Corte costituzionale

Ordinanza n. 588/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1989 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 del regio

decreto 18 giugno 1931 n.773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica

Sicurezza) promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 dal

Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Alasoo Vadivel,

iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.23, prima serie speciale,

dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 24 febbraio 1989, il Pretore di Lucca

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del

regio decreto 18 giugno 1931 n.773 (Testo Unico delle leggi di

Pubblica Sicurezza), in riferimento all'art.13, terzo comma, della

Costituzione;

che, al di là delle tante considerazioni espresse dal Pretore

nell'ordinanza, il nucleo centrale del thema decidendum è nella

specie rappresentato dall'assunto secondo cui l'imputato straniero

sottoposto a provvedimento 24 gennaio 1989 del Prefetto di Lucca, non

avendo ottemperato alla prescrizione di presentarsi entro il 26

gennaio 1989 alla frontiera, veniva tratto in arresto in epoca

successiva, al di fuori della flagranza;

che il Pretore rilevava, fra l'altro, che, non essendovi nella

legge alcuna espressa previsione che consenta l'arresto per l'ipotesi

in esame anche al di fuori dei casi di flagranza, come per altre

fattispecie derogatorie, non avrebbe giustificazione il cosidetto

"diritto vivente" che invece lo ammette, ed anzi si porrebbe in

contrasto con il parametro invocato che vieta la restrizione della

libertà personale da parte della polizia, salvo i casi di

eccezionalità ed urgenza tassativamente indicati dalla legge;

che il Pretore, sia pure incidenter tantum, fa anche riferimento

al fatto che l'arresto fuori flagranza verrebbe nella specie

consentito in ordine ad ipotesi di modesto rilievo sociale, come si

evince dalla tenuità della pena detentiva edittale;

che, tutto ciò premesso, prima di procedere alla convalida

dell'arresto, è parso opportuno al giudice sollevare la detta

questione di legittimità costituzionale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale ha chiesto declaratoria d'infondatezza della questione.

Considerato che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il

Pretore, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ravvisato

nella ipotesi della mancata presentazione alla frontiera, entro il

termine previsto, dello straniero sottoposto al provvedimento

prefettizio in esame, i caratteri del reato permanente;

che "nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a

quando non è cessata la permanenza", come testualmente dispone

l'art. 382, secondo comma, codice procedura penale, analogamente, del

resto, a quanto prescriveva l'art. 237, primo comma, secondo inciso,

del codice procedura penale del 1930;

che, pertanto, sussiste quella condizione che il Pretore stesso

ritiene sufficiente a giustificare l'arresto, anche perché, scaduto

quel termine, diventa irrilevante la deviazione dall'itinerario, come

pure osserva ragionevolmente il Pretore;

che, quanto poi all'incidentale rilievo concernente il rapporto

fra il provvedimento dell'arresto e la tenuità della pena edittale,

questa Corte ha già riconosciuto, nella sentenza 8 luglio 1975

n.211, a proposito di analoga fattispecie (art. 220 dello stesso

Testo Unico), che si tratta "di una scelta di politica criminale e di

prevenzione sociale di spettanza del legislatore, il quale ha

ritenuto di dover prescindere, nelle sue discrezionali

determinazioni, dall'entità obbiettiva del reato e della pena

edittale";

che, pertanto, la questione proposta dev'essere ritenuta

manifestamente infondata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del regio

decreto 18 giugno 1931 n.773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica

Sicurezza), in riferimento all'art. 13, terzo comma, della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Lucca con ordinanza 24

febbraio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:588 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte