Corte costituzionale

Ordinanza n. 586/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 79, primo

comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (Approvazione del T.U. delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro), in relazione

all'art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1986 dalla Commissione

tributaria di 1° grado di Verbania sul ricorso proposto da Precuzzi

Carlo Vittorio ed altri contro l'Ufficio del Registro di Verbania,

iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1987 e pubbblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 1ª Serie speciale dell'anno

1987;

2) ordinanza emessa il 28 novembre 1986 dalla Commissione

tributaria di 1° grado di Bolzano sul ricorso proposto da Pichler

Wendelin ed altri contro l'Ufficio del Registro di Merano, iscritta

al n. 106 del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª Serie speciale, dell'anno 1987;

3) ordinanza emessa il 12 febbraio 1987 dalla Commissione

tributaria di 1° grado di Viterbo sul ricorso proposto da Bevignani

Claudio ed altro contro l'Ufficio del Registro di Viterbo, iscritta

al n. 219 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª Serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 20 ottobre 1986 e il 12

febbraio 1987 rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo

grado di Verbania (ord. n. 67/1987) e Viterbo (ord. n. 219/1987) è

stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale

degli artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, d.P.R. 26 aprile

1986 n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro) per violazione degli artt. 3, primo comma, 25

(solo l'ord. 219), 53, primo comma, Cost., nonché 76 e 77, primo

comma, in relazione alla l. 9 ottobre 1971, n.825, art. 7, alla l. 12

aprile 1984 n. 68 e alla l. 24 dicembre 1985, n.777;

che i giudizi a quibus vertono sui ricorsi di Precuzzi Carlo

Vittorio ed altri e di Bevignani Claudio ed altro avverso gli avvisi

di accertamento di valore, ai fini dell'imposta di registro e

dell'INVIM, notificati dai rispettivi Uffici del registro di Verbania

e di Viterbo in relazione ad atti di compravendita di un'unità

immobiliare in edificio condominiale (ord. n. 67/87) e di un terreno

(ord. n. 219/87);

che le suddette norme, secondo i Collegi rimettenti,

apparirebbero sospette di incostituzionalità:

a) in quanto prevedono la determinazione forfettaria dei

valori dei beni immobiliari con la conseguente "impossibilità per

gli Uffici di sottoporre ad accertamento il valore dell'immobile", in

contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. in relazione alle

leggi di delega (art. 7, primo comma, l. n. 825 del 1971, l. n. 68

del 1984, l. n. 777 del 1985) che fanno riferimento alla

"semplificazione (e non radicale trasformazione) dei sistemi di

determinazione degli immobili e di applicazione del tributo" ovvero a

"modificazioni necessarie per attuare il coordinamento sistematico

secondo i principi unitari e per prevenire l'evasione fiscale";

b) in quanto prescindono dall'effettiva capacità contributiva

data la non corrispondenza tra i valori così forfettariamente

determinati e quelli reali, in contrasto con gli artt. 3 e 53, primo

comma, Cost.;

c) in quanto determinano "evidenti disparità di trattamento

tra immobili privi di rendita catastale e non iscritti in catasto e

fabbricati forniti di rendita catastale e tra aree fabbricabili ed

altri terreni" (dovendosi i normali criteri di accertamento applicare

solo ai fabbricati non accatastati e alle aree fabbricabili) ed in

quanto non estendono i nuovi criteri anche all'imposta di

successione, in contrasto con l'art. 3 Cost.;

d) in quanto "espropriano" il giudice tributario, ("quale

giudice naturale per la verifica del valore venale in comune

commercio dei beni e dei diritti") del "potere di valutazione degli

immobili censiti in catasto con rendita", in contrasto con l'art. 25

Cost.;

che con ordinanza in data 28 novembre 1986 la Commissione

tributaria di primo grado di Bolzano, su ricorso proposto da Pichler

Wendelin ed altri contro l'Ufficio del Registro di Merano, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n.

131 "nella parte in cui non prevede la non sottoposizione a rettifica

di valore degli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di

rendita";

che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni prospettate;

Considerato che le ordinanze in epigrafe sollevano questioni

identiche ovvero connesse, talché s'impone la riunione dei relativi

giudizi ai fini di un'unica pronuncia;

che quanto al dedotto eccesso di delega non si rinviene alcun

contrasto tra i criteri direttivi della legge di delega (n. 825 del

1971: art. 7, primo comma) e quanto in concreto disposto dal

legislatore delegato, risultando evidente che la determinazione

forfettaria ovvero automatica del valore dei beni immobiliari

costituisce non altro che una "semplificazione" (tra le tante

possibili) del sistema di determinazione dei valori stessi; ciò deve

dirsi anche con riferimento al terzo comma dell'art. 1 della l. 12

aprile 1984, n. 68 violato, secondo il remittente Collegio (ord. n.

219/87), là dove dispone "modificazioni necessarie secondo principi

unitari": invero tale legge di delega, al proposito, stabilisce più

precisamente che "possono essere apportate, tanto alle norme delegate

quanto a quelle di legge ordinaria, le modificazioni necessarie per

attuarne il coordinamento sistematico secondo principi unitari";

talché risulta ovvio come il legislatore delegante faccia

riferimento solo ad "eventuali" disposizioni modificatrici dirette a

garantire il coordinamento razionale dell'intero sistema tributario

(rectius tra i testi unici previsti dalla legge di delega), e non

già ad impedire l'introduzione di più semplici strumenti di

determinazione dell'imponibile nell'ambito della disciplina di una

singola imposta;

che pertanto manifestamente infondate vanno dichiarate le

questioni poste con riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione;

che uguale pronuncia si impone anche in relazione ai parametri

di cui agli artt. 3, 53 e 97 Cost., invocati per le assunte

situazioni di irrazionalità e disparità di trattamento che

scaturirebbero da una non omogenea applicabilità della

determinazione forfettaria dell'imponibile e - comunque - dalla non

corrispondenza al valore reale dell'imponibile determinato;

che, infatti, questa Corte ha escluso, in linea generale, la

illegittimità costituzionale del ricorso in materia tributaria a

presunzioni (cui si riconduce anche l'accertamento automatico o

forfettario) purché esse si fondino su indici concretamente

rivelatori di ricchezza e idonei, perciò, a conferire

all'imposizione una base non fittizia (sentenza n. 283 del 1987);

che, ribadendosi tale assunto, va rilevato che il riferimento al

reddito catastale (opportunamente rivalutato secondo coefficienti di

aggiornamento) costituisce, là dove esiste, un indice effettivo e

concreto di rilevamento della capacità contributiva;

che la questione posta poi con riferimento all'effettiva

corrispondenza tra i valori così determinati e quelli reali si

incentra, in definitiva, sulle norme relative alla determinazione

delle risultanze catastali nonché su quelle che ne regolano gli

aggiornamenti più che sulle norme qui oggetto di impugnazione;

queste ultime, infatti, alle prime fanno mero rinvio con la semplice

aggiunta di un disposto di calcolo aritmetico, soggetto peraltro

anch'esso ad opportuni aggiornamenti, secondo le procedure ex art.

52, ultimo comma, d.P.R. n. 131 del 1986;

che pertanto, sotto lo specifico enunciato profilo, è l'intera

normativa sul catasto a venire in contestazione, peraltro non

impugnata dai remittenti;

che pure manifestamente infondata è la questione posta con

riferimento all'art. 25 Cost. poiché le norme impugnate avrebbero

privato il giudice naturale del potere di valutazione degli immobili

censiti in catasto con rendita: la nozione di giudice naturale non si

esaurisce nel mero enunciato normativo di una competenza generale,

restando identificata anche attraverso le disposizioni tutte

relative, senza che la non irrazionale sottrazione di particolari

poteri ad un giudice abbia a comportare automaticamente la assunta

lesione dell'art. 25 Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 79, primo comma,

d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del T.U. delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro) sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 25, 53, 76, 77 e 97 Cost. dalle Commissioni

tributarie di primo grado di Verbania, di Bolzano e di Viterbo con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:586 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte