Sentenza n. 59/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/03/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 154/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2,
legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed
incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli
addetti al Servizio Sanitario Nazionale) promosso con ordinanza emessa
l'1 giugno 1982 dal Tribunale di Avellino nel procedimento civile
vertente tra De Lisa Biagio Domenico e il Sindaco del Comune di
Pietrastornina, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 del 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 1 giugno 1982 (notificata l'8 e
comunicata il 9 successivi; pubblicata nella G. U. n. 331 del 1
dicembre 1982 e iscritta al n. 518 R.O. 1982) nel giudizio civile
promosso da De Lisa Biagio Domenico per l'annullamento della delibera
n. 2 del Consiglio Comunale di Pietrastornina del 20 marzo 1982,
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale ne era stato eletto
sindaco il dott. Vincenzo Rizzo, il Tribunale di Avellino, ritenuto che
l'art. 8 l. 23 aprile 1981, n. 154, correttamente interpretato,
consente la eleggibilità a sindaco di comuni, il cui territorio
concorre a formare l'unità sanitaria locale e di popolazione eguale o
inferiore ai 30.000 abitanti, di professionisti convenzionati con la
usl. stessa mentre non la consente nei comuni con popolazione
superiore ai 30.000 abitanti e considerato che tale trattamento
differenziato non trova razionali giustificazioni nel senso della
riconosciuta eleggibilità nei comuni minori in quanto che questi
ultimi influiscono sulle scelte politico-amministrative delle usl. a
nulla rilevando la minor consistenza demografica in riferimento ai
rapporti tra gli enti considerati che si estrinsecano con
l'applicazione sia di poteri di partecipazione sia di poteri di
controllo esercitabili anche dagli organi del singolo comune ai sensi
della normativa del S.S.N., sollevò d'ufficio e giudicò rilevante e,
in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., non manifestamente
infondata la questione di illegittimità dell'art. 8 n. 2 l. 23 aprile
1981, n. 154 nella parte in cui non prevede la incompatibilità della
carica di sindaco di comuni con popolazione non superiore a 30.000
abitanti di professionisti convenzionati con unità sanitarie
comprendenti il territorio di detti comuni: rilevante per essere
incontroverso che Rizzo Vincenzo era stato eletto Sindaco del Comune di
Pietrastornina, avente popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e il
cui territorio è ricompreso in quello dell'unità sanitaria n. 4 con
la quale il Rizzo medesimo era professionista convenzionato; non
manifestamente infondata per essere ravvisabile violazione vuoi del
principio di eguaglianza vuoi dell'art. 51 per il diverso trattamento
delle incompatibilità vuoi dell'art. 97 per non essere assicurata
l'imparzialità amministrativa.
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 21 dicembre
1982, con il quale ha concluso per la declaratoria d'infondatezza della
proposta questione sul riflesso I) che nella specie non di
eleggibilità o no sibbene di compatibilità o no si tratta e,
pertanto, ne è prevista, ex art. 9 l. 154/1981, la rimozione da parte
dei soggetti interessati, II) che la incompatibilità prevista
dall'art. 8 rinviene la sua ratio nell'esigenza di impedire al sindaco
di un comune, che concorre alla formazione degli organi di gestione
della usl., di esercitare, attraverso i rappresentanti eletti dal
consiglio comunale di cui ha la sola presidenza, una influenza decisiva
sulla Unità, con la quale è convenzionato o dalla quale dipende, III)
poiché ciascun comune concorre, in modo proporzionale alla propria
importanza, alla formazione di tali organi, la differenziazione operata
dal legislatore ordinario tra comuni con più e comuni con meno di
trentamila abitanti, ai fini della esistenza della incompatibilità, è
quantificata in termini di ragionevole apprezzamento della influenza
esercitabile nel primo caso e meno o per nulla esercitabile nel secondo
caso dal professionista convenzionato o dipendente dalla unità
sanitaria, ed eletto alla carica di sindaco, IV) che, comunque, i
poteri di controllo, cui faceva richiamo il giudice a quo, a norma dei
commi primo n. 2 e ultimo dell'art. 51 l. 833/1978 sono esercitati da
appositi organi e dagli organi deliberanti dei comuni associati, mentre
sindaco e assessori svolgono la sola funzione di convocazione degli
organi deliberanti.
2.2. - Nell'adunanza del 20 febbraio 1985 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :
3.1. - L'art. 8 l. 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale in materia di
incompatibilità degli addetti al Servizio Sanitario Nazionale)
annovera tra le cariche che dipendenti delle unità sanitarie locali e
professionisti con queste convenzionati non possono ricoprire, al n.
2) - sospettato d'incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 51
e 97 Cost., dal Tribunale di Avellino - quelle di "Sindaco od assessore
del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità
sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono
convenzionati, nonché sindaco od assessore di comune con popolazione
superiore ai 30 mila abitanti che concorre a costituire l'unità
sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati".
La specie, da cui l'incidente è sorto, ha per caratteristiche la
dimensione della popolazione del Comune di Pietrastornina inferiore ai
30 mila abitanti e la qualità, nel sindaco eletto, di professionista
convenzionato con la usl. n. 4, nel cui territorio è ricompreso il
Comune de quo.
3.2. - Va in linea preliminare rilevato che il sindaco di un comune
- quali che siano le dimensioni territoriali di questo - non partecipa
in quanto tale alla formazione degli uffici direttivi delle usl., né
esercita alcun controllo sul funzionamento di queste. Ne segue che
nella specie non si appalesano utili parametri l'art. 51 che,
garantendo l'accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici e alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza, si riferisce
all'incompatibilità non meno che alla ineleggibilità, né a maggior
ragione l'art. 97, il quale, avendo di mira il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione, suppone la conformità della
fattispecie controversa ai canoni dettati nell'art. 51.
Fondamento non rinviene infine l'incidente nell'art. 3 perché le
fattispecie delineate nel n.2 dell'art. 8 l. 154/1981 non sono
identiche e, pertanto, il diverso trattamento riservato alle stesse non
contrasta con il principio di eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione d'illegittimità costituzionale
dell'art. 8 n. 2, l. 23 aprile 1981, n. 154 sollevata, con ordinanza 1
giugno 1982 del Tribunale di Avellino (n 518 R.O. 1982), in riferimento
agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede la
incompatibilità, alla carica di Sindaco di Comuni con popolazione non
superiore a 30.000 abitanti di professionisti convenzionati con unità
sanitarie locali comprendenti il territorio di detti Comuni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta. il 7 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte