Corte costituzionale

Ordinanza n. 585/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/2000 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1999

dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la

Multitele s.r.l. e la Saba Electronic s.r.l., iscritta al n. 257 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che il tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 7

marzo 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 46 del codice di procedura civile, per violazione degli

artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente

l'impugnazione mediante istanza di regolamento di competenza delle

sentenze del giudice di pace;

che la questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata nel corso di causa civile di valore superiore a due milioni

di lire, in grado di appello contro la sentenza d'incompetenza

territoriale emessa dal giudice di pace di Tivoli a favore del

giudice di pace di Frascati;

che il giudice rimettente - partendo dall'interpretazione

data all'art. 46 cod. proc. civ. dalla Corte di cassazione, nel senso

dell'inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza

avverso le sentenze del giudice di pace in tema di competenza (o di

sospensione del processo), e tenendo conto che il testo vigente

dell'art. 353 cod. proc. civ. non prevede, in caso di riforma della

sentenza del giudice di pace declinatoria della competenza, il

ritorno della causa al primo giudice - dubita della legittimità

costituzionale del sistema che ne risulta, per violazione dei

principi di uguaglianza e di ragionevolezza e del diritto di difesa

in giudizio, sotto vari profili;

che in particolare, secondo il rimettente, la scelta del

giudice di pace di dichiarare la propria incompetenza comporterebbe

la devoluzione al giudice di appello, in unico grado, della

cognizione sul merito e quindi l'attribuzione alla vicenda di un solo

grado di giurisdizione di merito, con conseguente pregiudizio del

diritto di difesa;

che, inoltre, il provvedimento del giudice di pace che

dichiari la sospensione del processo sarebbe assolutamente

inimpugnabile, con irragionevole differenza rispetto alla disciplina

dello stesso provvedimento emesso da altri giudici, impugnabile con

istanza di regolamento di competenza, senza che rilevi la

possibilità, addotta dalla giurisprudenza, di far valere

l'illegittimità della sospensione con la sentenza che definisce il

giudizio, perché intanto sarebbe divenuto irrimediabilmente privo di

tutela il diritto della parte alla non sospensione;

che il ritorno al primo giudice ha invece luogo ove la

sentenza del giudice di pace, se inappellabile in quanto pronunciata

secondo equità, sia soggetta a ricorso per cassazione, con

conseguente irragionevole anomalia;

che, infine, ove venga affermata dal giudice di pace la

competenza per materia o per valore del tribunale, si verificherebbe

la sovrapposizione, davanti a quest'ultimo, della controversia in

grado d'appello contro la sentenza del giudice di pace, e di quella

in primo grado per avvenuta riassunzione, con possibilità di

decisioni difformi;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente - escludendo, in

conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione, che l'art.

46 cod. proc. civ. sia stato implicitamente abrogato a seguito

dell'entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374

(Istituzione del giudice di pace) - dubita della legittimità

costituzionale del sistema processuale che, contro le sentenze di

incompetenza rese dal giudice di pace in controversie di valore

superiore a due milioni di lire, ammette il solo rimedio

dell'appello, con impossibilità di ritorno al primo giudice in caso

di accoglimento dell'impugnazione, ex art. 353 del codice di

procedura civile, così negando il doppio grado di giudizio nel

merito;

che - premesso il richiamo alla giurisprudenza della Corte

secondo cui la duplicità dei gradi di giudizio non è coperta da

garanzia costituzionale (sentenze nn. 238 del 1976, 8 e 69 del 1982,

52 del 1984, 301 del 1986, 395 del 1988) - il diritto di difesa deve

ritenersi rispettato quando la causa venga effettivamente sottoposta

alla cognizione dei giudici di primo e di secondo grado, restando

irrilevante che l'esame del fondamento della domanda non sia compiuto

dall'uno, alla stregua di situazioni processuali preclusive, ma

soltanto dall'altro;

che nelle cause di valore fino a due milioni di lire - che il

giudice di pace decide secondo equità (art. 113, comma secondo, del

codice di procedura civile), con sentenza impugnabile solo con

ricorso per cassazione (art. 339, comma secondo, del medesimo codice)

- in caso di accoglimento del ricorso contro la sentenza dichiarativa

di incompetenza, la cognizione del merito da parte del primo giudice

discende dalla peculiare natura del giudizio di legittimità

riservato alla Corte di cassazione;

che l'inconveniente lamentato dal remittente, circa una

possibile sovrapposizione di giudizi in diverso grado davanti al

tribunale, è rimuovibile attraverso l'applicazione dell'istituto

della sospensione necessaria;

che l'ulteriore profilo, concernente l'assenza di un rimedio

contro il provvedimento del giudice di pace sulla sospensione della

causa, non assume rilevanza diretta nel giudizio a quo;

che, in definitiva, la disciplina risultante dal combinato

disposto degli artt. 46 e 353 cod. proc. civ. - che prevede l'appello

come unico mezzo di impugnazione delle sentenze di incompetenza del

giudice di pace, rese in cause di valore superiore a due milioni di

lire - non è irrazionale né si pone in contrasto con gli invocati

principi costituzionali;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale è

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

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