 3 della

Costituzione;

che, d'altra parte, non sussiste la lamentata violazione

dell'art. 24 della Costituzione, poiché la formazione della prova

nel dibattimento costituisce, nel vigente sistema processuale, la

regola idonea ad assicurare, in linea di principio, l'effettività

del diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini;

che, in tale sistema processuale, l'istituto dell'incidente

probatorio "è preordinato a consentire alle parti principali

l'assunzione delle prove non rinviabili al dibattimento" (sentenza

n. 77 del 1994): non tanto, dunque, al fine - indicato dal remittente

- di consentire all'indagato di dimostrare precocemente

l'inattendibilità del teste, quanto, fondamentalmente, al fine di

assicurare la prova e la sua genuinità anche nei casi in cui

l'attesa del dibattimento possa pregiudicarle;

che, peraltro, le ipotesi in cui la prova possa venir meno o

deteriorarsi nelle more delle indagini sono prese in considerazione

dal legislatore nel prevedere i casi in cui, in generale, può farsi

ricorso, anche su richiesta dell'indagato, all'incidente probatorio

(art. 392, comma 1, cod. proc. pen; e cfr., in proposito, la sentenza

n. 77 del 1994);

che pertanto la questione si palesa, sotto ogni profilo,

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis (Casi) del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3

e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Lecco con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:583 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte