Sentenza n. 59/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/06/1966 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1965, recante
"Modalità per l'accertamento dei lavoratori agricoli", promosso con
ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato
il 30 settembre 1965, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 9 ottobre successivo ed iscritto al n. 25 del
Registro ricorsi 1965.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1966 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, e
gli avvocati Enzo Silvestri e Massimo Severo Giannini, per il
Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 settembre 1965,
ha approvato la legge concernente "Modalità per l'accertamento dei
lavoratori agricoli" con la quale si dispone che, fino a quando non
sarà emanata una nuova legge nazionale di modifica delle norme che
regolano la riscossione e il versamento dei contributi agricoli
unificati, per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura, nel
territorio della Regione, si applicano le norme contenute nell'art. 4
del D.L.C.P.S. 7 novembre 1947, n. 1308, giusta le quali il compito
dell'accertamento è demandato agli uffici provinciali del Servizio per
gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in
agricoltura ma le risultanze dell'accertamento sono sottoposte
all'esame delle Commissioni comunali le quali entro trenta giorni dalla
ricezione le restituiscono con l'indicazione delle modifiche da
apportarvi.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso
depositato in cancelleria il 9 ottobre 1965, ha impugnato tale legge
sostenendo che le disposizioni emanate dal legislatore regionale nella
materia della previdenza ed assistenza dei lavoratori agricoli sono in
contrasto con l'art. 17 dello Statuto, sia perché non rispettano i
limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la
legislazione dello Stato nella stessa materia, sia perché non
soddisfano condizioni particolari ed esigenze proprie della Regione, ma
determinano situazioni di fatto e di diritto i cui effetti valicano
l'ambito regionale.
In ordine al primo punto nel ricorso si osserva che nella
legislazione nazionale sussiste ormai un preciso indirizzo inteso a
limitare i poteri delle Commissioni comunali in tema di accertamento
dei lavoratori agricoli e le ragioni di siffatto indirizzo sarebbero da
ricercarsi nell'interesse nazionale di non vedere gravate le gestioni
previdenziali di oneri indebiti. Il legislatore, in altri termini,
avrebbe ritenuto che l'affidamento alle Commissioni di poteri decisori
in materia di accertamento dei lavoratori agricoli non tuteli in
maniera idonea e sufficiente l'interesse pubblico diretto al regolare
funzionamento delle gestioni previdenziali attraverso la concreta
individuazione dei soggetti aventi diritto alle prestazioni.
Sulla seconda censura di incostituzionalità nel ricorso si osserva
che la legge impugnata non è giustificata da "particolari esigenze
ambientali dell'isola" poiché il problema dell'accertamento dei
lavoratori agricoli in questione interessa non la sola Sicilia, ma
tutte le province in cui era in vigore il sistema presuntivo di
accertamento dei contributi, dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza n. 65 del 1962 della Corte costituzionale.
Si rileva, infine, che la legge regionale produce effetti anche nel
territorio nazionale in quanto dalla iscrizione dei lavoratori negli
elenchi scaturisce il diritto a prestazioni previdenziali che sono
erogate da enti nazionali. Il riconoscere alla Regione il potere di
intervenire nel meccanismo di costituzione del rapporto tra assicurato
ed assicuratore, comporterebbe, secondo il ricorso una alterazione del
sistema previdenziale concepito ed attuato su base nazionale e
costituirebbe una inammissibile ingerenza legislativa nei confronti di
un Servizio a carattere nazionale.
Conclude, pertanto, il Commissario dello Stato chiedendo che la
legge impugnata venga dichiarata costituzionalmente illegittima in
riferimento all'art. 17 dello Statuto.
Il Presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli
avvocati Enzo Silvestri e Massimo Severo Giannini, si è costituito in
giudizio mediante deposito di deduzioni in cancelleria in data 29
ottobre 1965.
La difesa della Regione, dopo aver rilevato che la legge regionale
è concepita come legge provvisoria (destinata cioè a cadere quando
sarà emanata la legge nazionale che disciplinerà in maniera uniforme
il sistema di accertamento dei contributi agricoli in tutto il
territorio dello Stato) e dopo aver precisato, in punto di fatto, che
l'intervento del legislatore regionale è stato determinato da esigenze
particolari della Sicilia (impedire a molti prefetti di continuare a
disporre cancellazioni di lavoratori dagli elenchi e correlative
riduzioni degli oneri degli imprenditori agrari) afferma che la legge
impugnata non comporta la denunciata violazione dell'art. 17 dello
Statuto.
Infondata, infatti, sarebbe la prima censura relativa alla
inosservanza dei principi della legislazione dello Stato perché in
tale legislazione non esiste l'asserito preciso indirizzo limitativo o
di esclusione dei poteri delle Commissioni comunali nell'accertamento
dei lavoratori agricoli dato che ancor oggi le Commissioni conservano
un proprio ruolo e sono tuttora vigenti due diversi sistemi di
accertamento: l'uno per le province nelle quali l'accertamento è fatto
in base a denunce dell'imprenditore, l'altro per le province nelle
quali è fatto in base a criteri presuntivi.
Infondata sarebbe anche la seconda censura secondo la quale la
legge regionale contrasterebbe con l'interesse pubblico al regolare
funzionamento delle gestioni previdenziali, in quanto le Commissioni
comunali non hanno, né nella legge statale, né in quella regionale,
cura di interessi di gestioni previdenziali. Tali interessi sono,
infatti affidati all'apposito ente e le Commissioni hanno, nel
procedimento relativo alla formazione degli elenchi, un limitato
compito di consulenza e di controllo.
Contesta, infine, la difesa che l'iscrizione negli elenchi ponga in
essere dei fatti che incidano nell'ambito statale ed osserva in
proposito che oggetto della norma è una iscrizione in elenchi di
persone aventi una determinata qualifica stabilita dalla legge, ragione
per cui nessun potere autoritativo a contenuto discrezionale viene
esercitato dalla Regione.
Conclude, pertanto, la difesa chiedendo che il ricorso sia
respinto.
In una memoria depositata in cancelleria il 4 febbraio 1966
l'Avvocatura generale dello Stato, illustrando e sviluppando i motivi
del ricorso del Commissario dello Stato, osserva che la Regione, col
richiamare in vigore le disposizioni dell'art. 4 del D. L. n. 1308 del
1947, e cioè disposizioni di una legge dello Stato abrogate dalla
legge 5-3-1963, n. 322, ha violato i principi fondamentali della
Costituzione e dello Statuto speciale sulla ripartizione di competenze
fra Stato e Regione. Gli artt. 14 e 17 dello Statuto consentono alla
Regione di legiferare in determinate materie con l'effetto che nel
territorio dell'isola le sue leggi prevalgono su quelle statali, come
le speciali sulle generali; ma non le consentono di operare
direttamente sull'ordinamento statale, abrogando alcune disposizioni e
richiamando in vigore quelle che da queste ultime erano state abrogate.
Circa gli effetti e l'ambito di applicazione della legge impugnata,
l'Avvocatura rileva che l'accertamento dei lavoratori agricoli fatto in
Sicilia si ripercuote nell'intero territorio nazionale e sul bilancio
dello Stato in quanto le provvidenze assicurative a favore delle
persone iscritte negli elenchi siciliani sono a carico della gestione
degli istituti previdenziali a cui favore è previsto un massiccio
intervento a carico del bilancio dello Stato.
Non può, quindi, riconoscersi alla Regione la possibilità di
interferire in un servizio interamente disciplinato da leggi dello
Stato, organizzato su basi nazionali, affidato ad enti parastatali,
operanti, cioè, sull'intero territorio nazionale e che faccia carico,
sia pure in parte, sul bilancio statale.
Ciò sarebbe confermato dalle norme di attuazione approvate con D.
P. 25 giugno 1952, n. 1138 dalle quali risulta che la potestà
legislativa ed amministrativa della Regione siciliana in materia di
lavoro, assistenza e previdenza sociale può avere ad oggetto
esclusivamente enti, Casse ed altri Istituti aventi carattere locale,
che svolgono cioè attività previdenziali per particolari categorie in
sostituzione o in aggiunta di quelle obbligatorie.
L'Avvocatura conclude chiedendo che la Corte, in accoglimento del
ricorso proposto dal Commissario dello Stato, voglia dichiarare
costituzionalmente illegittima e, conseguentemente, annullare la legge
regionale impugnata.
Anche la difesa della Regione siciliana ha depositato in data 2
marzo 1966 una memoria nella quale ulteriormente svolge e sviluppa i
suoi motivi difensivi.
In ordine al primo motivo di incostituzionalità rileva che la
legge regionale non ha istituito un terzo procedimento di accertamento
dei lavoratori agricoli diverso da quelli operanti nell'Italia
settentrionale e meridionale; ma si è limitata a richiamare in vigore
modalità già previste da una legge statale e cioè, in pratica, ha
mantenuto in vita le funzioni spettanti alle Commissioni comunali prima
della legge n. 322 del 1963 che ne ha ristretto le attribuzioni al solo
campo della cancellazione dagli elenchi.
Escluso quindi che la limitazione dei poteri delle Commissioni
comunali disposta dalla legge n. 322 del 1963 possa costituire un
principio informatore della normativa nazionale, bisognerebbe poter
dimostrare - così continua la difesa della Regione - che tale
limitazione risponda anche ad un preciso e specifico interesse
generale. E tale dimostrazione non sarebbe stata data.
Quanto, alfine, al motivo del ricorso relativo all'esorbitanza
della legge impugnata dai limiti territoriali dell'isola, la difesa
della Regione, ribadisce che l'accertamento ai fini previdenziali dei
lavoratori agricoli rappresenta una mera attività di acclaramento, di
riscontro di dati e di condizioni di fatto obbiettivi e non implica
esercizio di funzioni in forma autoritativa e con poteri discrezionali
producenti effetti sull'apparato statale della previdenza in
agricoltura. L'attribuzione, cioè, della qualifica di lavoratore
agricolo è fatta dalla legge e deve perciò ritenersi irrilevante che
all'accertamento di tale qualifica attendano gli uffici del Servizio
contributi o le Commissioni comunali, identici essendo sempre gli
effetti dell'accertamento: l'attribuzione da parte dell'ordinamento
giuridico della qualifica di lavoratore agricolo, di uno status valido
nell'ambito di tutto il territorio dello Stato.
La difesa della Regione insiste perciò per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto :
1. - Nel ricorso del Commissario dello Stato, la violazione
dell'art. 17 dello Statuto ad opera della legge regionale è stata
eccepita sotto un triplice profilo: mancato rispetto dei limiti dei
principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello
Stato nella materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli;
insussistenza di condizioni particolari ed esigenze proprie della
Regione idonee a giustificare l'emanazione di tale legge;
determinazione, in conseguenza della legge medesima, di situazioni di
fatto e di diritto che travalicano l'ambito regionale comportando una
alterazione del sistema previdenziale agricolo concepito ed attuato su
base nazionale.
Poiché in relazione a tale ultima eccezione nel ricorso si
sostiene che l'accertamento dei lavoratori agricoli e la loro
iscrizione in appositi elenchi nominativi ha valore costitutivo del
diritto alle prestazioni previdenziali e si disconosce alla Regione il
potere di intervenire con proprie leggi nel meccanismo di costituzione
del rapporto tra assicurati e Istituti assicuratori, è evidente che la
Corte deve portare il suo esame anzitutto su tale eccezione e che alla
soluzione di essa resta quindi subordinata la disamina delle altre.
2. - La legge regionale impugnata disciplina, in via transitoria -
sino a quando non sarà emanata una nuova legge nazionale di modifica
delle norme che regolano la riscossione e il versamento dei contributi
agricoli unificati - ed in modo diverso dalla legislazione nazionale,
anch'essa transitoria rispetto alla province meridionali ed insulari,
una fase fondamentale del rapporto assicurativo previdenziale in
agricoltura: quella dell'accertamento dei lavoratori agricoli e della
formazione dei relativi elenchi nominativi.
I compiti inerenti a tale accertamento furono affidati in un primo
momento alla competenza piena ed esclusiva di speciali Commissioni
istituite in ogni Comune ai sensi dell'art. 4 del D.L.L. 8 febbraio
1945, n. 75, e composte dal sindaco, da un rappresentante dei datori di
lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. Successivamente però il
legislatore trasferì tali compiti agli uffici provinciali del servizio
contributi unificati stabilendo, tuttavia, che le risultanze
dell'accertamento operato dagli uffici anzidetti fossero sottoposte
all'esame delle Commissioni comunali, le quali, entro trenta giorni
dalla data di ricezione, le restituivano con la indicazione delle
modifiche da apportarvi (art. 4 del D.L.C.P.S. 7 novembre 1947, n.
1308).
Anche a seguito di tale trasferimento le Commissioni, però,
conservarono poteri ampi e determinanti ai fini della iscrizione dei
lavoratori negli elenchi, poiché in pratica l'esame ad esse demandato
fu inteso come parere vincolante per gli uffici del servizio
contributi, i quali, pertanto, erano necessariamente tenuti ad
apportare negli elenchi qualsiasi modifica indicata dalle Commissioni.
Questa situazione non dava luogo ad inconvenienti di sorta nelle
province dell'Italia settentrionale e centrale nelle quali vigeva ormai
da tempo il sistema della rilevazione diretta della mano d'opera
occupata presso le singole aziende e, in correlazione, la diretta
identificazione dei singoli lavoratori e del numero di giornate di
lavoro da essi prestate.
Tale sistema, infatti, esigendo che ai lavoratori venissero
attribuite le giornate di effettiva occupazione accertate ai fini
contributivi (art. 5 del D. L. 23 gennaio 1948, n. 59), non consentiva
un intervento vincolante delle Commissioni comunali nella formazione
degli elenchi, se non nei casi in cui alle indicazioni delle
Commissioni, riguardanti l'accertamento dei lavoratori, facesse
riscontro un correlativo e concomitante accertamento di contribuzione
nei confronti dei datori di lavoro, ai quali essi avevano prestato la
loro opera.
Non altrettanto è a dirsi per le province dell'Italia meridionale
ed insulare nelle quali vigeva il diverso sistema dell'accertamento
presuntivo della mano d'opera ai fini dei contributi agricoli. Poiché
in tale sistema la posizione di ciascun lavoratore ai fini della
iscrizione negli elenchi veniva determinata in modo autonomo, e
comunque indipendentemente dalle risultanze dell'impiego effettivo
della mano d'opera, il fenomeno che ben presto ebbe a verificarsi nelle
province in questione fu quello della inflazione degli elenchi
nominativi, nei quali furono iscritte (come la Corte ha già avuto
occasione di rilevare nella sua precedente sentenza n. 65 del 1962)
persone non appartenenti al settore agricolo, che indebitamente,
quindi, venivano a gravare sulla previdenza dei lavoratori agricoli.
Per porre rimedio a tale grave inconveniente le due leggi nazionali
contenenti norme transitorie, 5 marzo 1963, n. 322, e 18 dicembre
1964, n. 1412, emanate dopo la soppressione del sistema di accertamento
presuntivo, - dichiarato costituzionalmente illegittimo con la
ricordata sentenza -, hanno escluso qualsiasi potere delle Commissioni
comunali in tema di nuove iscrizioni negli elenchi, limitando il loro
intervento, sotto forma di parere obbligatorio e non più vincolante,
ai soli casi di cancellazione dei non aventi diritto dagli elenchi
nominativi. A seguito di tali nuove disposizioni gli uffici del
servizio contributi hanno dato l'avvio ad una azione intesa a
cancellare dagli elenchi tutti coloro che indebitamente vi erano
iscritti in modo da adeguare gli elenchi medesimi alla realtà della
effettiva occupazione.
3. - Precisati in tal modo, sulla scorta dei vari testi legislativi
succedutisi nel tempo, quali attualmente siano su piano nazionale i
limiti della sfera d'azione delle Commissioni comunali nel procedimento
di accertamento dei lavoratori agricoli, sarà più agevole comprendere
l'esatta portata della legge impugnata e stabilire se essa sia
costituzionalmente illegittima.
Il legislatore regionale ha espressamente richiamato in vigore,
nell'ambito territoriale della Sicilia, le norme di cui all'art. 4 del
citato D.L.C.P.S. n. 1308 del 1947, riattribuendo così alle
Commissioni comunali quegli ampi e decisori poteri in tema di
formazione degli elenchi che sono stati sopra ricordati. Ha ritenuto
di poter far ciò - per come è dato leggere nel testo della legge, in
relazione "alle particolari circostanze ambientali dell'isola".
A parte il rilievo che le richiamate recenti leggi nazionali,
proprio in relazione alle particolari caratteristiche ed esigenze delle
province meridionali e di quelle insulari hanno disposto una riduzione
dei poteri delle Commissioni comunali, è fuori di dubbio che nello
specifico settore della materia previdenziale che forma oggetto della
legge impugnata, non può essere consentito alla Regione di organizzare
nel suo territorio, in modo diverso, il servizio dell'accertamento dei
lavoratori agricoli. Trattasi, infatti, di servizio di fondamentale
importanza nell'economia del rapporto previdenziale, posto che il
diritto dei lavoratori alle prestazioni sorge in conseguenza della loro
iscrizione nei cosiddetti elenchi nominativi.
Deve al riguardo rilevarsi che la previdenza dei lavoratori
agricoli ha carattere nazionale essendo organizzata e gestita su tutto
il territorio dello Stato da Istituti parastatali: l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale assistenza
malattie. Questi Enti perseguono i propri fini istituzionali mediante
un sistema mutualistico il cui finanziamento ora non è più soltanto
costituito dai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, ma si
fonda anche sulla solidarietà tra i vari settori della produzione e
sul concorso dello Stato, particolarmente notevole nel momento attuale
- a seguito della recente legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente la
fiscalizzazione di parte degli oneri previdenziali - specie nel settore
agricolo nel quale i contributi dei lavoratori sono molto modesti.
Orbene poiché trattasi di previdenza nazionale, spetta
esclusivamente allo Stato disciplinare la fase di accertamento dei
presupposti determinanti la spesa previdenziale.
Un intervento, sia pure parzialmente difforme, della legislazione
regionale in siffatto settore comporterebbe inevitabilmente
inammissibili ripercussioni sull'intero sistema previdenziale
nazionale.
L'accertamento di queste ragioni di incostituzionalità della legge
impugnata dispensa la Corte dalla disamina delle altre censure avverso
di essa formulate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 settembre 1965
concernente "Modalità per l'accertamento dei lavoratori agricoli".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte