Sentenza n. 59/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1979 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275 del
codice di procedura penale, promosso Con ordinanza emessa il 3 febbraio
1974 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di
Pinnelli Giuseppe, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25
giugno 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1979 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza in data 3 febbraio 1974, il pretore di Milano ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 275 cod.
proc. pen. "nei limiti in cui non consente la scarcerazione
automatica, (con la sentenza di primo grado), degli imputati condannati
con rito direttissimo per reati che non consentono il mandato di
cattura, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione".
L'ordinanza è stata pronunciata in accoglimento di una istanza
della difesa di un imputato appellante, già condannato dal pretore in
primo grado, con rito direttissimo, alla pena di giorni 20 di arresto
per il reato di contravvenzione alla diffida (art. 2 legge 27 dicembre
1956, n. 1423) punito con l'arresto da 1 a 6 mesi ed al quale la
libertà provvisoria, chiesta sia nell'interrogatorio in carcere che
nel dibattimento, era stata negata. Sulla rilevanza della questione,
il pretore osserva che, in caso di suo accoglimento, l'imputato
dovrebbe beneficiare, con decorrenza dalla data della sentenza di
primo grado, della scarcerazione automatica per decorrenza dei
termini, essendo quello di cui all'art. 502 cod. proc. pen.
preordinato al solo fine della celebrazione del giudizio direttissimo
(né la rilevanza verrebbe meno a seguito della concessione della
libertà provvisoria, che di fatto è stata concessa con successiva
ordinanza). Nel merito viene presupposta l'interpretazione che
dell'art. 275 cod. proc. pen. è data dalla concorde giurisprudenza
della Cassazione: l'operatività del divieto di scarcerazione
dell'imputato, con la sentenza di condanna a pena detentiva, presuppone
che la condanna concerna il reato per cui è in atto la detenzione e
che per esso o sia consentito il mandato di cattura, ovvero si sia
legittimamente proceduto con rito direttissimo, a seguito di arresto in
flagranza. E con riferimento a questa ultima ipotesi, che appunto viene
in considerazione nel caso in esame, che il pretore formula obiezioni
di legittimità costituzionale, per contrasto con il principio di
uguaglianza (art. 3) e con la presunzione di non colpevolezza
dell'imputato fino alla condanna definitiva (art. 27, comma secondo).
Evidente appare al pretore, in primo luogo, la violazione dell'art.
3 della Costituzione per la disparità di trattamento tra gli imputati
detenuti per reati per i quali non è consentito il mandato di
cattura, a seconda che siano o meno giudicati con rito direttissimo.
Coloro che per ragioni contingenti non possono essere giudicati ai
sensi degli artt. 502 e ss. cod. proc. pen. beneficiano della
scarcerazione automatica; gli altri, giudicati per direttissima, se
condannati, non vengono automaticamente scarcerati ma possono lucrare
unicamente il beneficio, rimesso alla discrezionalità del magistrato,
della libertà provvisoria. La rilevata disparità di trattamento
appare tanto più iniqua se si considera che la celebrazione del
dibattimento con rito direttissimo dipende da circostanze del tutto
casuali connesse a situazioni soggettive del giudice (possibilità
materiale del magistrato di tenere udienza entro il termine di rito) ed
oggettive attinenti al processo (arrivo tempestivo del rapporto,
necessità di maggiore attività istruttoria, possibilità di avvisare
i difensori, ecc.).
Nella fattispecie non ricorrono poi quelle situazioni
obbiettivamente diverse che giustificano, secondo la costante
giurisprudenza della Corte costituzionale, la relativa disparità di
trattamento. Invero né la pronuncia di una sentenza non definitiva,
né la diversa forma del rito processuale possono giustificare la
disparità di trattamento. Alla luce dei suesposti principi di diritto
processuale, recepiti dalla Suprema Corte, una sentenza di condanna non
definitiva non può costituire un autonomo titolo di detenzione. "La
sentenza di condanna non può legittimare la continuazione di una
carcerazione preventiva che la legge non consente per l'entità del
reato, indipendentemente dalla circostanza che sia stato o non, a suo
tempo, impugnato il mandato o l'ordine di cattura emesso per tale
reato" (Cass. Sez. I, 12 gennaio 1970 cit.). Non si vede in qual modo
poi la particolare struttura del giudizio direttissimo, che si
differenzia dal giudizio ordinario unicamente per la soppressione di
una fase processuale, possa giustificare un diverso sistema della
custodia preventiva che rivoluzioni tutti i principi stabiliti in
materia dal codice di rito.
Quanto al contrasto con l'art. 27 Cost., starebbe nel fatto che, in
caso di condanna con rito direttissimo per reato che non consentirebbe
il mandato di cattura, l'imputato viene mantenuto in stato di
detenzione, in forza dell'art. 275 cod. proc. pen., sulla base di una
sentenza di condanna non definitiva, mentre una tale sentenza, per la
presunzione di non colpevolezza dell'imputato, non può costituire un
nuovo ed autonomo titolo di custodia preventiva nei suoi confronti.
2. - È intervenuta in giudizio l'Avvocatura dello Stato, mettendo
in dubbio la rilevanza delle questioni sollevate, in un procedimento
la cui natura non risulta dall'ordinanza di rinvio, e dopo che ogni
questione relativa alla libertà personale dell'imputato ha ormai
perduto ogni attualità.
Nel merito si sostiene l'infondatezza delle questioni, ricordando
innanzi tutto che, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 173
del 1971 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale
dell'art. 246 cod. proc. pen., l'arresto in flagranza dell'imputato
deve essere in ogni caso, e cioè anche quando il Procuratore della
Repubblica o il pretore ritenga di procedere a giudizio direttissimo,
convalidato a norma dell'art. 13 della Costituzione con provvedimento
motivato dell'autorità giudiziaria.
L'applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. presuppone perciò in
ogni caso, cioè anche nell'ipotesi di giudizio direttissimo di un
imputato arrestato in flagranza, che lo stato di custodia preventiva
sia stato, se non disposto, quanto meno sanzionato dall'autorità
giudiziaria a norma dell'art. 13 della Costituzione.
Quanto alla pretesa violazione del principio d'uguaglianza si
ricorda che già con la sentenza n. 64 del 1970 fu rilevato che i
principi costituzionali in materia di carcerazione preventiva non
precludono al legislatore una disciplina della materia differenziata in
relazione alle varie fasi del procedimento.
In particolare, non è contrario al principio di eguaglianza che le
vicende processuali, anche se indipendenti dalla volontà
dell'imputato, incidano sulla durata della carcerazione preventiva: se
"diversa è la posizione processuale dell'imputato che sia stato
scarcerato per decorrenza dei termini primari (per la carcerazione
nella fase istruttoria) e dell'imputato che entro questi termini sia
stato rinviato a giudizio", ancora più evidentemente è diversa la
posizione processuale dell'imputato che sia stato scarcerato per
decorrenza dei termini entro i quali deve celebrarsi il giudizio
direttissimo e quella dell'imputato che entro questi termini sia stato
condannato. Si tratta di una diversità che logicamente ha rilievo
sulla assoggettabilità dell'imputato alla custodia preventiva.
Nemmeno sussiste contrasto con la presunzione di non colpevolezza.
Invero l'applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. in caso di
giudizio direttissimo presuppone uno stato di privazione della
libertà personale rispondente a legittimità, sicché l'arresto in
flagranza deve essere convalidato con le forme e nei termini stabiliti
dall'art. 13, secondo comma, Cost.: non si vede allora come uno stato
di detenzione, legittimo di fronte alla Costituzione, possa risultare
in contrasto con i precetti costituzionali solo perché al decreto
motivato di convalida dell'arresto emesso dall'autorità si aggiunge e
si sovrappone una sentenza di condanna, ancorché non definitiva.
Nel caso di giudizio direttissimo deve anzi dirsi che il divieto di
scarcerazione, posto in via generale dall'art. 275 cod. proc. pen.,
trova una sua particolare ragione nel fine proprio del rito
processuale abbreviato: questo trova la sua giustificazione non
soltanto nella evidenza della prova in caso di arresto di flagranza,
ma anche nella esigenza di dare applicazione al principio per cui la
persecuzione e la repressione riescono tanto più efficaci ed esemplari
quanto più sono spedite e pronte. Deve perciò dirsi, come fu detto in
sede di commento al codice di procedura penale del 1913, che "la
liberazione dell'imputato (condannato) toglierebbe al giudizio
istantaneo quell'efficacia di esemplarità e quel vigore di repressione
che debbono essere nella indole di tale specie di procedimento"; che
perciò, nella ipotesi in esame, "la libertà individuale è garantita
dalla prontezza del giudizio". Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Milano dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 275 c.p.p. "nei limiti in cui non consente la scarcerazione
automatica degli imputati condannati con rito direttissimo per reati
che non consentono il mandato di cattura in relazione agli artt. 3 e 27
della Costituzione".
Il giudice a quo non solleva questione alcuna in ordine né alla
legittimità dell'arresto in flagranza per reati che non consentono
l'emissione del mandato di cattura né alla facoltà del pretore, di
cui all'art. 505 in relazione all'art. 502 c.p.p. di procedere, in tali
ipotesi, a giudizio direttissimo.
Nei termini proposti la questione non è fondata.
2. - L'art. 275 c.p.p. fa divieto al giudice, che abbia pronunciato
sentenza di condanna a pena detentiva, anche se soggetta ad
impugnazione, di ordinare la scarcerazione dell'imputato, salvo che non
siano decorsi i termini massimi di carcerazione preventiva, che
all'epoca dell'ordinanza di rimessione erano determinati dal terzo
comma dell'art. 272 c.p.p. nel testo modificato dalla legge 1 luglio
1970, n. 406.
L'art. 272 c.p.p. è stato in seguito ulteriormente modificato (in
conseguenza della sentenza n. 42 del 1974 di questa Corte) dall'art. 1
d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito, senza modificazioni sul punto,
nella legge 7 giugno 1974, n. 220, ma le innovazioni introdotte dal
legislatore, che pure si è espressamente occupato, nei procedimenti di
competenza del pretore, anche dei reati per i quali la legge non
autorizza il mandato di cattura, non appaiono decisive per la soluzione
della questione proposta.
3. - Infatti, il divieto di scarcerazione dell'imputato condannato
a pena detentiva non completamente scontata, sempre che non sia decorso
il termine massimo di carcerazione preventiva, si fonda non sulla
sentenza di condanna, soggetta a gravame, e quindi su una presunzione
di colpevolezza dell'imputato, ma sulla legittimità del titolo in
forza del quale l'imputato medesimo è stato privato, in via cautelare,
della libertà personale.
Quel titolo legittimo, l'unico che venga in considerazione ai fini
di cui all'art. 275 c.p.p., non può essere caducato, per la
contraddizione che non lo consente, dal giudice che pronunzia la
sentenza di condanna a pena detentiva, ancorché non definitiva, a meno
che la condanna sia stata interamente scontata ovvero si sia consumato
il termine massimo della carcerazione preventiva, salva rimanendo la
facoltà del giudice medesimo di concedere all'imputato, ricorrendone
le condizioni, la libertà provvisoria.
Ogni altra lettura, sotto il profilo qui considerato, dell'art. 275
c.p.p., conterrebbe in sé una implicita denuncia della sua
incostituzionalità, nonché una forzatura del testo tale da
trasformare il divieto di scarcerazione in un obbligo di emissione di
un provvedimento limitativo della libertà personale dell'imputato
anche nei casi in cui non è di regola consentito.
Nel caso di specie, il giudice a quo non dubita della legittimità
dell'arresto in flagranza disposto per il reato medesimo per il quale
ha irrogato la condanna a pena detentiva; arresto da ritenersi
convalidato dal giudice, con decreto motivato, in adempimento
dell'obbligo disposto dall'art. 13, terzo comma, Cost. (sentenza n. 173
del 1971 di questa Corte). Neppure il pretore di Milano contesta che la
sentenza di condanna a pena detentiva sia stata pronunciata prima della
scadenza del termine massimo di carcerazione preventiva (fosse tale
termine quello previsto dall'art. 272 c.p.p. ovvero quello indicato
dall'art. 502 stesso codice).
La sentenza non definitiva di condanna non costituisce, dunque,
titolo autonomo per la persistente detenzione dell'imputato, così che
viene a mancare di fondamento la questione di costituzionalità
promossa con riferimento all'art. 27, secondo comma, Costituzione. La
diversa questione, se la disciplina normativa dei termini massimi di
carcerazione preventiva per i reati di competenza pretorile (art. 272
c.p.p.) vigente al momento in cui fu stesa l'ordinanza di rimessione,
fosse o meno costituzionalmente censurabile in quanto limitata alla
sola fase istruttoria, esula dal presente giudizio e comunque, come si
è ricordato, è già stata decisa da questa Corte con la sentenza n.
42 del 1974 cui ha fatto seguito il d.l. 11 aprile 1974, n. 99,
convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220.
4. - Neppure è fondata la questione con riferimento all'art. 3
Cost. poiché il diverso trattamento riservato, alla stregua della
normativa vigente nel momento in cui fu stesa l'ordinanza di
rimessione, agli imputati arrestati nella flagranza di un reato che non
consente l'emissione del mandato di cattura, in conseguenza del rito
con cui il pretore ritiene di poter procedere al giudizio, non è
certo riferibile all'art. 275 c.p.p. D'altronde la questione, sollevata
in relazione all'art. 502 c.p.p., cui l'art. 505 dello stesso codice
rimanda, è già stata decisa da questa Corte, che l'ha ritenuta non
fondata con la sentenza n. 209 del 1971.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 275 del codice di procedura penale, in riferimento agli
artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata dal pretore di Milano con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte