Sentenza n. 587/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64 del
regio-decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme
sulla cambiale e sul vaglia cambario), promosso con ordinanza emessa
il 13 giugno 1990 dal Pretore di Orvieto nel procedimento civile
vertente tra Bruscia Fulvia e S.r.l. Compagnia Italiana Prestiti
iscritta al n. 495 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33/Prima Serie Speciale
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Fulvia Bruscia, proposta opposizione avverso il precetto
notificatole dalla s.r.l. Compagnia Italiana Prestiti disconoscendo
l'autenticità della propria firma sulle cambiali poste a fondamento
del credito vantato e dell'esecuzione minacciata, chiedeva all'adito
Pretore di Orvieto, a norma dell'art. 64 della legge cambiaria (r.d.
14 dicembre 1933, n. 1669, Modificazioni alle norme sulla cambiale e
sul vaglia cambiario), la sospensione della esecuzione.
Il Pretore, rilevato che, allo stato delle acquisizioni
processuali, l'istanza di sospensione avrebbe dovuto trovare
accoglimento ma avrebbe dovuto essere subordinata all'imposizione di
una cauzione - necessaria, secondo la lettera della norma e secondo
l'interpretazione di essa fornita dalla giurisprudenza, e non
rimessa, come in analoghi casi (articoli 624, 668 c.p.c., 1172 c.c.),
al potere discrezionale del giudice -, con ordinanza emessa il 13
giugno 1990, sospendendo "il giudizio in corso limitatamente alla
richiesta di sospensione della esecuzione", ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dell'art. 64 della legge cambiaria nella parte in cui
prevede come necessaria e non discrezionale l'imposizione di cauzione
ad opera del giudice che dispone la sospensione dell'esecuzione.
Ad avviso del giudice a quo, la necessaria imposizione di una
cauzione anche nel caso in cui l'opposizione sia basata su un fatto
così grave (la falsità della firma) ed appaia non infondata, pone
la norma denunciata in contrasto con l'art. 24 della Costituzione,
perché frappone un ostacolo irragionevole alla tutela dei diritti in
sede giurisdizionale, e con l'art. 3 della Costituzione, in quanto
realizza una disparità di trattamento tra cittadini abbienti, in
grado di versare la cauzione, e cittadini meno abbienti, che non
possono farlo o possono solo a costo di notevoli sacrifici.
Sarebbe invece conforme ai valori costituzionali, osserva
l'autorità remittente, demandare al potere discrezionale del giudice
la possibilità di imporre o meno una cauzione.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione.
Ad avviso dell'Avvocatura, la norma denunciata è frutto di una
valutazione comparativa degli interessi in gioco; va tenuto conto,
infatti, che l'interesse contrapposto è quello di un creditore che
agisce sulla base di un titolo di credito, che in tanto è in grado
di svolgere la sua funzione in quanto conserva una particolare forza.
Dopo aver richiamato la sent. n. 137 del 1984 - che concerneva
l'art. 648, secondo comma, c.p.c. -, osserva ancora l'Avvocatura che
"l'esigenza di garantire lo svolgimento di un processo giusto",
sottolineata dalla pronuncia citata, riguarda entrambe le parti del
rapporto, e che la determinazione del legislatore nel caso in esame
non appare irragionevole, se si considera che il giudice può pur
sempre scegliere la forma di cauzione più idonea al caso concreto. Considerato in diritto
1. - Investito di istanza di sospensione dell'esecuzione, istanza
proposta - ai sensi dell'art. 64 delle norme sulla cambiale e sul
vaglia cambiario (legge cambiaria) approvate con r.d. 14 dicembre
1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia
cambiario) - a seguito di opposizione a precetto intimato sulla base
di titolo cambiario, il giudice a quo ha sollevato questione di
legittimità, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione,
del detto art. 64 nella parte in cui prevede che il Presidente del
Tribunale o il Pretore competente per valore, su ricorso
dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza o
adduca gravi motivi, possa sospendere l'esecuzione soltanto imponendo
una cauzione.
La cennata limitazione, secondo il giudice a quo, potrebbe
apparire in contrasto con gli indicati precetti costituzionali in
quanto: a) porrebbe un ostacolo irragionevole alla tutela
giurisdizionale dei diritti; b) creerebbe una disparità di
trattamento fra abbienti, in grado di pagare la cauzione, e non
abbienti, non in grado di pagarla, e quindi esposti a non ottenere la
sospensione nonostante la bontà delle proprie ragioni.
2. - L'art. 64 della legge cambiaria (e così l'art. 56 del
regio-decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, recante disposizioni
sull'assegno), nel sancire che l'opposizione al precetto (proposta
davanti al giudice competente) non sospende l'esecuzione, stabilisce
che questa può essere sospesa dal Presidente del Tribunale o dal
Pretore competente per valore (cui siano esibiti l'atto di
opposizione notificato e gli eventuali documenti) purché sia imposta
una cauzione. Il successivo art. 65, nel regolare i giudizi cambiari
tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, oltre a
limitare le eccezioni opponibili, e a prevedere che, se queste siano
di lunga indagine, il giudice deve emettere sentenza provvisoria di
condanna con cauzione o senza, stabilisce che il giudice
dell'opposizioneall'esecuzione può disporre la sospensione
dell'esecuzione stessa imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea
cauzione (terzo comma), e può confermare o revocare la sospensione
già concessa ex art. 64 (quarto comma).
Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile è
sorto dubbio circa la compatibilità delle due norme con la nuova
disciplina della sospensione dell'esecuzione - disciplina la quale,
al di fuori del caso di una sentenza provvisoriamente esecutiva
impugnata, non ammette sospensione preventiva, cioè sospensione di
una esecuzione non ancora iniziata (artt. 615 e 623) - e ciò nel
presupposto che l'esecuzione inizia con il pignoramento (e non già
con la notificazione del precetto), e che competente a disporre la
sospensione è, in generale, il giudice dell'esecuzione (artt. 623 e
624).
Ma il dubbio è stato sciolto dalla giurisprudenza della Corte di
cassazione con il ritenere che la normativa qui impugnata è tuttora
vigente e trova applicazione per le opposizioni all'esecuzione
cambiaria proposte prima dell'inizio dell'esecuzione - cioè, secondo
la nozione di "inizio" assunta dal detto nuovo codice, prima del
pignoramento (art. 491) - mentre, per le opposizioni all'esecuzione
cambiaria proposte dopo tale momento, competente a disporre la
sospensione dell'esecuzione è solo il giudice di quest'ultima,
davanti al quale del resto l'opposizione deve essere proposta, salva
la rimessione di essa ad altro giudice se competente al relativo
giudizio cognitorio (art. 616).
Con la duplice conseguenza:
a) che ora la sospensione dell'esecuzione prima dell'inizio di
questa è consentita soltanto per i titoli esecutivi cambiari (e per
l'assegno), oltre che per i titoli di formazione giudiziale;
b) che, trattandosi di opposizione proposta prima dell'inizio
dell'esecuzione, la sospensione di questa è consentita, subito dopo
l'opposizione, ad opera del Presidente del Tribunale o del Pretore
competente per valore su versamento di cauzione (cauzione
"necessaria"), ovvero, nel corso del giudizio di opposizione, ad
opera del giudice dell'opposizione, con cauzione o senza (cauzione
"facoltativa"), mentre, se si tratta di opposizione proposta dopo
l'inizio dell'esecuzione, la sospensione di questa è consentita ad
opera del giudice della medesima (che può disporla anche prima di
rimettere la causa al diverso giudice eventualmente competente per il
relativo giudizio cognitorio) con cauzione o senza (cauzione
"facoltativa").
3. - La questione non è fondata.
La prospettazione del giudice a quo strettamente riferita alla
violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della
disparità di trattamento fra abbienti (in grado di versare la
cauzione) e non abbienti (non in grado di versarla) va oltre i limiti
della questione stessa. Infatti essa finisce con l'investire la
legittimità di ogni cauzione, sia "necessaria" che "facoltativa",
laddove la questione concerne la legittimità della cauzione
"necessaria" come tale.
Quanto alle prospettazioni del giudice a quo riferite alla
violazione del diritto di difesa, esse finiscono con l'infrangersi
contro la ponderazione degli interessi in gioco, risultante dal
sistema normativo (come ricostruito dalla giurisprudenza della Corte
di cassazione), ponderazione che è condivisibile e induce a non
ritenere realizzata la lesione del suindicato valore da parte della
norma impugnata.
Anzitutto dal conferimento di forza esecutiva - in sé non
contestato - al titolo cambiario (come del resto a ogni altro titolo
che ne sia munito ex lege), non è assente il profilo della tutela
giurisdizionale, cui appare improntata l'azione esecutiva, tanto più
nell'ambito di una disciplina dell'esecuzione come quella stabilita
dal codice di procedura civile del 1942 ora vigente, che - almeno per
quel che concerne l'esecuzione forzata per crediti (esecuzione
"indiretta") - è governata dal giudice nell'esercizio di una
funzione giurisdizionale. E il detto conferimento implica che, almeno
tendenzialmente, l'esecuzione sia portata a compimento, onde
l'eccezionalità della sospensione, la quale non è effetto
automatico dell'opposizione (all'esecuzione), ma è concessa in
presenza di "gravi motivi" valutabili dal giudice.
Per di più nel caso del titolo cambiario il conferimento di forza
esecutiva risponde alle stesse esigenze di pronta realizzazione del
diritto incorporato nel titolo cambiario, che inspirano il diritto
cambiario sostanziale, vale a dire a esigenze di protezione della
circolazione del titolo stesso, onde la sospensione dell'esecuzione
è qui riguardata ancora più sfavorevolmente.
Si intende che a tali ragioni ed esigenze si contrappongono, nella
ponderazione, quelle della difesa del debitore (e qui emerge un
conflitto fra portatori dello stesso diritto fondamentale di difesa,
che coinvolge anche l'art. 3 della Costituzione): ragioni ed esigenze
che sono salvaguardate dall'opposizione all'esecuzione e dalla
sospensione di questa.
Ora, malgrado le più forti esigenze che nel caso dell'esecuzione
dei titoli cambiari (e assimilati) ostano alla sospensione, questa,
nel sistema normativo considerato, può essere disposta - pur nel
concorso di limitate ipotesi (disconoscimento della firma o della
rappresentanza, "gravi e fondati" motivi) - prima dell'inizio
dell'esecuzione, a differenza da quanto è previsto per tutti gli
altri titoli esecutivi di formazione non giudiziale e (in sede
diversa tanto da quella dell'opposizione che da quella
dell'esecuzione) sulla base di una cognizione sommaria degli elementi
di causa (esibizione dell'atto di opposizione notificato e di
eventuali documenti).
Indubbiamente ciò importa una considerevole menomazione di tutela
per il creditore cambiario, menomazione che abbisogna di un compenso
ai fini del riequilibrio, in conformità degli artt. 24 e 3 della
Costituzione, fra la posizione del creditore e quella del debitore
cambiario. E tale compenso il sistema considerato trova appunto in
ciò che la sospensione viene subordinata alla condizione
"necessaria" della cauzione.
D'altra parte non sussiste insuperabile incoerenza fra la
limitazione del potere di sospensione dato al Presidente del
Tribunale o al Pretore competente per valore dall'art. 64 della legge
cambiaria ora impugnato, e il più ampio potere riconosciuto al
giudice dalle discipline sopra richiamate, relative rispettivamente
alla sospensione disposta dal giudice dell'opposizione al precetto
cambiario, ai sensi dell'art. 65 stessa legge, e a quella disposta
dal giudice dell'esecuzione (in via generale, ma anche, nel sistema
normativo considerato, nel caso di opposizione all'esecuzione
cambiaria proposta dopo l'inizio dell'esecuzione stessa), discipline
le quali considerano entrambe la cauzione come condizione soltanto
"facoltativa" della sospensione.
In tali evenienze ricorre infatti una situazione diversa, di
minore aggravio per il creditore cambiario esecutante, o perché, pur
trattandosi di opposizione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione
(art. 65 legge cambiaria), il giudice dell'opposizione ha comunque
una più ampia e approfondita cognizione degli elementi di causa
(come è dimostrato fra l'altro da ciò, che, mentre l'art. 64
postula la ricorrenza di "gravi e fondati" motivi, cioè di motivi
fondati all'evidenza, l'art. 65 parla soltanto di "gravi ragioni",
cioè di motivi rivelatisi fondati a un migliore esame), ovvero
perché, trattandosi di opposizione proposta dopo l'inizio
dell'esecuzione, il creditore cambiario ha comunque conseguito gli
effetti vantaggiosi del pignoramento.
Né vale invocare in contrario la decisione di questa Corte n. 137
del 1984, con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 648,
secondo comma, c.p.c., nella parte in cui dispone che il giudice
dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia tenuto a concedere
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo se il creditore
istante offra cauzione, anziché avere il potere di concedere o no la
detta esecuzione sulla base della delibazione degli elementi
probatori di cui all'art. 648,primo comma, (e alla congruità della
cauzione ex art. 648, secondo comma) c.p.c.
I termini della questione decisa con la detta sentenza erano
differenti da quelli della questione ora sottoposta a questa Corte.
Si trattava allora della concessione ope judicis dell'esecuzione
provvisoria (di un titolo di formazione giudiziale) e quindi di una
misura che non poteva ragionevolmente non essere rimessa in tutto
alla valutazione da parte del giudice (cfr. motivazione della
sentenza n. 137 del 1984). Laddove qui si tratta della sospensione di
una esecuzione già disposta ope legis come attributo di un dato
titolo non giudiziale con valutazione da parte della legge in sé non
contestata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 64 del regio-decreto
14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e
sul vaglia cambiario), sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:587 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte