Sentenza n. 59/1959
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/12/1959 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta
nel primo comma - seconda proposizione - dell'articolo 133 del Codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1958
dal Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di Bisbano
Antonio, Dragani Ginseppe e Gnagnarella Carminantonio, iscritta al n. 8
del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 45 del 21 febbraio 1959.
Udita la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli nella
camera di consiglio del 10 novembre 1959.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Pretore di Pescara, con sentenza 11 aprile 1957, condannava
Bisbano Antonio, Dragani Giuseppe e Gnagnarella Carminantonio a pene
varie per concorso nel delitto di truffa. Nel dibattimento davanti al
Pretore gli imputati furono assistiti da un unico difensore di ufficio.
In grado di appello, proposto da tutti e tre gli imputati, costoro
nominarono rispettivamente il proprio difensore.
Nell'udienza davanti al Tribunale di Pescara il difensore del
Dragani, richiamandosi al primo motivo dell'atto di appello, eccepiva
la nullità del dibattimento di primo grado, e quindi della sentenza,
per violazione dell'art. 185, n. 3, Codice proc. penale.
Rilevava in proposito che il diritto dell'imputato all'assistenza
sarebbe stato gravemente pregiudicato per avere il primo giudice
nominato un unico difensore di ufficio a tutti e tre gli imputati le
cui posizioni processuali non erano soltanto incompatibili, ma
addirittura tra di loro contrastanti. E soggiungeva che, ove mai l'art.
133 Cod. proc. pen. dovesse ritenersi tuttora in vigore e non abrogato
dall'art. 185, n. 3, Cod. proc. pen., esso sarebbe incostituzionale
perché in violazione dell'art. 24 della Costituzione, che sancisce la
inviolabilità del diritto alla difesa in ogni stato e grado del
procedimento; principio informatore della legge 18 giugno 1955, n. 517.
Aderiva la difesa degli altri imputati.
Il Tribunale, con ordinanza del 20 settembre 1958, premesso:
che la dedotta ed accertata incompatibilità della difesa dei tre
coimputati da parte dell'unico difensore d'ufficio costituisce ipotesi
espressamente contemplata nella prima parte dell'art. 133 Cod. proc.
penale;
che, ai sensi della stessa disposizione, siffatta incompatibilità
non può in questo grado di giudizio, anche se oggetto di motivo di
impugnazione, essere fatta valere non avendola gli interessati
tempestivamente rilevata; e ciò perché l'ultima parte dell'art. 185
Cod. proc. pen. non contiene una abrogazione implicita della specifica
sanatoria prevista dal citato art. 133;
ritiene in conseguenza che la lamentata nullità deve considerarsi
sanata e che perciò va presa in esame la eccezione di illegittimità
costituzionale sollevata in subordine dalla difesa, secondo la quale
l'art. 133 Cod. proc. pen. nella parte relativa alla menzionata
sanatoria sarebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che
riconosce la inviolabilità del diritto alla difesa in ogni stato e
grado del procedimento;
e, poiché tale eccezione appare rilevante e non è manifestamente
infondata, sospende il giudizio e rinvia gli atti alla Corte
costituzionale.
Non essendosi le parti costituite, il Presidente della Corte, con
decreto del 20 luglio 1959, ha disposto che la causa sia trattata nella
camera di consiglio del 10 novembre 1959 (legge 11 marzo 1953, n. 87,
art. 26, secondo comma; Norme integrative, art. 9, primo comma). Considerato in diritto :
La Corte è chiamata a decidere se la norma contenuta nell'articolo
133, primo comma (seconda proposizione) Cod. proc. pen. sia in
contrasto col principio della inviolabilità del diritto alla difesa
enunciato dall'articolo 24, secondo comma, Costituzione.
L'articolo 133, primo comma, dopo avere affermato che, quando non
vi è incompatibilità, la difesa di più imputati può essere affidata
ad un difensore comune, soggiunge che la incompatibilità:
a) deve essere rilevata da chi vi ha interesse, appena ne viene a
conoscenza e, comunque, in tempo utile perché si possa provvedere alla
sotituzione del difensore, senza sospendere gli atti del procedimento;
b) non può, in seguito, essere opposta, né in via di eccezione, né
come motivo di impugnazione.
Ciò costituisce un limite all'esercizio del diritto di difesa, che
viola la norma contenuta nell'articolo 24, secondo comma, della
Costituzione, secondo la quale "la difesa è diritto inviolabile in
ogni stato e grado del procedimento".
Invero l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato
devono servire come strumento processuale per garantire la sostanza
della difesa, la quale non può essere operativa, quando lo stesso
difensore si venga a trovare di fronte a situazioni di fatto e di
diritto inconciliabili.
Il conflitto di interessi, determinato da posizioni riguardanti
imputati diversi, paralizza la difesa stessa e trasforma la
incompatibilità in mancanza di assistenza. Viene, cioè, meno il
contrasto che qualifica l'essenza del rapporto processuale, il quale
sarebbe pertanto inidoneo a determinare una cooperazione utile per
l'applicazione della legge.
Come questa Corte ha avuto occasione di affermare (sent. n. 46
dell'8 marzo 1957), il diritto della difesa, garantito anche ai non
abbienti (cit. art. 24, terzo comma), importa la possibilità effettiva
dell'assistenza tecnico-professionale per assicurare il contraddittorio
e rimuovere ogni ostacolo a fare valere le ragioni delle parti. La
difesa dell'imputato si viene, in tal modo, ad inserire nell'iter del
processo con carattere di essenzialità tanto da essere intimamente
legata alla regolare esplicazione del potere giurisdizionale.
Consegue che, nel superiore interesse della giustizia,
l'incompatibilità deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento; e che la valutazione della incompatibilità non può
essere rimessa alla parte che vi ha interesse. Il superamento dei
limiti prescritti dall'art. 133 Cod. proc. pen. viene, così, a
garantire la difesa con la estensione voluta dalla norma
costituzionale.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della norma contenuta nel
primo comma - seconda proposizione - dell'articolo 133 Cod. proc. pen.
(riguardante la incompatibilità della difesa di più imputati affidata
ad un difensore comune), sollevata con ordinanza del Tribunale di
Pescara del 20 settembre 1958, in riferimento all'articolo 24, secondo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1959.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1959:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte