Sentenza n. 59/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1975 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo
comma, della legge regionale siciliana 16 maggio 1972, n. 30
(Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al
dettaglio), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1972 dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul
ricorso della società Magazzini STANDA contro la Regione siciliana,
iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente della Regione siciliana
e di costituzione della società Magazzini STANDA;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore
Nicola Reale;
uditi l'avv. Umberto Coronas, per la società Magazzini STANDA, e
l'avv. Vittorio ottaviano, per il Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, in un giudizio promosso dalla s.p.a. STANDA ed avente ad
oggetto la impugnazione del decreto 18 maggio 1972, n. 270 di
quell'Assessore per l'industria e commercio, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge regionale 16
maggio 1972, n. 30, sull'orario dei negozi e degli esercizi di vendita
a dettaglio: norma in esecuzione della quale risulta emanato il decreto
assessoriale sopra menzionato.
Pur dandosi atto che la questione è stata già esaminata e risolta
nel senso della infondatezza da questa Corte con la sentenza n. 76 del
1972, nell'ordinanza si prospetta nuovamente il dubbio che le
differenze nell'organizzazione di vendita dei grandi magazzini e dei
negozi misti non siano tali da giustificare le disparità di
trattamento in ordine all'orario infrasettimanale, poste nella
disposizione impugnata.
2. - In giudizio si sono costituiti il Presidente della Regione
siciliana e la s.p.a. Magazzini STANDA.
Secondo la difesa della Regione la questione dovrebbe essere
dichiarata non fondata poiché tra i grandi magazzini e gli altri
esercizi misti esisterebbero obbiettive e non trascurabili disparità
che ben giustificherebbero la differente regolamentazione.
L'esattezza di tale assunto è contestata dalla difesa della
ricorrente la quale osserva, a sua volta, a sostegno della fondatezza
della questione, che, quanto meno nei magazzini da essa gestiti, lo
stesso personale può essere adibito promiscuamente ai diversi settori
di vendita: verrebbe meno - pertanto - la premessa sulla quale la Corte
ha fondato le proprie conclusioni nella già citata sentenza n. 76 del
1972 e, con essa, ogni giustificazione del diverso e meno favorevole
trattamento riservato, in ordine al turno di riposo settimanale, ai
grandi magazzini rispetto agli altri esercizi ad attività mista. Considerato in diritto :
1. - L'art. 7 della legge della Regione siciliana 16 maggio 1972,
n. 30, sulla disciplina dei negozi e degli esercizi misti di vendita al
dettaglio, dopo aver statuito nel primo comma che tali esercizi devono
osservare l'orario previsto per l'attività prevalente (in ciò
uniformandosi alla normativa statale vigente in materia: art. 7 legge
28 luglio 1971, n. 558), nel secondo comma dispone che i grandi
magazzini di vendita con gamma merceologica promiscua sono tenuti ad
osservare separatamente gli orari di vendita e la chiusura
infrasettimanale stabiliti per il settore alimentare e per quello non
alimentare prevalente.
Tale seconda disposizione non trova riscontro nella normativa
statale summenzionata, che non pone alcuna differenza di disciplina, ai
fini dell'orario di vendita, nell'ambito degli esercizi ad attività
mista.
Per effetto della norma regionale, pertanto, i grandi magazzini di
vendita debbono rispettare due turni di riposo infrasettimanale a
differenza degli altri negozi misti che sono tenuti ad osservare
soltanto l'orario prescritto per l'attività prevalente e, quindi, un
solo turno di chiusura.
Come si è già accennato in narrativa, questa disparità di
trattamento basata sulla norma suddetta fu già sottoposta all'esame di
questa Corte per illegittimità in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ma la questione venne
dichiarata infondata con sentenza 4 maggio 1972, n. 76.
Promulgata poi la legge ed emanato in esecuzione di essa il decreto
assessoriale, impugnato dalla soc. STANDA avanti il Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana, quest'ultimo ha
riproposto la questione, sempre in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
La precedente sentenza di questa Corte, dopo aver ricordato che la
diversa normativa della legge nazionale non poteva vincolare il
legislatore regionale siciliano titolare di potestà legislativa
esclusiva e quindi del potere di valutare la sussistenza della parità
o disparità di situazioni fra gli esercizi commerciali operanti in
Sicilia, si soffermava sulla circostanza (addotta dalla difesa
regionale) che il sistema di vendita dei grandi magazzini è
strutturato in modo sostanzialmente diverso da quello dei negozi misti,
avendo i primi e non i secondi personale distinto addetto ai vari
settori di vendita. E concludeva rilevando che questa diversità può
ragionevolmente porsi alla base della disposizione impugnata che
prevede solo per i grandi magazzini l'obbligo di osservare
separatamente gli orari di vendita stabiliti per il settore alimentare
e per quello non alimentare prevalente.
La circostanza di fatto rilevata nella sentenza della Corte e le
conseguenze trattene sono oggetto della critica del giudice a quo il
quale, facendo proprio un argomento della difesa STANDA, oltre ad
accettare come rispondente a realtà la circostanza da questa allegata
che nei grandi magazzini (o almeno in quelli della ricorrente) il
medesimo personale viene addetto promiscuamente al settore alimentare o
a qualsiasi altro settore di vendita, aggiunge che, a parte ciò che
riguarda tale personale addetto alla vendita, l'intera organizzazione
del grande magazzino (personale direttivo, di vigilanza, impiegati
amministrativi, etc.) è sempre impegnata, sia che il detto grande
magazzino funzioni in tutti i vari settori merceologici sia che debba
mantenere in funzione alcuni soltanto di essi.
Aggiunge che appare meritevole di particolare considerazione
l'altro e preliminare rilievo della STANDA: l'unicità di orario di
apertura e dei turni di chiusura settimanale risponde ad una esigenza
connaturale allo scopo concreto degli esercizi misti; quello cioè di
consentire al cliente di rinvenire in un medesimo esercizio commerciale
una pluralità di generi e quindi di potersi approvvigionare, al
limite, con un unico atto di frequenza dell'esercizio.
Se tale può ritenersi (conclude la motivazione della ordinanza) la
funzione pratica di siffatto tipo di esercizio, la legge regionale, nel
consentire l'orario unificato agli esercizi misti di minore importanza
e nel negarlo ai grandi magazzini, viola l'art. 3 in quanto assoggetta
a diversa disciplina una attività sostanzialmente identica e rende
più gravosa la conduzione aziendale per i grandi magazzini tenuti a
osservare orari a turni di chiusura differenziati.
2. - orbene, le nuove e più dettagliate censure non valgono a
indurre la Corte a diversa decisione perché risultano infondate, anche
alla stregua degli argomenti che, pur non essendo stati espressamente
presi in esame nel primo giudizio, non furono di certo disattesi.
Fra i magazzini di grande distribuzione e quelli di media e piccola
vendita al dettaglio esistono evidenti differenze di mole, di
struttura, di organizzazione, di funzionamento che portano a
diversità, anche notevoli, fra i primi ed i secondi. Tali diversità
trovano espresso riconoscimento in varie disposizioni legislative:
basti citare per tutte la legge nazionale 11 giugno 1971, n. 426, sulla
disciplina del commercio ed in essa, ad esempio, le norme speciali
riguardanti la grande distribuzione con particolare riferimento ai
piani comunali di sviluppo e di adeguamento e alle necessarie
autorizzazioni amministrative.
Se ciò è, resiste alla critica del giudice a quo la ragione di
diversità accolta dalla sentenza n. 76 del 1972, riuscendo agevole
chiarire, seguendosi la difesa regionale, che le diversità tra i due
tipi di distribuzione non possono certo essere eliminate dalla
circostanza che anche nei grandi magazzini il medesimo personale può
essere addetto promiscuamente ai diversi settori.
Infatti, ciò che importa non è se il medesimo personale addetto
ad un grande magazzino possa venire trasferito da un reparto ad un
altro, bensì se esso possa far funzionare contemporaneamente i diversi
settori in cui è articolata la struttura organizzativa dell'esercizio
commerciale. orbene non v'è dubbio che, mentre nei negozi ad attività
mista, che normalmente sono di modeste dimensioni i pochi addetti (tra
i quali non di rado figurano il titolare ed i suoi familiari)
provvedono alla vendita dei diversi prodotti senza delimitazioni di
competenza, nei grandi magazzini il personale è suddiviso e
stabilmente impiegato in singoli reparti, ognuno dei quali provvede
alla vendita di un solo tipo di prodotti, e non può in un unico
contesto di tempo attendere ad operazioni di vendita anche in altri
reparti, senza creare vuoti ed altri non piccoli inconvenienti.
La circostanza poi che il personale dirigente, amministrativo, di
custodia, etc. potrebbe, in ogni caso, rimanere impegnato costituisce
un inconveniente di portata quantitativamente minore, eliminabile con
opportuni e meno dispendiosi turni, mentre non può escludersi che
l'inconveniente si presenti anche negli esercizi commerciali medi o
piccoli: si pensi al personale eventualmente necessario alla custodia
del magazzino, anche se chiuso, e alla sorveglianza di macchinario a
continuo funzionamento.
3. - Non può non aggiungersi che appare esatto l'assunto della
Regione, secondo cui la norma impugnata, vietando ai grandi magazzini,
che hanno anche un settore dedicato alla vendita di generi alimentari,
di continuare l'attività quando la generalità degli altri esercizi
destinati alla vendita di generi alimentari, in modo esclusivo o
prevalente, osserva il turno di riposo, mira ad evitare che i primi
facciano dannosa concorrenza ai secondi e risponde pertanto ad una
finalità che non è estranea anche alla normativa statale (arg. ex
art. 12 legge 11 giugno 1971, n. 426), finalità di impedire che nel
campo della distribuzione si creino a vantaggio di alcune grandi
imprese situazioni di privilegio tali da alterare l'equilibrio fra le
varie forme di attività commerciale.
Si potrebbe osservare che la norma regionale è, sul punto, in
contrasto con quella della legge nazionale. Ma non può d'altra parte
negarsi che nell'esercizio dei poteri già riconosciutile da questa
Corte in materia, la Regione siciliana possa, nell'apprezzamento di
situazioni locali, e cioè proprie del commercio dell'isola, adottare
decisioni diverse da quelle del legislatore nazionale, ma comunque non
contrastanti con precetti costituzionali, pervenendo così, nella
specie, a soluzioni che favoriscano in taluni limiti accettabili i
piccoli e medi esercizi di vendita di generi alimentari dei quali non
può essere negata la rilevanza sociale anche rispetto alle grandi
organizzazioni commerciali.
Ed è appena il caso di aggiungere che, di fronte all'appagamento
di esigenze di spiccato carattere sociale, non possono non passare in
secondo piano l'interesse individuale del consumatore ad acquistare, in
una sola occasione, prodotti di generi diversi e quello, del pari
individuale, dell'imprenditore, inerente alla scelta delle soluzioni
organizzative meglio rispondenti alla efficienza della propria azienda
(sent. n. 111 del 1974).
4. - Concludendo, si deve concordare con la precedente decisione di
cui alla sentenza n. 76 del 1972 di questa Corte e riaffermare, anche
di fronte alle nuove censure dell'ordinanza in epigrafe, la non
fondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della
questione in quanto la norma deriva da scelta non irrazionale del
legislatore regionale siciliano.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma secondo, della legge regionale siciliana 16 maggio
1972, n. 30 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di
vendita al dettaglio), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della
Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte