Corte costituzionale

Ordinanza n. 587/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1,

e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il

18 aprile 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Molise, sul

ricorso proposto da Giuseppe Rinalducci contro il prefetto di

Campobasso ed altri, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 18 aprile 2000 il Tribunale

amministrativo regionale del Molise ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 16, 76 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b),

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), nella parte in cui prevedono la revoca della patente, da

parte del prefetto, per coloro che sono sottoposti alla misura di

prevenzione del foglio di via obbligatorio prevista dall'art. 2 della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

che nell'ordinanza di rimessione si riferisce che il giudizio

principale concerne l'impugnazione di un provvedimento prefettizio di

revoca della patente di guida, adottato in data 27 gennaio 1998 nei

riguardi di persona sottoposta nella stessa data alla misura del

foglio di via obbligatorio con provvedimento del questore;

che il tribunale amministrativo rimettente, premesso il

carattere vincolato e non discrezionale del provvedimento di revoca e

dunque ritenuta la rilevanza della questione sollevata (essendo il

ricorso, allo stato della legislazione, da rigettare), osserva in

primo luogo che le norme sulla base delle quali è stato adottato il

provvedimento di revoca sono contenute in un testo avente natura

regolamentare sprovvisto di forza di legge, e precisamente il d.P.R.

19 aprile 1994, n. 575, emanato in attuazione della "delegificazione"

prevista dall'art. 2, commi 7 e 8, della legge 24 dicembre 1993,

n. 537; tuttavia, aggiunge il rimettente, la questione può

ugualmente essere sottoposta alla Corte costituzionale, giacché la

prevista emanazione del regolamento di delegificazione riguardava,

secondo la citata legge n. 537, esclusivamente la disciplina del

procedimento e non abilitava il Governo a dettare norme concernenti

gli aspetti sostanziali della materia: deve perciò ritenersi -

osserva su questo aspetto il tribunale amministrativo - che la nuova

formulazione regolamentare della disciplina sia priva di effetto

innovativo per quanto riguarda le condizioni sostanziali della revoca

e che non si sia verificato l'effetto abrogativo delle disposizioni

sostanziali di rango legislativo preesistenti (artt. 120 e 130 del

codice della strada), disposizioni nelle quali il caso di specie

trova tuttora la propria disciplina e delle quali può, in

conclusione, demandarsi il controllo di conformità a Costituzione;

che, tutto ciò premesso, il giudice rimettente deduce in

primo luogo il profilo della violazione dell'art. 76 della

Costituzione, perché, alla stregua di quanto affermato nella

sentenza n. 354 del 1998 della Corte costituzionale circa la portata

"minimale" della delega conferita con l'art. 2, lettera t), della

legge 13 giugno 1991, n. 190, che non consentiva l'adozione di norme

innovative rispetto al sistema preesistente, la previsione della

revoca della patente nel caso di sottoposizione a foglio di via

obbligatorio, ex art. 2 della legge n. 1423 del 1956, in quanto priva

di riscontro nella legislazione preesistente, deve ritenersi in

contrasto con i limiti posti nella legge di delegazione e pertanto

con l'art. 76 della Costituzione;

che ulteriori profili di incostituzionalità della disciplina

sono poi ravvisati dal rimettente in riferimento: all'art. 3 della

Costituzione, per difetto di proporzionalità tra la revoca e il tipo

di misura che ne è causa, essendo il foglio di via obbligatorio un

provvedimento che non priva il soggetto della libertà di

circolazione e che non costituisce un fattore di menomazione

dell'individuo, nonché per irragionevolezza dell'assimilazione del

foglio di via alle altre eterogenee e più gravi misure che impongono

o consentono la revoca; all'art. 16 della Costituzione, perché la

titolarità della patente viene a dipendere da una valutazione

compiuta dall'autorità di polizia e non da un accertamento in sede

giurisdizionale; infine, all'art. 97 della Costituzione, per

l'impossibilità di una valutazione caso per caso e per il vincolo

all'emanazione dell'atto da parte del prefetto, in conseguenza di un

provvedimento adottato ad altri fini da altra autorità

amministrativa;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, secondo cui la questione presenterebbe aspetti di irrilevanza

- per non avere il rimettente chiarito se il provvedimento di revoca

sia stato nella specie adottato prima o dopo l'intervento di

"delegificazione" e pertanto se la questione sia riferibile alle

norme nella loro veste regolamentare, ex d.P.R. n. 575 del 1994 - e

sarebbe comunque, nel merito, infondata, come le analoghe questioni

portate in precedenza all'esame della Corte.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Molise

ha sollevato questione di costituzionalità degli artt. 120, comma 1,

e 130, comma 1, lettera b), del nuovo codice della strada, nella loro

originaria versione legislativa - e non come sostituiti dal d.P.R

n. 575 del 1994 - sul presupposto che essi siano tuttora vigenti

nonostante la "delegificazione" cui sono stati sottoposti, nella

parte in cui prevedono la revoca della patente di guida nei confronti

di chi sia soggetto alla misura di prevenzione del foglio di via

obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956,

ritenendo che tale previsione violi gli artt. 3, 16, 76 e 97 della

Costituzione: a) l'art. 3, per la sproporzione tra la causa (la

misura del foglio di via obbligatorio) e l'effetto (la revoca della

patente) e per irragionevolezza dell'assimilazione del foglio di via

alle più gravi misure che impongono, o consentono, la revoca in

discorso; b) l'art. 16, perché la titolarità della patente dipende

da una valutazione dell'autorità di polizia e non da un accertamento

giurisdizionale; c) l'art. 76, per eccesso di delega, poiché la

norma, innovativa rispetto alla disciplina anteriore, non sarebbe

stata consentita alla luce del carattere "minimale" della delega

conferita al Governo con l'art. 2, lettera t), della legge n. 190 del

1991; d) l'art. 97, per impossibilità di un apprezzamento del

singolo caso e per il vincolo all'adozione della revoca derivante da

un provvedimento adottato, ad altri fini, da altra autorità

amministrativa;

che con la sentenza n. 427 del 2000, successiva all'ordinanza

di rimessione, questa Corte, pronunciandosi su una questione analoga

- rimessa in base al medesimo presupposto della persistente vigenza

degli impugnati artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del

codice della strada nella loro versione legislativa, nonostante la

loro prevista "delegificazione" - ha già dichiarato l'illegittimità

costituzionale, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, delle

anzidette disposizioni legislative, in combinato disposto tra loro,

nella parte in cui prevedono la revoca della patente di guida nei

confronti di coloro che sono sottoposti alla misura del foglio di via

obbligatorio di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 (sentenza

n. 427 del 2000 citata, punto 6 del diritto e capo 1) del

dispositivo);

che pertanto, essendo state le norme denunciate già

dichiarate incostituzionali nei termini prospettati dal rimettente,

la questione ora in esame deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1,

lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 16, 76

e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del

Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:587 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte