Sentenza n. 59/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/03/1982 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 54legge 301/1980
- art. 55legge 301/1980
- art. 85legge 503/1980
- art. 86legge 503/1980
applicata al caso
- art. 54d.l. 301/1980
- art. 55d.l. 301/1980
- art. 85d.l. 301/1980
- art. 86d.l. 503/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 54 e
55 del d.l. 9 luglio 1980, n. 301 e degli artt. 85 e 86 del d.l. 30
agosto 1980, n. 503 aventi per oggetto disposizioni in materia
tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la
competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e
lo sviluppo del Mezzogiorno, promossi con ricorsi della Regione
autonoma della Sardegna, notificati il 5 agosto e il 30 settembre 1980,
rispettivamente depositati in cancelleria l'8 agosto e il 9 ottobre
1980, iscritti ai nn. 15 e 20 del registro ricorsi 1980, ricorsi dei
quali è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 242 e 291 del 1980.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1982 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi l'avvocato Giuseppe Guarino per la Regione Sardegna e
l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso, notificato il 5 agosto 1980 e depositato il
successivo 8, pubblicato nella G. U. n. 242 del 3 settembre 1980, e
iscritto al n. 15 R. ric. 1980, la Regione autonoma della Sardegna, in
persona del Presidente, autorizzato con delibera 17 luglio 1980 della
Giunta e rappresentato e difeso, giusta procura speciale 18 luglio 1980
per notar Locci di Cagliari, dall'avv. Giuseppe Guarino, chiese
dichiararsi l'illegittimità costituzionale degli artt. 54 e 55 d.
legge 9 luglio 1980, n. 301 (entrato in vigore lo stesso 9 luglio
1980), recante "misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la
competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e
lo sviluppo del Mezzogiorno", per violazione degli artt. 7, 8, 13 dello
Statuto, e 45 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e in relazione alla
legge regionale 7 luglio 1975, n. 27 (regolamentazione del servizio di
tesoreria della Regione autonoma della Sardegna), sulla base di
argomentazioni poi riprodotte nella memoria 5 febbraio 1981. Nell'atto
depositato il 23 agosto 1980, il Presidente del Consiglio dei ministri
dié notizia della mancata conversione in legge del d. legge impugnato
e in subordine concluse per la reiezione del ricorso della Regione.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1981, in cui il giudice Andrioli
svolse la relazione, l'avv. Guarino per la Regione e l'avv. dello Stato
Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri illustrarono le
già prese conclusioni.
2. - Con ricorso, notificato il 30 settembre 1980 e depositato il
successivo 9 ottobre, pubblicato nella G.U. n. 291 del 22 ottobre 1980
e iscritto al n. 20 R. ric. 1980, la Regione autonoma della Sardegna,
in persona del Presidente, autorizzato con delibera 12 settembre 1980
della Giunta e rappresentato e difeso, giusta procura speciale 15
settembre 1980 per notar Locci di Cagliari, dall'avv. Giuseppe
Guarino, - premesso che il d. legge 301/1980, i cui artt. 54 e 55
avevano formato oggetto del ricorso 15/1980, era decaduto per mancata
conversione, chiese dichiararsi l'illegittimità costituzionale degli
artt. 85 e 86 del d. legge 30 agosto 1980, n. 503 (entrato in vigore il
1 settembre 1981), recante "disposizioni in materia tributaria e misure
dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del
sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del
Mezzogiorno", per violazione degli artt. 7, 8, 13 dello Statuto, e 45
d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e in relazione alla legge regionale 7
luglio 1975, n. 27 (regolamentazione del servizio di tesoreria della
Regione autonoma della Sardegna), sulla base di argomentazioni poi
riprodotte nella memoria depositata il 5 febbraio 1981. Nell'atto 8
ottobre 1980, depositato il successivo 20, il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo avere avvertito che anche il d. legge 503/1980 era
decaduto per mancata conversione, argomentò e concluse per
l'infondatezza del ricorso della Regione. Alla pubblica udienza del 18
febbraio 1981, in cui il giudice Andrioli svolse la relazione, l'avv.
Guarino per la Regione e l'avv. dello Stato Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri insistettero nelle già prese conclusioni.
3. - Con ordinanza 8 giugno 1981 n. 97, la Corte, riuniti i due
ricorsi, rilevò I) che per l'art. 54 d. legge 301/1980 "Dall'entrata
in vigore del presente decreto le assegnazioni, i contributi e quanto
altro proveniente dal bilancio dello Stato alle regioni a statuto
ordinario e speciale sono versati in conti correnti non vincolati con
la tesoreria dello Stato. // Le richieste di prelevamento debbono
essere formulate prevedendo il pieno utilizzo delle disponibilità a
qualunque titolo per conto proprio o di terzi in essere presso il
sistema bancario.// Gli eventuali fondi a disposizione vincolata o a
favore di terzi saranno ricostituiti presso la tesoreria statale.// Le
regioni sono tenute a produrre ogni mese al Ministero del tesoro -
Direzione generale del tesoro una dichiarazione sottoscritta dal
presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare della
disponibilità bancaria di cui al secondo comma", II) che per l'art. 55
dello stesso decreto-legge "I conti correnti, liberi o vincolati presso
la tesoreria centrale, sono infruttiferi, ad eccezione di quelli di cui
al successivo comma.// I conti correnti fruttiferi, liberi o vincolati,
in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono tramutati in conti correnti
infruttiferi, con eccezione dei conti correnti fruttiferi della Cassa
depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal
Tesoro. Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con il
presente articolo", III) che per l'art. 1 della legge 28 ottobre 1980
n. 687, entrata in vigore il successivo 31 ottobre, "gli atti e i
provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980, in applicazione
delle disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, del
decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, ad eccezione di quelle contenute
negli articoli 8 e 10, e del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301,
restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti di esecuzione
ed attuazione ad essi conseguenti, e conservano efficacia i rapporti
giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni".
Sulla base delle riassunte rilevazioni, la Corte - riservata ogni
pronuncia sull'ammissibilità e sul merito dei due ricorsi e
segnatamente sulle conseguenze sui medesimi della mancata conversione
dei decreti impugnati - reputò necessario verificare se a) nel periodo
9 luglio-31 agosto 1980 siano stati compiuti atti previsti nell'art. 54
decreto legge 301/1980, e b) nel periodo 1-30 settembre 1980 siano
stati compiuti atti previsti nell'art. 85 decreto legge 503/1980 e,
pertanto, a sensi dell'art. 26 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, richiamato
nell'art. 22 legge 11 marzo 1953 n. 87 e dell'art. 12 delle norme
integrative 16 marzo 1956, I) ordinò al Ministero del Tesoro di
depositare in copia autentica, entro il 31 luglio 1981 nella
cancelleria della Corte costituzionale, i documenti attestanti i
versamenti riflettenti le assegnazioni, i contributi e quanto altro
proveniente dal bilancio dello Stato alla Regione autonoma della
Sardegna in conto corrente non vincolato con la tesoreria centrale
dello Stato e le richieste di prelevamenti dal conto formulate dalla
Regione autonoma della Sardegna, e le dichiarazioni sottoscritte dal
Presidente della Giunta regionale, da cui risulti l'ammontare delle
disponibilità bancarie a seguito di richieste di prelevamenti; il
tutto limitatamente al periodo 9 luglio-30 settembre 1980; II) ordinò
alla Regione autonoma della Sardegna di depositare in copia autentica,
entro il 31 luglio 1981 nella cancelleria della Corte costituzionale, i
documenti attestanti le richieste di prelevamenti dal conto corrente
non vincolato con la Tesoreria centrale dello Stato formulate dalla
Regione, e le dichiarazioni sottoscritte dal Presidente della Giunta
regionale, da cui risulti l'ammontare delle disponibilità bancarie a
seguito di richieste di prelevamenti; il tutto limitatamente al periodo
9 luglio-30 settembre 1980.
Il 24 giugno 1981 il Ministero del Tesoro - Direzione generale del
Tesoro ha provveduto a depositare quindici documenti nonché copia del
parere dell'Avvocatura dello Stato concernente la corresponsione degli
interessi sul conto corrente per il periodo 9 luglio-30 settembre 1980,
accompagnati con lettera di pari data.
Il 29 luglio 1981 il Presidente della Regione ha provveduto a
depositare sei documenti accompagnati con lettera del 27 luglio.
4. - Nella memoria 12 gennaio 1982 depositata il successivo 13, la
Regione ha richiamato la sent. 95/1981 la cui declaratoria di
illegittimità della legge 168/1968 consentirebbe di argomentare e di
concludere nello stesso senso per le norme in atto impugnate che
ripropongono aggravandola la disciplina già dichiarata illegittima, ha
rilevato che la documentazione, prodotta a seguito della ordinanza
istruttoria 97/1981, pone in chiaro che gli impugnati decreti legge
hanno avuto esecuzione nel periodo di vigenza e, pertanto, la materia
del contendere non sarebbe cessata, e che il carattere infruttifero dei
conti correnti si risolve in vera e propria spoliazione di redditi
incidente sull'autonomia costituzionalmente protetta della Regione, ha
infine osservato che il dovere, per la Regione, di rispettare la legge
di contabilità generale dello Stato, non conferirebbe base di
legittimità alla normativa impugnata non solo perché la legge statale
di contabilità si applica alla Regione sol nei limiti in cui le sue
disposizioni siano applicabili laddove incompatibili sono le norme de
quibus, ma anche perché la ripetuta legge statale non potrebbe
legittimare norme statali che, come quelle impugnate, sottraggano alla
Regione parte dei redditi.
Alla pubblica udienza del 26 gennaio 1982, nella quale il giudice
Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Guarino per la Regione si è
rimesso agli scritti; l'Avv. dello Stato Azzariti, dal suo canto, ha
opposto che la conservazione degli atti emanati sulla base dei due
decreti legge decaduti e dei consecutivi effetti e rapporti, disposta
con l'art. 1 della legge 28 ottobre 1980 n. 687, non impedirebbe -
stante la diversità obiettiva delle disposizioni - la cessazione della
materia del contendere, per la cui declaratoria ha insistito, e che la
sent. 95/1981, per riflettere l'iter formativo della legge dichiarata
illegittima, sarebbe estranea alla attuale disamina. Considerato in diritto :
5. - I due ricorsi sono inammissibili perché diretti contro
decreti-legge decaduti, a conservare in vita i quali non giova la legge
28 ottobre 1980, n. 687, che ha per oggetto atti e provvedimenti
emanati e rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi, e non i
dd.ll. 9 luglio 1980, n. 301 e 30 agosto 1980, n. 503. Né la tangibile
diversità di obietti consente di ravvisare nella legge 687/1980 idoneo
equipollente di legge di conversione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità dei ricorsi proposti l'uno il 5 agosto
1980 per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt.
54 e 55 d. legge 9 luglio 1980, n. 301 e l'altro il 30 settembre 1980
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 85 e
86 d. legge 30 agosto 1980, n. 503 dalla Regione autonoma della
Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte