Sentenza n. 59/1970
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/04/1970 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4r.d.l. 737/1943
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4 del
R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, recante nuovi provvedimenti in materia
di imposte di registro, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 giugno 1968 dal tribunale di Caltanissetta
nel procedimento civile vertente tra Mangano Cataldo e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 167 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;
2) ordinanza emessa il 25 marzo 1969 dal tribunale di Bologna nel
procedimento civile vertente tra l'Istituto regionale di credito
agrario per l'Emilia-Romagna e l'Amministrazione delle finanze dello
Stato, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.
Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze
dello Stato;
udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1970 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
l'Amministrazione finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento civile vertente tra l'Amministrazione
finanziaria dello Stato e Mangano Cataldo, avente per oggetto
opposizione a valutazione del valore di un immobile acquistato al
pubblico incanto in una esecuzione promossa dalla Cassa Vittorio
Emanuele di Palermo contro Spallina Giovanni in forza di cambiale
agraria, il tribunale di Caltanissetta, con ordinanza 4 giugno 1968, ha
proposto d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente
infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del
R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737 (in relazione all'art. 50, comma secondo,
del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269) con riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
È sembrato al tribunale che non sia giustificabile, di fronte ad
una stessa fattispecie, costituita dal trasferimento di immobile in
sede di aggiudicazione al pubblico incanto, la differenza tra l'art. 4
citato, che per le aggiudicazioni seguite a vendite coatte promosse in
dipendenza di mutui in danaro, dispone che il valore tassabile debba
determinarsi in base al comune procedimento di valutazione fiscale, e
l'art. 50, comma secondo, pure citato, che, per le vendite coatte in
genere prescrive invece che per quel valore debba assumersi il prezzo
stesso di aggiudicazione, e quindi omettendosi ogni procedimento di
accertamento di valore.
A tale differenza di trattamento, in fattispecie ritenute
sostanzialmente non differenziabili fra loro, è stata dal tribunale
ritenuta contrastante con il principio di eguaglianza tutelato
dall'art. 3 della Costituzione.
La stessa questione di legittimità costituzionale è stata poi
proposta dal tribunale di Bologna, con ordinanza 25 marzo 1969, emessa
nel procedimento civile vertente tra l'Istituto regionale di credito
agrario per l'Emilia- Romagna e l'Amministrazione finanziaria dello
Stato.
Anche per il tribunale di Bologna il diverso trattamento, previsto
dall'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, in deroga all'art. 50,
comma secondo, della legge di registro, sembra dar luogo ad una
ingiustificata sperequazione fra situazioni sostanzialmente eguali, con
conseguente violazione non solo del principio di eguaglianza sancito
dall'art. 3, ma anche di quello dell'art. 53 della Costituzione, per il
quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della propria capacità contributiva.
Mentre nel primo dei due giudizi avanti questa Corte nessuno è
comparso, nel secondo si è costituita l'Amministrazione delle finanze,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale,
con deduzioni del 19 maggio 1969, ha chiesto che venga dichiarata
infondata la questione di costituzionalità proposta dal tribunale di
Bologna.
Secondo l'Avvocatura non vi sarebbe nel caso violazione né
dell'art. 3 né dell'art. 53 della Costituzione, in quanto le
aggiudicazioni in vendite coatte in genere e in quelle promosse su
mutui in danaro, sono fra loro differenziate dai titoli per cui si
procede e che non manca peraltro una specifica ragione che legittima la
disposizione dell'art. 4 del decreto del 1943; ragione da ravvisarsi
nella temuta frode al fisco, che può più facilmente consumarsi nelle
vendite su mutui in danaro perché queste possono essere anche
simulatamente promosse. Considerato in diritto :
1. - Le due cause, riguardando la stessa questione, possono essere
riunite e decise con unica sentenza.
Viene proposto il dubbio che l'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n.
737, allorché prescrive che, nelle vendite coatte promosse in base a
mutui in danaro, il valore del bene trasferito debba determinarsi
mediante il comune procedimento fiscale di accertamento di valore,
violi, secondo il tribunale di Caltanissetta, l'art. 3 e, secondo il
tribunale di Bologna, anche l'art. 53 della Costituzione: e ciò per il
motivo che quell'articolo si discosta, senza apprezzabili ragioni, dal
principio accolto nell'art. 50, comma secondo, del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3269, il quale dispone invece che, nelle vendite coatte in
genere, si debba assumere come valore tassabile lo stesso prezzo di
vendita risultante dal verbale di aggiudicazione, e quindi non si debba
procedere ad alcun accertamento.
2. - Il dubbio, così formulato, è fondato.
Principio generale in materia di imposte sul trasferimento della
ricchezza è quello enunciato nell'art. 30 della legge del registro
(R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269), secondo il quale è assunto come
tassabile il valore venale dei beni in comune commercio da determinarsi
in base al procedimento di valutazione previsto dalla stessa legge.
Questa però, nell'art. 50, comma secondo, ha ritenuto di derogare
a tale principio generale per quanto concerne i trasferimenti
effettuati mediante aggiudicazione ai pubblici incanti, che vengono
invece tassati sulla base del prezzo della vendita risultante dal
verbale di aggiudicazione.
Avendo pertanto il legislatore, con valutazione discrezionale che
è stata ritenuta non costituzionalmente illegittima da questa Corte
(sentenza n. 62 del 1965), operato una differenziazione fra le vendite
all'incanto e quelle consensuali, per esonerare le prime dal
procedimento di accertamento, non può considerarsi legittima la norma
dell'art. 4 del decreto legge n. 737 del 1943, che, in deroga alla
deroga, ripristina, solo per le vendite all'incanto promosse su mutui
in danaro, la regola generale relativa all'accertamento di valore. Tale
disposizione, sancita per la prima volta nel nostro ordinamento col
D.L. 18 agosto 1942, n. 946, si inquadrava nel sistema della imposta
sul plusvalore introdotta durante la guerra al fine di ostacolare i
trasferimenti immobiliari. Conservata nel complesso delle norme che
hanno sostanzialmente ripristinato la legislazione anteriore, la norma
dell'art. 4 citato è rimasta priva di ogni valida giustificazione e
non si regge al confronto con quella dell'art. 50 che, nel sistema,
contiene una regola valida per tutti i trasferimenti avvenuti mediante
aggiudicazione ai pubblici incanti. Una sottodistinzione che, per le
vendite coatte promosse in dipendenza di mutui, ripristini il più
generale sistema dell'accertamento del valore venale del bene
trasferito, non trovando alcuna ragione che la giustifichi, lede il
principio costituzionale di eguaglianza, in forza del quale situazioni
eguali debbono essere regolate nello stesso modo. Tale principio,
espresso in via generale dall'art. 3, ispira anche, in materia
attinente ai tributi, l'art. 53 della Costituzione che a buon titolo è
stato pertanto anch'esso invocato.
3. - Non può infatti dubitarsi che le vendite coatte in genere e
quelle promosse in dipendenza di mutui, per essere assistite dalle
stesse garanzie formali e sostanziali, non presentano fra loro alcuna
differenza che possa giustificare una diversità di trattamento
legislativo relativa all'accertamento dell'imposta sul valore del bene
trasferito, con effetti, per altro, nei confronti di un terzo, qual è
l'aggiudicatario, il quale non è nemmeno tenuto a conoscere il titolo
e la causa per cui l'espropriazione avviene.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19
agosto 1943, n. 737, recante nuovi provvedimenti in materia di imposte
di registro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte