Sentenza n. 59/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/05/1957 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 20legge 841/1950
- art. 4legge 333/1951
- art. 3legge 841/1950
- art. 4legge 841/1950
- art. 8legge 841/1950
- art. 9legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1951, nn. 807 e 839, promosso con
l'ordinanza 15 marzo 1956 della Corte di cassazione - Sezioni unite
civili - pronunciata nel procedimento civile vertente fra Del Monte
Chiara vedova Amato e la Sezione speciale per la riforma fondiaria
dell'Ente Puglia e Lucania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 130 del 26 maggio 1956 ed iscritta al n. 177 del Registro
ordinanze 1956.
Udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi l'avv. Antonio Barile ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione notificato il 13 novembre 1951 la signora Del
Monte Chiara vedova Amato convenne davanti al Tribunale di Bari la
Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo
della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania,
esponendo che mediante due decreti del Presidente della Repubblica in
data 31 agosto 1951, recanti i numeri 807 e 839 (pubblicati nel
supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 210 del 13 settembre 1951), era
stata disposta in favore dell'Ente suddetto la espropriazione di alcuni
terreni di proprietà di essa Del Monte e siti per una estensione di
ha. 146.35.93 in agro di Irsina e per ha. 163.52.43 in agro di Genzano.
In data 1 ottobre 1951 l'Ente si era immesso nella proprietà dei beni
espropriati.
L'attrice contestava la legittimità dell'esproprio e dei decreti
che lo avevano disposto sotto diversi profili e concludeva chiedendo la
condanna dell'Ente espropriante al risarcimento dei danni nella somma
di lire 30.000.000 o in quella maggiore misura che fosse risultata in
corso di causa, oltre agli interessi legali e alle spese di giudizio.
Dopo la pronuncia di due sentenze, 4 febbraio e 25 giugno 1953, del
Tribunale di Bari e di una sentenza 30 giugno 1954 della Corte di
appello di Bari, entrambe le parti ricorrevano per cassazione contro
quest'ultima: ricorrente principale l'Ente riforma, con atto 1
novembre 1954; ricorrente incidentale la signora Del Monte, con atto 16
dicembre 1954. E nel giudizio davanti alla Corte di cassazione
discutevano ampiamente intorno all'applicazione data o che si sarebbe
dovuta dare alla legge 21 ottobre 1950, n. 841 (così detta "legge
stralcio"), e ad altre disposizioni connesse. In particolare, l'Ente
Puglia e Lucania sollevava questione di difetto assoluto di
giurisdizione, per avere la sentenza denunciata instaurato un sindacato
di costituzionalità in via principale e diretta contro un atto
legislativo, giungendo sino alla sua abrogazione e riducendolo al
livello di un atto illecito.
Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, considerato che
alcune delle questioni discusse nella trattazione della causa
presentavano apprezzabili profili di legittimità costituzionale, i
quali avrebbero dovuto essere rilevati anche d'ufficio, ravvisavano
"materia costituzionale" nelle contestazioni insorte sulla rispondenza
dei decreti del Capo dello Stato alle disposizioni della legge 21
ottobre 1950, n. 841, sulla base della concezione, già accolta dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione, di detta legge come legge di
delegazione e dei decreti presidenziali come leggi delegate.
Conseguentemente, con ordinanza 15 marzo 1956, la Corte a Sezioni
unite civili, proponendo d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale dei due decreti del Presidente della Repubblica nn. 807
e 839 del 31 agosto 1951, per inosservanza dei limiti stabiliti dalla
legge 21 ottobre 1950, n. 841, disponeva la sospensione del
procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Essa dichiarava peraltro manifestamente infondata la questione
sollevata dalla Del Monte sotto il profilo che nei decreti
presidenziali erano state incluse fra i beni da computare per la
determinazione del reddito medio anche le aree dove sorgevano
fabbricati rurali.
Rimetteva invece al giudizio della Corte costituzionale la
questione sorta per il fatto che i decreti ridetti avevano tenuto
conto, al fine della determinazione del carico fondiario suscettibile
di scorporo, anche del fondo "Spaccone", che la Del Monte aveva venduto
in data 9 luglio 1950 a tale Schino Saverio col regime legale in vigore
per la costituzione della piccola proprietà contadina (D.P.R. 24
febbraio 1948, n. 114); doglianza, che era stata già accolta dai
giudici di merito.
L'altra questione rimessa al giudizio della Corte costituzionale
concerne la asserita violazione posta in essere nei due decreti di
esproprio degli artt. 3, 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in
quanto l'Ente avrebbe omesso di adempiere ad alcuni obblighi essenziali
nella preparazione dei piani di esproprio, con diretta ripercussione
nei decreti che lo disposero: essendo mancate le operazioni
preliminari di identificazione dei terreni da espropriare, la
proprietaria era stata posta nell'impossibilità di avvalersi del
diritto di conservare la proprietà del cosiddetto "terzo residuo" e di
presentare entro i termini di legge la domanda di autorizzazione ad
eseguire su quel terzo i lavori di trasformazione fondiaria, alla cui
esecuzione era subordinato il diritto di conservare quella porzione di
beni.
L'ordinanza veniva notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere; per
disposizione del Presidente della Corte costituzionale essa era
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 26 maggio
1956, n. 130.
Si costituivano in giudizio la Sezione speciale dell'Ente Puglia e
Lucania, rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato e la
signora Chiara Del Monte. Non si aveva invece intervento del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
L'Ente di riforma concludeva in via principale per la dichiarazione
della improponibilità o quanto meno della inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale, in subordine per la
dichiarazione della legittimità dei decreti presidenziali sopra
indicati.
A sostegno della conclusione principale la difesa dell'Ente
adduceva argomentazioni, esposte anche in tutti i giudizi consimili,
basate sul carattere di legge-provvedimento, in privos lata, dei
decreti presidenziali denunciati e sul fatto che in una causa del
genere il sindacato di legittimità costituzionale sarebbe stato
richiesto in realtà in via principale, coincidendo la causa petendi
con il petitum. Nel merito essa sosteneva che il Governo ha agito
applicando discrezionalmente i principi ed i criteri stabiliti nella
legge e che, come legislatore delegato, poteva interpretare con una
certa autonomia il rapporto, tutt'altro che chiaro, fra le varie leggi
in materia. Contestava poi che si possa rilevare una questione di
legittimità costituzionale nella omissione di taluni atti
amministrativi, che avrebbero consentito alla parte interessata di
avvalersi di certe provvidenze di legge.
La difesa della Del Monte concludeva perché fosse dichiarata la
illegittimità costituzionale dei due decreti del Capo dello Stato,
insistendo sul fatto che le omissioni intervenute nella specie, in
violazione dei criteri stabiliti dalla legge, hanno danneggiato
gravemente la espropriata, impedendole di conservare quella parte dei
terreni nota sotto il nome di terzo residuo; e che inoltre l'Ente ha
violato le norme vigenti, non tenendo conto della vendita compiuta il 9
luglio 1950 a norma del D.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114, sulla piccola
proprietà contadina.
Tali argomentazioni erano più ampiamente illustrate poi nelle
memorie delle parti e nel corso della discussione orale. Considerato in diritto :
La eccezione di improponibilità (o di inammissibilità, come
altrimenti è detto), proposta dalla difesa della Sezione speciale
dell'Ente, non può essere accolta. Alla base delle sottili
argomentazioni addotte a sostegno vi sono delle premesse non dimostrate
e non dimostrabili, come quella che, nelle cause in cui sia posta in
discussione la legittimità costituzionale di una legge-provvedimento,
la risoluzione di tale questione esaurisca l'oggetto del processo, non
lasciando alcun margine all'attività dell'autorità giurisdizionale,
perché a quella sola questione si ridurrebbe il contenuto della
controversia.
È facile dimostrare che nella fattispecie l'affermazione è del
tutto arbitraria, perché il petitum, oggetto del giudizio principale
instaurato dalla Del Monte, consiste nella condanna dell'Ente di
riforma ad un risarcimento di danni, nella misura di almeno 30.000.000
di lire, oltre gli interessi legali e le spese. Ma anche se non fosse
così evidente il carattere meramente strumentale, che ha la soluzione
della questione di legittimità costituzionale rispetto ad un
controversia necessariamente più ampia, sarebbe ugualmente da
escludere che la soluzione della prima possa definire insieme tanto il
processo costituzionale quanto quello ordinario, già pendente davanti
all'autorità giurisdizionale che dispose il rinvio degli atti alla
Corte, perché anche nei casi in cui quest'ultima dichiari la
illegittimità costituzionale del decreto denunciato il processo
principale deve essere riassunto davanti al giudice di merito per la
decisione della controversia che ne forma oggetto, ai fini della quale
la pronuncia della Corte costituzionale farà stato, costituendo la
premessa maggiore del sillogismo giudiziale; né potrebbe mai
verificarsi un fenomeno processuale simile a quello conseguente ad una
decisione di cassazione senza rinvio.
Non può dirsi neppure esatto, del resto, che la questione della
legittimità costituzionale dei decreti di esproprio riguardi, nelle
cause discusse davanti alla Corte, il titolo della domanda giudiziale
principale, perché tale questione insorse invece in relazione alla
validità delle eccezioni opposte dagli enti convenuti; di guisa che è
ancor più evidente che la risoluzione di tale questione non esclude
che altre eccezioni possano essere, anche successivamente, proposte ed
eventualmente accolte nei giudizi di merito, o, secondo i casi, rimesse
all'esame della Corte costituzionale.
Infine, si può rilevare che la insostenibilità della tesi della
Avvocatura generale dello Stato è dimostrata anche dalle conseguenze a
cui porterebbe il suo accoglimento, determinando la esclusione di ogni
garanzia e di ogni controllo sui provvedimenti di esproprio, che i
giudici di merito non potrebbero sindacare a causa della loro natura
legislativa e che la Corte costituzionale non potrebbe neppure essa
esaminare senza convertirsi, secondo la tesi che si confuta, in giudice
di merito. Al contrario, si deve dire che gli eventuali vizi di
legittimità costituzionale di quei provvedimenti sono demandati alla
competenza della Corte, mentre ogni altra questione, e le attività di
applicazione delle premesse poste dalla decisione della Corte,
resteranno riservate alla autorità giurisdizionale.
Nel merito la Corte ritiene che la censura mossa dall'attrice ai
decreti presidenziali impugnati, in quanto essi hanno tenuto conto, al
fine della determinazione del carico fondiario suscettibile di
scorporo, anche di un fondo già venduto in data 9 luglio 1950, col
regime legale dettato per la costituzione della piccola proprietà
contadina, sia fondata.
Invero l'ultimo comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n.
841, dispone che sono salve le alienazioni poste in essere ai sensi del
decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con
modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e che resta ferma
l'applicazione dell'art. 11 del detto decreto. Inoltre il secondo
comma dell'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, aggiunge che tali
alienazioni si intendono fatte salve fino al 28 ottobre 1950; e ciò
importa come conseguenza che un atto di alienazione stipulato il 9
aprile 1950 rientra senz'altro fra quelli, a cui la legge attribuisce
gli effetti domandati dalla Del Monte.
Pertanto, i decreti di scorporo debbono essere dichiarati
illegittimi sotto questo profilo che, naturalmente, si presenta con
aspetti diversi da quelli dei normali atti legislativi viziati da
illegittimità costituzionale (leggi-norme) e che invece sono
caratteristici di questa fattispecie eccezionale (leggi- provvedimenti
delegati).
A diversa conclusione si deve pervenire per quanto concerne l'altra
censura, fondata sul fatto che l'Ente ha omesso di provvedere a talune
operazioni, che, secondo l'attrice, avrebbero dovuto precedere la
pubblicazione del piano di esproprio e la cui omissione le avrebbe reso
impossibile di avvalersi del beneficio di conservare definitivamente
una parte dei beni costituenti il terzo residuo.
Si osserva che la legge non contiene la imposizione di siffatti
obblighi a carico degli Enti di riforma e che la proprietaria avrebbe
avuto ugualmente la possibilità di ottenere il beneficio desiderato,
osservando le forme e i termini stabiliti dall'art. 9 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, come risulta anche dalla sentenza n. 63 di pari
data di questa Corte, alla quale si fa riferimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura
generale dello Stato,
dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951, in
riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma,
della Costituzione e nell'art. 20, ultimo comma, della legge 21 ottobre
1950, n. 841, in quanto essi non hanno fatto salve, in sede di
determinazione della quota da scorporare, alienazioni poste in essere
entro il termine stabilito dall'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n.
333, ed ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per
la costituzione della piccola proprietà contadina, ratificato dalla
legge 22 marzo 1950, n. 144;
dichiara non fondate le altre questioni di legittimità
costituzionale concernenti gli stessi decreti in riferimento alle norme
contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e negli
artt. 3, 4, 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, proposte con la
ordinanza 15 marzo 1956 della Corte di cassazione, Sezioni unite
civili.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte