Sentenza n. 59/1964
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/06/1964 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 1legge 741/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio
1961, n. 792, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1963 dal
Pretore di Foligno nel procedimento penale a carico di Bordoni
Nazzareno, iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 336 del 28 dicembre
1963.
Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del
Giudice Costantino Mortati.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio penale avanti il Pretore di Foligno a
carico di Bordoni Nazzareno, imputato della contravvenzione prevista
dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere
provveduto ad accantonare presso la Cassa edile per la Provincia di
Perugia, costituita con il contratto integrativo provinciale del 2
novembre 1959, le somme relative al trattamento economico dovute al
personale da lui dipendente per ferie non godute, gratifica natalizia e
festività, al contributo paritetico per il funzionamento della Cassa
stessa, nonché ad altro contributo per la scuola di addestramento
professionale, previsto dagli artt. 8 e 9 del contratto stesso, è
stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo
unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n.
792, per la parte che rende obbligatori erga omnes gli artt. 8 e 9,
prima citati, in relazione all'art. 76 della Costituzione.
Il Pretore, constatata la rilevanza della questione stessa, la
riteneva non manifestamente infondata, nella considerazione che gli
obblighi imposti dagli articoli predetti sorpassano i limiti della
delega conferita al Governo dalla legge n. 741, in quanto i medesimi
non possono farsi rientrare nel compito ad esso assegnato di fissare i
limiti salariali e normativi, e quindi non erano suscettibili di venire
imposti ai non iscritti alle associazioni che ebbero a stipulare il
contratto integrativo. In conseguenza ha, in data 28 novembre 1963,
emesso ordinanza di rinvio a questa Corte.
L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1963, n. 336.
Nessuna delle parti si è costituita avanti alla Corte e pertanto il
giudizio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956,
si è svolto in camera di consiglio. Considerato in diritto :
Questa Corte, con sentenza 13 luglio 1963 n. 129, ha statuito che
gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nell'imporre al
Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato ad esso
conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi nonché dei
contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non ha
inteso includere quelle fra esse che rendono obbligatori, anche per i
non appartenenti alle associazioni stipulanti, l'obbligo
dell'iscrizione alle Casse edili, istituite per gestire i contributi
dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e
festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali, ed
ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo
unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende
obbligatori per tutti i lavoratori edili gli artt. 34 (per il
riferimento alle Casse edili ivi contenute) e 62 (che disciplina
l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo a detti lavoratori, e
conseguentemente l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865,
per la parte in cui rende obbligatoria la iscrizione alla Cassa edile
costituita con l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la
Provincia di Salerno.
Che nella specie il D.P.R. 9 maggio 1961, n. 792, denunciato
dall'ordinanza in esame, rende obbligatorio l'accordo collettivo
stipulato per la Provincia di Perugia il 2 novembre 1959 fra le
associazioni di imprenditori e di lavoratori edili, in ogni sua parte,
e perciò pure in quella relativa alla costituzione di una Cassa edile,
consacrata nella clausola 8, in riferimento all'art. 62 del citato
contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, sicché deve
dichiararsene l'invalidità, sulla base delle stesse considerazioni
svolte nella precedente sentenza n. 129 del 1963.
Ad uguale conclusione deve giungersi per quanto riguarda la
clausola dello stesso decreto presidenziale che impone a tutti gli
appartenenti alla categoria il versamento dei contributi previsti
dall'art. 9 del contratto integrativo pel finanziamento dell'Ente
Scuola di addestramento professionale.
Non può ritenersi che l'annullamento effettuato con la sentenza n.
129 della parte del D.P.R. n. 1032 del 1960, che estendeva ai
lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62 di detto
contratto nazionale, abbia fatto, di per sé , cadere anche le clausole
di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base
dell'art. 62 medesimo. Infatti questo si limita a conferire il potere
di istituire, laddove si rendesse possibile, le Casse edili, ed ogni
contratto collettivo provinciale, espressione della potestà normativa
propria delle relative organizzazioni locali, presenta una sua propria
autonomia, ed assume di fatto aspetti differenti da Provincia a
Provincia. Trattandosi pertanto di norme diverse (sia pure a contenuto
in tutto o in parte identico), si rende necessaria un'apposita
pronuncia di illegittimità costituzionale che faccia venire meno la
efficacia erga omnes delle norme stesse.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 792, per la
parte con la quale rende obbligatorie erga omnes le clausole 8 e 9
dell'accordo di lavoro del 2 novembre 1959 per la Provincia di Perugia,
in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per
violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte