Sentenza n. 584/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 263Codice di procedura penale
- art. 22legge 330/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo
comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito in forza
dell'art. 22 della legge 5 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei
provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo
penale), promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1989 dal Tribunale
di Terni nel procedimento penale a carico di Schiavone Gaetano,
iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Terni, adito dal difensore di Schiavone
Gaetano, appellante avverso il provvedimento del locale Giudice
istruttore che aveva respinto l'istanza di revoca del mandato di
cattura spedito nei confronti del suo assistito, ha, con ordinanza
dell'8 giugno 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale del
1930, nel testo sostituito in forza dell'art. 22 della legge 5 agosto
1988, n. 330, nella parte in cui non prevede, "accanto
all'impugnazione del Procuratore della Repubblica, anche il diritto
dell'imputato di proporre appello avverso l'ordinanza che rigetta
l'istanza di revoca di mandato di cattura".
Osserva il giudice a quo che la novazione normativa intervenuta nel
1988 non ha tenuto conto del fatto che la Corte costituzionale, con
sentenza n. 110 del 1986, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art.
263, secondo comma, ante riforma, nella parte in cui non
riconosce(va) all'imputato il diritto di proporre appello contro
l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.
Donde la necessità di un ulteriore intervento della Corte per
adeguare il nuovo testo dell'art. 263, secondo comma, alla
statuizione costituzionale ora ricordata.
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36, prima serie speciale, del
1989.
Nel giudizio non si è costituita la parte privata, né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Terni denuncia l'illegittimità
costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura
penale del 1930, nel testo sostituito in forza dell'art. 22 della
legge 5 agosto 1988, n. 330, per aver omesso di "prevedere, accanto
all'impugnazione del Procuratore della Repubblica, anche il diritto
dell'imputato di proporre appello avverso l'ordinanza che rigetta
l'istanza di revoca del mandato di cattura". La "disposizione di
legge" sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione, non meno di quanto lo fossero i precedenti testi
del più volte novellato secondo comma dell'art. 263. In particolare,
il giudice a quo si richiama ai due testi immediatamente anteriori di
tale comma, dovuti l'uno all'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n.
532, e l'altro all'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398,
ricordando come entrambi siano stati dichiarati costituzionalmente
illegittimi da questa Corte con la sentenza n. 110 del 1986, nella
parte in cui non riconoscevano all'imputato il diritto di proporre
appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del
mandato di cattura.
2. - La questione è fondata.
Nel modificare ancora una volta l'art. 263 del codice di procedura
penale del 1930, dedicato all'"impugnabilità delle ordinanze del
giudice" in materia di misure cautelari personali, e, più
precisamente, il suo secondo comma, dedicato all'individuazione delle
ordinanze appellabili e dei soggetti legittimati ad appellarle,
l'art. 22 della legge 5 agosto 1988, n. 330, pur ampliando il novero
dei provvedimenti impugnabili, ha reiterato la tradizionale
limitazionale dell'appellabilità soggettiva al procuratore della
Repubblica e al procuratore generale. Si è fatta così rivivere la
norma che la sentenza n.110 del 1986 aveva ritenuto non conforme agli
artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto causa di
ingiustificata disparità di trattamento fra imputato e pubblico
ministero.
3. - Come esattamente sottolineato dal giudice a quo, la
sostanziale analogia "dell'ipotesi prevista rispetto a quella
dell'abrogata norma" - anzi, la loro perfetta coincidenza nella parte
qui in discussione (ordinanze aventi ad oggetto la revoca del mandato
di cattura), proprio perché le variazioni apportate dall'art. 22
della legge 5 agosto 1988, n. 330, concernono soltanto la
possibilità per il pubblico ministero di appellare nuovi
provvedimenti oltre quelli contemplati in precedenza - non può non
comportare che anche il testo dell'art. 263, secondo comma, del
codice di procedura penale del 1930 venga adeguato "all'indirizzo
costituzionale seguito dalla richiamata sentenza" n. 110 del 1986.
Nulla giustificherebbe una conclusione diversa, tanto meno dopo
che quell'indirizzo è stato ulteriormente ribadito nei riguardi di
altre fattispecie di provvedimenti appellabili dal solo pubblico
ministero (v. sentenza n. 200 del 1986 e, con riferimento all'art.
136 della Costituzione, sentenza n. 922 del 1988) e dopo che il nuovo
codice di procedura penale, approvato con il d.P.R. 22 settembre
1988, n. 447, ha dettato una disposizione, in forza della quale "il
pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre
appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali"
(art. 310, primo comma).
In tale contesto resta vieppiù insuperabile l'argomentazione
posta a base della sentenza n. 110 del 1986: una volta chiarito che
il provvedimento contro cui la difesa ha interesse ad appellare
(ordinanza che nega la revoca del mandato di cattura) non è,
ovviamente, il medesimo provvedimento appellabile dal pubblico
ministero (ordinanza che dispone la revoca del mandato di cattura),
data l'assenza di qualsiasi interesse dell'imputato a dolersi di
un'ordinanza come quest'ultima, "la parità di trattamento con il
pubblico ministero non può essere raggiunta se non dichiarando
costituzionalmente illegittima proprio la mancata previsione per
l'imputato del diritto di appellare il provvedimento che si presenta
come il puntuale rovescio di quell'ordinanza di revoca nei cui
confronti unicamente il pubblico ministero può avere ragione di
dolersi". Soltanto così "si perviene a realizzare quel 'necessario
equilibrio del contraddittorio' (sentenza n. 224 del 1983)", che
risulta "turbato, sotto l'aspetto qui in discussione, da una
disparità di trattamento non fondata su 'motivi razionalmente
giustificabili con il pubblico interesse' (sentenza n. 2 del 1974)".
Pertanto, anche il secondo comma dell'art. 263 del codice di
procedura penale del 1930, quale sostituito in forza dell'art. 22
della legge 5 agosto 1988, n. 330, va dichiarato illegittimo nella
parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre
appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del
mandato di cattura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo
comma, del codice di procedura penale del 1930 (testo sostituito in
forza dell'art. 22 della legge 5 agosto 1988, n. 330, recante "Nuova
disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel
processo penale"), nella parte in cui non riconosce all'imputato il
diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza
di revoca del mandato di cattura.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:584 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte