Sentenza n. 59/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/03/1972 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
citata
- art. 23d.P.R. 523/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio
1962, n. 523, nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt.
23, parte seconda, e 5, parte terza, del contratto collettivo nazionale
di lavoro per i dipendenti delle industrie tessili del 31 luglio 1959,
nonché gli artt. 1-5 del relativo accordo allegato, promosso con
ordinanza emessa il 24 giugno 1970 dal tribunale di Vercelli nel
procedimento civile vertente tra Langhi Erminio e Gallian Arrigo,
iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1972 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel giudizio promosso davanti al tribunale di Vercelli da Erminio
Langhi, ex dipendente dell'impresa di sfilacciatura di Arrigo Gallian,
contro tale impresa per ottenere la maggiore somma che gli sarebbe
spettata a titolo di differenza tra la retribuzione percepita con la
qualifica di operaio specializzato e quella che assumeva competergli,
per la qualifica di assistente, corrispondente alle prestazioni di
fatto effettuate, la Impresa convenuta eccepiva l'improcedibilità
della domanda, in quanto, ai sensi dell'art. 21, parte seconda, del
contratto collettivo 27 luglio 1967, per gli addetti all'industria
della lana e del feltro, la questione circa la categoria di appartenza
avrebbe dovuto essere preventivamente devoluta all'esame della
commissione paritetica di cui all'annesso accordo, dato che la relativa
clausola aveva acquistato efficacia vincolante fra le parti, in forza
del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 523, che aveva conferito efficacia erga
omnes al contratto collettivo 31 luglio 1959, relativo alla stessa
categoria, e conteneva detta clausola.
Il tribunale adito, con ordinanza 24 giugno 1970, ritenutane la
rilevanza, sollevava d'ufficio questione d'illegittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per
eccesso di delega, della estensione erga omnes anche di clausole di
contratti collettivi, non strettamente attinenti allo scopo di
garantire a tutti i lavoratori delle categorie interessate i minimi di
trattamento economico e normativo da tali contratti prevedute.
Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio così promosso viene ora
alla cognizione della Corte.
Non vi è stata costituzione di parti né intervento della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 56 del
1965; n. 9 del 1967 e n. 12 del 1969) secondo i criteri da seguire
nell'interpretazione dell'art. 1 della legge di delega n. 741 del 1959,
quali risultano dalla sentenza n. 129 del 1963 e poi confermati da
altre successive, limite della delega conferita al Governo di estendere
ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti
collettivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla
finalità di assicurare a tutti i lavoratori della categoria minimi
inderogabili di trattamento economico e normativo, inteso questo nel
senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere
non economico-patrimoniale, necessaria ad assicurare un'esistenza degna
della persona umana.
In applicazione di tali criteri, con le sentenze sopra citate e con
altre ancora, che non è necessario richiamare, si è costantemente
affermato che esorbitano da quella finalità: a) le clausole che
impongono il previo tentativo di conciliazione; b) quelle che demandano
(come nella fattispecie) all'esame di collegi tecnici provinciali e
nazionali le divergenze relative all'appartenenza del personale alle
diverse categorie, in base alle mansioni svolte, nonché quelle
concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia.
Poiché è pacifico che le parti del giudizio a quo non sono
iscritte alle associazioni sindacali delle rispettive categorie e,
d'altra parte, nessun argomento è stato addotto che possa indurre a
discostarsi dalla richiamata giurisprudenza, la proposta questione deve
riconoscersi fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 523, nella parte in cui rende obbligatori
erga omnes gli artt. 23, parte seconda, e 5, parte terza, del contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle industrie tessili
del 31 luglio 1959, nonché gli artt. 1-5 del relativo accordo
allegato, che disciplinano la devoluzione preventiva ad un collegio
tecnico di tutte le questioni concernenti l'appartenenza del personale,
in base alle mansioni effettivamente svolte, alle diverse categorie e
l'attribuzione della qualifica di impiegato e d'intermedio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte