Sentenza n. 584/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 327, comma
primo, del codice di procedura civile in relazione all'art. 430 dello
stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1990 dal
Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Fazia
Cecilia e Bertone Carmelina ed altra, iscritta al n. 436 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Fazia Cecilia nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Luciano Ventura per Fazia Cecilia e l'Avvocato dello
Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio di appello, promosso con ricorso
depositato il 3 luglio 1989, contro una sentenza del Pretore di
Genova in materia di lavoro, pubblicata il 23 giugno 1988 e non
notificata, il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 24
gennaio 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 327,
primo comma, cod.proc.civ., in relazione all'art. 430, nella parte in
cui prevede che il termine di un anno per l'impugnazione decorre
dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla comunicazione del
deposito (avvenuta, nella specie, il 4 luglio 1988).
A sostegno della valutazione di non manifesta infondatezza il
giudice a quo richiama la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha
ripetutamente affermato che il pieno esercizio del diritto di difesa
postula la possibilità di utilizzare "nella sua interezza" il
termine stabilito dalla legge per il compimento di un atto: e ciò
indipendentemente dalla durata del termine, come si argomenterebbe
specialmente dalla sent. n. 159 del 1971. Pertanto la funzione
informativa della comunicazione di cancelleria non può essere
disgiunta da quella di determinare il dies a quo del termine per
l'impugnazione.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'appellante
aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e
concludendo per l'accoglimento della questione.
In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di
discussione la difesa della parte privata sostiene che l'art. 327
sarebbe l'unica eccezione al principio - ricavabile da una nutrita
serie di norme - che garantisce alla parte gravata dall'onere di
compimento di certi atti entro un dato termine "la conoscibilità del
momento iniziale di decorrenza del termine stesso, che viene fatto
coincidere con quello dell'avvenuta comunicazione". Il ritardo dei
depositi delle sentenze, ben oltre i termini indicati dalla legge,
rende particolarmente difficoltosa la verifica quotidiana in
cancelleria della pubblicazione ed esclude che tale comportamento
possa farsi rientrare nel concetto di "normale diligenza" cui fa
riferimento la Corte di cassazione nelle sue numerose pronunce di
manifesta infondatezza della questione.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
Sul primo punto è eccepita l'irrilevanza della questione perché,
essendo la comunicazione della sentenza intervenuta undici giorni
dopo il deposito, restava alla parte soccombente un largo margine di
tempo per proporre l'appello. Sul secondo punto si richiamano gli
argomenti con cui più volte la Corte di cassazione ha ritenuto la
questione manifestamente infondata (Cass. nn. 3501 del 1979, 5819 del
1984, 9906 del 1988, 3906 del 1989).
In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di
discussione l'Avvocatura sviluppa gli argomenti di infondatezza, ma
insiste altresì nella domanda principale di inammissibilità
appoggiandola sul rilievo che la sollevata questione mira a una
pronunzia manipolativa del sistema. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Genova impugna, per contrasto con l'art. 24
della Costituzione, l'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., in
relazione all'art. 430, nella parte in cui fa decorrere il termine di
un anno per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza
mediante deposito in cancelleria, anziché dalla comunicazione del
deposito.
2. - La questione è inammissibile.
Essa mira, infatti, a una sentenza che sconvolgerebbe la coerenza
del sistema delle impugnazioni. La decorrenza del termine previsto
dall'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., dalla data di
pubblicazione della sentenza è un corollario del principio
(confermato dall'art. 391-bis, introdotto nel codice di procedura
civile dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti
urgenti per il processo civile) secondo cui, dopo un certo lasso di
tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla
notificazione della sentenza (a istanza di parte). Stabilito questo
principio, di per sé non contestato dal giudice a quo, ne deriva
logicamente la decorrenza del termine di un anno dal momento in cui
la sentenza è perfezionata, cioè appunto dalla data della
pubblicazione.
Lo spostamento del dies a quo alla data di comunicazione della
sentenza non solo sarebbe intrinsecamente contraddittorio con la
logica del principio, ma ne restringerebbe irrazionalmente il campo
di applicazione alle parti costituite in giudizio, alle quali
soltanto la sentenza è comunicata d'ufficio (art. 133, secondo
comma, cod.proc.civ.).
Per evitare una simile conseguenza dovrebbero essere modificate
almeno altre due norme. Anzitutto il secondo comma dello stesso art.
327, sostituendolo con una norma la quale disponga che per la parte
contumace il termine di cui al primo comma decorre dalla
notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 292, ultimo comma; in
secondo luogo pure quest'ultima disposizione, introducendovi la
precisazione che la sentenza è (immediatamente) notificata d'ufficio
alla parte contumace, in contrasto con l'interpretazione oggi
prevalente che la intende come precetto sul modo della notificazione,
da farsi pur sempre a istanza di parte ai fini della decorrenza dei
termini brevi previsti dall'art. 325. Una modificazione del sistema
normativo di tale portata andrebbe oltre i poteri di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., in relazione all'art. 430
dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:584 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte