Sentenza n. 585/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1989 · relatore Giovanni Conso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano
notificato il 9 giugno 1989, depositato in cancelleria il 15 giugno
successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1989, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 4 febbraio 1989,
recante "Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni
uffici giudiziari";
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Uditi l'Avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e
l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Provincia Autonoma di Bolzano ha proposto ricorso contro
la Presidenza del Consiglio dei ministri per ottenere la
dichiarazione che non spetta allo Stato di modificare la tabella
della pianta organica degli uffici giudiziari della Provincia di
Bolzano al di fuori della procedura prevista dall'art. 107 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige),
e, per conseguenza, annullare in parte qua il decreto del Presidente
della Repubblica 4 febbraio 1989, recante "Modificazioni alle piante
organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari".
La Provincia ricorrente osserva che il decreto impugnato
sostituisce con tre nuove tabelle le tabelle B , C e D relative alle
piante organiche dei magistrati allegate al d.P.R. 31 dicembre 1966,
n. 1185, così incidendo sulla materia regolata dal d.P.R. 26 luglio
1976, n. 752, di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, il cui titolo III contiene "Disposizioni per la
magistratura".
Secondo la ricorrente, il decreto impugnato, essendo stato emanato
senza osservare la procedura che prescrive la consultazione della
commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, violerebbe gli artt. 89, 100 e 107 di tale
Statuto e gli artt. 33, 34 e la tabella 23 del d.P.R. 26 luglio 1976,
n. 752. E ciò perché l'istituto della "proporzionale etnica"
previsto dall'art. 89 dello Statuto, consistente nella riserva ai
cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici dei posti di
ruolo del personale civile delle amministrazioni dello Stato aventi
uffici nella Provincia e nella ripartizione dei posti stessi tra gli
appartenenti ai gruppi linguistici in proporzione alla loro entità,
comporterebbe l'obbligo dello Stato di regolare e riformare i propri
uffici e servizi, ivi compresi gli uffici della magistratura,
seguendo il procedimento appositamente istituito a tutela delle
minoranze linguistiche.
La violazione di tale procedura e la lesione delle attribuzioni
provinciali che ne consegue risulterebbe, inoltre, incontestabile per
il fatto che le nuove tabelle allegate al decreto impugnato
modificano in modo sostanziale la disciplina dei posti di pianta
organica degli uffici giudiziari nella Provincia di Bolzano. È,
infatti, stato disposto l'inserimento ex novo di cinque posti di
magistrati del pubblico ministero addetti alla Pretura circondariale
di Bolzano ed è stato attribuito un posto di magistrato di appello
in funzione di consigliere pretore dirigente in luogo di un posto di
magistrato di tribunale o di uditore in funzione di pretore.
Un'ulteriore violazione del principio della proporzionale etnica
viene ravvisato nella impossibilità di applicare ai posti di nuova
istituzione le regole della ripartizione stabilite dal d.P.R. n. 752
del 1976; e ciò perché i nuovi posti, non essendo compresi nella
tabella 23 allegata a tale decreto, sfuggirebbero alla operatività
del rinvio contenuto nell'art. 23 del medesimo testo.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in
subordine, infondato.
Premesso che il decreto impugnato disciplina gli uffici giudiziari
e le loro dotazioni organiche, materia rigorosamente riservata allo
Stato dall'art. 110 della Costituzione, l'Avvocatura deduce
l'inammissibilità del conflitto, in quanto nella specie mancherebbe
una norma costituzionale o statutaria, attributiva di competenze alla
Provincia, della quale possa configurarsi la violazione. Inoltre,
mancherebbe un atto dello Stato idoneo ad invadere competenze della
Provincia.
Con riferimento al merito dell'impugnativa, l'Avvocatura dello
Stato osserva che la tabella 23 allegata d.P.R. 26 luglio 1976, n.
752, concerne la ripartizione dei posti tra gli appartenenti alle tre
diverse etnie e non gli uffici giudiziari e la loro dotazione
organica.
Segnalata l'esigenza di non confondere la dotazione organica con
la ripartizione secondo le percentuali stabilite e relative
modifiche, si conclude che il parere della commissione paritetica, di
cui all'art. 107 del detto decreto, è richiesto per la sola modifica
della ripartizione resa necessaria dai risultati di censimenti
successivi a quelli del 1971 ovvero a seguito di modifica della
dotazione organica che imponga una nuova assegnazione ai tre gruppi
linguistici di un numero complessivo di magistrati diverso dal
precedente, affinché risulti costantemente rispettata la percentuale
etnica.
A questo ultimo riguardo si sostiene che il decreto impugnato non
introduce alcuna "modifica" alla dotazione organica preesistente. Il
numero di 19 pretori del circondario di Bolzano sarebbe rimasto
invariato, essendosi disposta la semplice sommatoria degli organici
delle preture mandamentali, secondo le prescrizioni della legge 1°
febbraio 1989, n. 30. Circa l'attribuzione dei posti di pubblico
ministero presso la Pretura circondariale di Bolzano, non potrebbe
neppure parlarsi di "modificazione", trattandosi di un nuovo tipo di
ufficio e, quindi, della sua prima dotazione organica. Considerato in diritto
1. - La Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato relativamente al decreto del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, recante "Modifiche alle
piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari". Tale
decreto - "sostituendo e modificando la ripartizione dei posti di
pianta organica" degli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano
("già risultante non solo dalla tabella allegata al d.P.R. 31
dicembre 1966, n. 1185, ma dalla stessa tabella allegata al d.P.R. 26
luglio 1976, n. 752") senza osservare la procedura prevista dall'art.
107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che, a tutela delle minoranze
linguistiche, richiede la previa consultazione della speciale
"commissione paritetica" chiamata ad "esprimere parere su tutte le
norme di attuazione statutarie" - sarebbe "lesivo delle competenze
costituzionalmente assegnate alla Provincia Autonoma di Bolzano"
dagli "artt. 89, 100 e 107 dello Statuto della Regione Trentino-Alto
Adige e relative norme di attuazione (artt. 33 ss., spec. art. 34 e
tabella 23, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752)".
Pur parlando in generale "dei posti di pianta organica degli uffici
giudiziari della Provincia di Bolzano", la doglianza della Provincia
deve intendersi circoscritta alla sola parte del decreto impugnato
che concerne la pianta organica dei "magistrati giudicanti e del
pubblico ministero addetti" alla Pretura di Bolzano (20ª linea della
tabella C allegata al decreto). Si tratta, infatti, dell'unica parte
che introduce modificazioni alla pianta organica degli uffici
giudiziari della Provincia di Bolzano. L'altra parte riguardante la
Provincia di Bolzano (pianta organica dei "magistrati giudicanti e
del pubblico ministero addetti" al Tribunale di Bolzano: 20ª linea
della tabella B allegata al decreto), benché richiamata anch'essa
nel ricorso, non contiene alcuna variazione rispetto all'assetto
situazione preesistente: l'organico di quel Tribunale risultava, ed
ancora risulta, formato da un presidente, tre presidenti di sezione,
sedici giudici, mentre l'organico della Procura della Repubblica
presso il Tribunale stesso risultava, ed ancora risulta, formato da
un procuratore e cinque sostituti procuratori della Repubblica.
2. - Per l'Avvocatura dello Stato il ricorso della Provincia
Autonoma di Bolzano sarebbe, prima ancora che infondato,
inammissibile, e ciò per due ordini di ragioni: mancherebbe,
anzitutto, "una norma costituzionale o statutaria, attributiva di
competenze alla Provincia, della quale possa, nella specie,
configurarsi la violazione", non avendo "rango costituzionale" l'art.
34, secondo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, che si assume
in concreto violato; mancherebbe, inoltre, "un atto dello Stato
idoneo ad invadere una pretesa competenza della ricorrente", in
quanto "l'atto che si pretende invasivo della sfera di competenza
della Provincia è un atto amministrativo emanato in forza" dell'art.
1, quinto comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, che disciplina il
procedimento preordinato a stabilire le piante organiche degli uffici
giudiziari.
Come giustamente si osserva nella memoria presentata per l'udienza
dalla difesa della Provincia, nessuna delle due eccezioni può essere
accolta. Non la prima, perché, a parte il fatto che la ricorrente
lamenta non soltanto la violazione dell'art. 34, secondo comma, del
d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, ma anche la violazione dei princi'pi
contenuti negli artt. 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, le norme di attuazione dello Statuto stesso in
materie riguardanti la Provincia di Bolzano, integrandone la relativa
disciplina, ben possono essere assunte a parametro di giudizio nei
conflitti di attribuzione. Né può essere accolta la seconda
eccezione, perché l'atto che si pretenderebbe invasivo della
competenza della Provincia è rappresentato proprio da quel d.P.R. 4
febbraio 1989, in ordine al quale l'Avvocatura stessa immediatamente
si preoccupa di negare l'idoneità "ad invadere", così portando
l'accento sul merito del ricorso.
3. - Ad avviso della ricorrente, la lesione delle attribuzioni
provinciali da parte del decreto impugnato emergerebbe sotto tre
profili, concernenti, rispettivamente: a) l'esigenza formale che ogni
"modificazione di una disciplina già stabilita dalle norme di
attuazione dello Statuto T.A.A. (e tale è anche la disciplina
stabilita dalla tabelle allegate ai Decreti delegati recanti le norme
d'attuazione)" avvenga "secondo le procedure inderogabilmente
previste dallo Statuto (art. 107) per l'emanazione delle norme di
attuazione e per le loro successive modificazioni; b) il contenuto
sostanziale delle variazioni apportate alla pianta organica degli
uffici giudiziari della Provincia di Bolzano; c) la sottrazione dei
posti oggetto di tali modifiche alla disciplina della "proporzionale
etnica", in quanto non "formalmente ricompresi nella tabella n. 23
allegata al d.P.R. n. 752/1976".
4. - Il primo profilo muove dalla constatazione che l'art. 34 del
d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 - una volta precisato nel primo comma
che "la ripartizione dei posti, alla data del 20 gennaio 1972,
risulta dalla tabella 23 allegata al presente decreto" - dispone nel
secondo che "Alla modifica della tabella di cui al comma precedente
resa necessaria da modifiche dell'organico e dai risultati di
successivi censimenti generali della popolazione si provvede con la
procedura prevista dall'art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670",
sentendo, quindi, la commissione paritetica ivi contemplata.
Le affermazioni addotte in contrario dall'Avvocatura dello Stato,
a cominciare da quella, che vorrebbe essere assorbente, secondo cui
le norme statutarie relative alla proporzionale etnica dei magistrati
riguarderebbero soltanto "le persone", non anche gli uffici
giudiziari e le loro "dotazioni organiche", non sono condivisibili.
Un problema di ripartizione dei posti, come è quello oggetto
dell'art. 34 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, non può prescindere
dalla previa conformazione dell'organico degli uffici interessati.
Né è dato asserire, come fa l'Avvocatura nel seguito dell'atto di
costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, che "il
reale contenuto normativo della tabella 23 è quello di stabilire le
percentuali di distribuzione", mentre "il richiamo della consistenza
delle piante, fatto nella tabella, ha soltanto valore di notizia (il
titolo parla di estratto) e non valore prescrittivo", per cui
quest'ultimo involgerebbe unicamente la seconda parte della stessa,
là dove è scritto che la "ripartizione dei posti di cui alla
presente tabella fra i cittadini appartenenti ai gruppi linguistici,
italiano, tedesco e ladino, viene effettuata, sulla base dei
risultati del censimento del 1971, secondo la seguente percentuale:
63% al gruppo di lingua tedesca; 33% al gruppo di lingua italiana; 4%
al gruppo di lingua ladina".
Un tale assunto contrasta con la duplicità di causali da cui
possono derivare le modificazioni tabellari, che l'art. 34 del d.P.R.
26 luglio 1976, n. 752, sottopone alla procedura prevista dall'art.
107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670: nel secondo comma dell'art. 34
si parla, infatti, di modifica della tabella 23 "resa necessaria da
modifiche dell'organico e dai risultati di successivi censimenti
generali della popolazione" e, quindi, non solo della modifica "resa
necessaria dai risultati dei relativi censimenti generali della
popolazione", bensì anche della modifica "resa necessaria da
modifiche dell'organico".
La tabella 23 non si limita, dunque, a stabilire le percentuali di
ripartizione fra i gruppi, ma prima di tutto individua gli uffici
giudiziari della Provincia di Bolzano ed il numero dei posti di
pianta organica da ripartire, senza che il suo contenuto possa essere
suddiviso in una parte meramente "notiziale" ed in una parte
"precettiva", come puntualizza la memoria presentata per l'udienza
dalla difesa della Provincia Autonoma, ulteriormente osservando che,
proprio a voler distinguere, "si dovrebbe semmai ritenere che valore
notiziale lo ha soltanto la parte relativa alle percentuali di
ripartizione. Tali percentuali, infatti, non sono il frutto di una
determinazione delle pubbliche autorità, ma sono la conseguenza
automatica dei risultati del censimento".
Ancor meno sostenibile è la tesi avanzata dall'Avvocatura dello
Stato circa la natura della tabella 23, nel senso che le sue sorti
sarebbero autonome rispetto a quelle delle altre, più generali,
tabelle concernenti le piante organiche dei magistrati, per cui
l'adeguamento di essa - da effettuare, prima o poi, ai sensi
dell'art. 34, secondo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 -
dovrebbe seguire, non accompagnare la corrispondente modifica
apportata alle piante organiche stabilite a livello nazionale con il
d.P.R. 31 dicembre 1966, n. 1165, e successive varianti. Ad escludere
ogni possibilità di differenziazione contenutistica dell'una
rispetto alle altre ed a rendere, quindi, del tutto inutile un parere
espresso, soltanto successivamente all'approvazione delle tabelle
generali, dalla commissione paritetica di cui all'art. 107 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670, basta notare come la tabella 23 rechi
l'intestazione "Ministero di Grazia e Giustizia Estratto delle piante
organiche dei magistrati stabilite con decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1165 e successive varianti" ed il
sottotitolo "Circondario del Tribunale di Bolzano". Un estratto,
dunque; cioè, una parte tratta, per la sua specificità
territoriale, da piante organiche più ampie, riguardanti anche altri
circondari. Del resto, il fatto che nel titolo della tabella si parli
di estratto era già stato sottolineato dalla stessa Avvocatura dello
Stato, sia pur per trarne argomento a sostegno del qui confutato
valore meramente notiziale della parte ripetitiva della tabella,
anziché per ribadirne il valore precettivo.
5. - Una volta chiarito che, in quanto estratto di altre piante
organiche, la tabella 23 è da intendersi virtualmente e, quindi,
sostanzialmente coinvolta dai mutamenti apportati alle più generali
tabelle dalle quali è tratta, viene a perdere rilevanza anche il
terzo argomento addotto dalla Provincia Autonoma di Bolzano a
sostegno della sua impugnativa: quello in base a cui i mutamenti
previsti dal d.P.R. 4 febbraio 1989, in quanto non formalmente
ricompresi nella tabella 23, sfuggirebbero all'istituto della
proporzionale etnica. L'applicabilità di questo fondamentale
principio, costituzionalmente tutelato e normativamente regolato, è,
invece, da ritenersi, in ogni caso - comunque avvenga, cioè, la
ripartizione dei posti - fuori discussione all'atto della concreta
assegnazione personale degli stessi, magistrato per magistrato.
6. - Rimane, invece, da verificare l'incidenza del secondo ordine
di considerazioni poste a base del ricorso della Provincia Autonoma:
le considerazioni, cioè, volte a rimarcare la natura sostanziale
delle modifiche apportate dal decreto impugnato alla "disciplina dei
posti di pianta organica degli uffici giudiziari della Provincia di
Bolzano già stabilita dalla tabella 23 allegata al d.P.R. n. 752/76
(e dalle tabelle allegate al d.P.R. n. 1185/1966)". In quanto
costituite, per un verso, dall'inserimento ex novo di cinque posti di
magistrati del pubblico ministero addetti alla Pretura circondariale
di Bolzano e, per l'altro verso, dalla variante qualitativa
introdotta nei posti dei magistrati giudicanti addetti alla Pretura
circondariale di Bolzano attraverso l'istituzione di un posto di
magistrato d'appello in funzione di consigliere pretore dirigente e
la corrispondente soppressione di un posto di magistrato di tribunale
o di uditore in funzione di pretore, tali modificazioni hanno tutte
una consistenza innegabile, sempre, però, nel senso di un
potenziamento degli uffici. Un potenziamento, per di più, dovuto a
scelte non meramente discrezionali, ma strettamente collegate
all'attuazione, non tanto e non solo (come si limita a ricordare
l'ultima memoria difensiva per la Provincia) dell'art. 1 della legge
3 febbraio 1989, n. 32, che ha aumentato l'organico complessivo della
magistratura, quanto e soprattutto all'attuazione di precedenti
leggi, che hanno reso necessario quell'aumento in relazione alle
generali esigenze collegate all'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale.
Ma - una volta riscontrato che le modificazioni si risolvono tutte
in un potenziamento degli uffici della Provincia di Bolzano, alla
stregua di criteri uniformemente adottati per ogni ufficio analogo,
senza il verificarsi di compressione alcuna in ordine alla "riserva"
dei posti già inclusi nelle relative piante organiche, e
riconosciuto, al tempo stesso, che il fondamentale principio della
proporzionale etnica rimane salvaguardato, dovendosene verificare
scrupolosamente il rispetto in sede di concreta copertura dei posti
in questione - il conflitto viene a risultare inammissibile per
mancanza di interesse (sentenza n. 79 del 1989).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto sollevato dalla Provincia
Autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:585 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte