Sentenza n. 59/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/1963 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 497,
terzo comma, del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 marzo 1962 dalla Corte d'appello
dell'Aquila nel procedimento penale contro Riga Maggiorino e Riga
Roberto, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 23 giugno 1962;
2) ordinanza emessa il 2 ottobre 1962 dal Tribunale dell'Aquila nel
procedimento penale contro Castelli Enrico e Romoli Barbara, iscritta
al n. 196 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29 dicembre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Tra i motivi di impugnazione della sentenza 13 ottobre 1961 del
Tribunale di Pescara nel procedimento penale contro Riga Maggiorino e
Riga Roberto, la difesa degli imputati ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale della norma contenuta nel terzo comma
dell'art. 497 del Codice di procedura penale, per il quale la prova del
legittimo impedimento dell'imputato a comparire in giudizio è "in ogni
caso liberamente valutata dal giudice" e "tale valutazione non può
formare oggetto di discussione successiva, né motivo di impugnazione".
Con ordinanza del 30 marzo 1962, la Corte d'appello dell'Aquila ha
ravvisato la sussistenza di un contrasto fra la detta norma e quella
del secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, per il quale "la
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento",
e, ritenuta la non manifesta infondatezza della que stione e la sua
rilevanza per la definizione del giudizio di merito, ha sospeso il
procedimento ordinando la rimessione degli atti a questa Corte.
La medesima questione di legittimità costituzionale è stata
proposta anche dal Tribunale dell'Aquila con ordinanza 2 ottobre 1962,
emessa nel procedimento penale contro Castelli Enrico e Romoli Barbara.
Le due ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: la prima in
quella n. 158 del 23 giugno 1962, e la seconda in quella n. 332 del 29
dicembre 1962.
In entrambi i giudizi presso questa Corte, non vi è stata
costituzione di parti, né è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri. Considerato in diritto :
Come innanzi detto, l'ordinanza della Corte d'appello della Aquila
e quella del Tribunale della stessa città sottopongono all'esame della
Corte la medesima questione di legittimità costituzionale, onde i due
giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
Ritiene questa Corte che la questione non è fondata.
Ed infatti, né la libertà del giudice di valutare la prova
addotta dall'imputato nel processo penale per giustificare
l'impedimento a presentarsi nel dibattimento (libertà che peraltro non
vuoi significare arbitrio); né il divieto di successiva discussione su
tale prova o di impugnazione della relativa ordinanza (il cui rigore
del resto è stato pur mitigato dall'ammesso sindacato della Corte di
cassazione per vizio logico o per contraddizione) incidono sul diritto
di difesa, quale è inteso dall'art. 24 della Costituzione.
Per quanto la presenza dell'imputato nel processo penale possa
essere presa in considerazione come mezzo per garantire la sostanza
della difesa, essa deve però essere valutata in funzione non limitata
a singoli atti del procedimento ma estesa alla instaurazione del
contraddittorio e posta in relazione all'opera del difensore. Sia che
il difensore venga considerato legato alla parte da un rapporto di
rappresentanza, sia che l'attività processuale dello stesso venga
distinta da quella dell'imputato ma pur necessariamente conciliata in
una unità finale, appare tuttavia certo che la difesa risulta
sostanzialmente garantita dall'opera tecnico-professionale del
difensore.
Compresa fra le innovazioni introdotte dall'attuale Codice di
procedura penale, la norma del terzo comma dell'art. 497 regola,
sostanzialmente, un particolare giudizio che verte sulla volontarietà
o meno della mancata presentazione al dibattimento dell'imputato ed
involge una valutazione sul comportamento processuale dello stesso; ma
tanto le modalità di valutazione della prova di un impedimento, quanto
l'ammissibilità di impugnazione della relativa ordinanza rientrano
nella disciplina particolare dell'istituto, disciplina che può variare
a seconda delle caratteristiche di ciascun procedimento, senza che gli
effetti di essa possano farsi risalire al diritto di difesa. Il quale
va inteso come possibilità effettiva di agire in giudizio, come
garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale del
difensore, e come rimozione di ogni ostacolo a far valere le ragioni
delle parti nello svolgimento del processo.
Alle quali ragioni va altresì aggiunto che tutto il giudizio
contumaciale - comunque svolto - non importa alcuna restrizione alla
difesa dell'imputato, in quanto la contumacia non è più guardata con
quel disfavore di cui un tempo era circondata, ed in quanto al
contumace vengono riconosciuti (art. 499 del Cod. proc. penale) gli
stessi diritti di cui gode l'imputato presente nel dibattimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del terzo comma dell'art. 497 del Codice di procedura penale, sollevata
in riferimento all'art. 24 della Costituzione con le ordinanze della
Corte d'appello dell'Aquila del 30 marzo 1962, e del Tribunale
dell'Aquila del 2 ottobre 1962.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI-
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte