Corte costituzionale

Ordinanza n. 587/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 74/1987
  • art. 8legge 74/1987
  • art. 23legge 74/1987

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi

di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della

legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di

scioglimento di matrimonio), nonché dell'art. 23 di quest'ultima

legge, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1989 dalla Corte

d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Odorizzi

Giovanni e Da Roit Mara in Odorizzi, iscritta al n. 292 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di separazione personale

fra coniugi, la Corte d'appello di Trento, con ordinanza in data 11

aprile 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma,

24, secondo comma, e 101, primo comma, della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma dodicesimo, della

legge 1° dicembre 1970, n. 898, (Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo

1987, n. 74, (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento

di matrimonio) - a tenore del quale l'appello avverso le sentenze

pronunciate nei giudizi per ottenere lo scioglimento o la cessazione

degli effetti civili del matrimonio "è deciso in camera di

consiglio" - nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, che estende

la suindicata disciplina alle sentenze pronunciate nei giudizi di

separazione personale tra coniugi;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, prevedendo

il rito camerale per il solo giudizio di appello in una materia in

cui lo stesso legislatore ha ritenuto necessaria per il primo grado e

per il giudizio di cassazione sempre la forma contenziosa ordinaria,

esulerebbero dai limiti della ragionevolezza e da quelle circostanze

eccezionali che sole consentirebbero di rinunciare al criterio della

pubblicità dell'udienza collegiale (art. 101, primo comma, della

Costituzione);

che, inoltre, la scarna normativa dettata per il rito camerale

parrebbe insufficiente a regolare un processo altamente conflittuale

"quale quello in cui si accertano addebitabilità di separazione

personale", e non consentirebbe "il normale esercizio di facoltà di

prova", così violando gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma,

della Costituzione;

che anzi la prima delle norme denunciate neppure stabilisce le

norme procedurali applicabili nei giudizi di appello, così da

risultare illegittima per genericità;

che non si è costituita alcuna parte privata;

che è invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, osservando che il giudice remittente ha omesso la scelta

interpretativa in ordine alle norme procedurali applicabili al

giudizio di appello in materia di rapporti personali tra coniugi e

che pertanto, sotto tale profilo, la questione è inammissibile;

che comunque, sempre ad avviso dell'interveniente, il tenore

letterale della prima delle norme denunciate consentirebbe di

escludere che l'impugnazione si risolva nel reclamo di cui all'art.

739 del codice di procedura civile, sicché inconferenti

apparirebbero le censure inerenti alla pretesa sommarietà del

giudizio;

che, viceversa, dovrebbe ritenersi che la "camera di consiglio"

sia prevista per la sola fase decisoria e valga soltanto ad escludere

- salva specifica autorizzazione del giudice - lo scambio di comparse

conclusionali e/o la discussione orale, per evidenti esigenze di

rapidità e di riservatezza, discrezionalmente apprezzate dal

legislatore, senza alcuna incidenza sul diritto di difesa delle

parti;

Considerato che la eccezione di inammissibilità, dedotta

dall'interveniente, va disattesa tenuto conto di quanto affermato

nell'ordinanza di rimessione, che non ritiene applicabili all'intera

fase di appello le norme procedurali tipiche del processo

contenzioso, affermandosi dal giudice a quo che diversamente "non si

vedrebbe quale utilità pratica possa avere indotto il legislatore ad

introdurre il (rito) camerale rispetto alla (sola) fase finale del

processo", e che, in tal modo, lo stesso giudice ha correttamente

operato la scelta interpretativa delle norme denunciate;

che, nel merito, anche se il rito camerale deve intendersi

esteso a tutta la fase del giudizio di appello, la Corte ha già

dichiarato, nella sentenza n. 543 del 1989, non fondata la medesima

questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli stessi

parametri ora invocati, perché la prescrizione del rito camerale in

appello assicura le necessarie garanzie processuali, come precisato

in detta sentenza;

che non risultano in questa sede formulati profili nuovi che

possano indurre a diverso avviso, anche per quel che concerne la

pubblicità delle udienze, in quanto questa Corte, dovendone valutare

di volta in volta l'esigenza con riferimento alla natura del processo

preso in considerazione (sent. n. 212 del 1986), l'ha ritenuta non

indispensabile a quello ora in esame, tenuto conto del grado di

giudizio e del tipo di controversia trattata;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4, comma dodicesimo, della legge 1°

dicembre 1970, n. 898, (Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n.

74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma e 101,

primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:587 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte