Sentenza n. 59/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/02/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 114, terzo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 28 giugno 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di Maiorca
Carmelo ed altri, iscritta al n. 575 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Siracusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3, 21 e 76 della Costituzione.
2. - Il giudice remittente riferisce che, nel caso sottoposto al
suo esame, il pubblico ministero, a chiusura delle indagini
preliminari, ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale
instaurato nei confronti di alcuni indiziati del reato previsto
dall'art. 684 del codice penale (pubblicazione arbitraria di atti di
un procedimento penale) in quanto ritiene che gli stessi abbiano
legittimamente esercitato il diritto-dovere di cronaca.
Ma, ad avviso del G.I.P., poiché l'avvenuta pubblicazione a mezzo
stampa di alcuni passi di registrazioni telefoniche integra
un'ipotesi di "pubblicazione parziale" (vietata dall'art. 114, terzo
comma, del codice di procedura penale, quando avvenga, come nel caso
di specie, prima della sentenza di primo grado), è preliminare ad
ogni statuizione di merito - ed assume per ciò stesso rilevanza - la
verifica della legittimità costituzionale della norma, essendo
evidente l'inconfigurabilità a carico degli indiziati del reato
previsto dall'art. 684 del codice penale qualora il fatto loro
ascritto non possa essere vietato dalla legge ordinaria.
3. - Ora, prosegue il remittente, a fronte del divieto di
pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il
dibattimento (anteriormente alla sentenza di primo grado), l'ultimo
comma dello stesso art. 114 dispone che "è sempre consentita la
pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto".
Se quindi, espone il giudice a quo, la pubblicazione del contenuto
degli atti del processo penale costituisce (con il solo limite di
quelli coperti da segreto) un fatto non soltanto privo di
offensività ma, anzi, espressione di una funzione costituzionalmente
garantita dall'art. 21 della Costituzione, allora, sussistendo
fondamentali connotati di parità, eguale dovrebbe essere il
trattamento da riservare a quella pubblicazione "parziale" di atti
del fascicolo per il dibattimento, la cui divulgazione a mezzo della
stampa null'altro può aggiungere alla conoscenza derivabile da una
esauriente notizia del loro contenuto.
4. - La norma in esame, inoltre, risulterebbe anche non rispettosa
della legge di delega, la cui direttiva n. 71, mentre impone il
divieto di pubblicazione per gli atti coperti dal segreto e per altri
atti specificamente indicati (diversi da quelli destinati al
fascicolo per il dibattimento), non lo prevede per gli atti del
fascicolo per il dibattimentale.
5. - Lo stesso criterio discretivo, infine, tra l'illecito e il
consentito, in quanto fondato sulla enunciazione di una distinzione
concettuale ontologicamente incerta tra "pubblicazione parziale" e
"pubblicazione del contenuto" di atti, non sembra al remittente un
parametro ragionevole di distinzione; gli effetti della pubblicazione
di una notizia, più che dal dato formale della divulgazione di una
parte dell'atto del processo che la documenta, possono scaturire - a
suo avviso - dal suo intrinseco valore informativo e da circostanze
specifiche.
6. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa del Governo osserva che la direttiva n. 71 della legge
di delega non esclude specificamente gli atti del fascicolo per il
dibattimento ma semplicemente non li menziona; per cui, in base alla
costante giurisprudenza della Corte, non può che concludersi che il
legislatore delegato, pur tenuto conto del necessario rispetto dei
criteri e dei principi della delega, non è sfornito di
discrezionalità nel modo di esercizio della delegazione e che,
quindi, costituisce legittimo esercizio di tale potere anche
l'estensione ad altri casi della disciplina prevista nella legge
delega quando sussista l'eadem ratio. Non vi sarebbe, poi, dubbio
sulla esistenza della stessa ragione di legge che assiste i divieti
temporanei previsti dalla direttiva n. 71, anche per gli atti del
dibattimento prima della pronuncia del giudice di primo grado: le
ragioni, infatti, non sarebbero solo quelle che,
esemplificativamente, enuncia nella sua ordinanza il remittente, ma
anche altre rivolte ad evitare turbative alla fase decisoria del
processo di primo grado.
Ancor meno convincenti, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbero le
ulteriori censure avanzate, in riferimento agli artt. 3 e 21 della
Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento e
della lesione della libertà di stampa.
Ben nota essendo la scelta legislativa del codice di procedura
penale del 1988 in ordine alla distinzione tra contenuto dell'atto e
atto stesso, e la sensibile novità apportata rispetto alla soluzione
che era alla base dell'art. 164 del codice di procedura penale del
1930, ad avviso dell'Avvocatura il G.I.P. di Siracusa censura una
soluzione legislativa in termini che non appaiono ammissibili alla
luce degli insegnamenti della Corte. Si dedurrebbe, infatti,
l'esistenza di una situazione di illegittimità non dal confronto tra
due realtà normativamente delineate, ma dalla comparazione tra una
fattispecie che il legislatore ha considerato (pubblicazione di un
atto, riprodotto in tutto o in parte o richiamato testualmente) e una
condotta (pubblicazione del contenuto dell'atto, lecita se effettuata
nei termini evidenziati nell'ordinanza di rimessione) facendo leva su
distorsioni che derivano da aspetti patologici, che scaturiscono dal
talento professionale di certo giornalismo giudiziario il quale,
attraverso l'uso sapiente di tecniche narrative e di idonei
espedienti espositivi perviene talora a risultati al limite della
liceità, per quanto attiene il divieto in esame.
Il constatato rischio di una diffusa elusione del divieto di
pubblicazione dell'atto attraverso una riproduzione attenta del suo
contenuto non sarebbe, in conclusione, ragione tale da rovesciare la
validità delle considerazioni espresse nella relazione illustrativa
al progetto preliminare del codice di procedura penale, quanto alla
formazione del convincimento del giudice.
Infine, l'Avvocatura sottolinea che la norma impugnata non tutela
solo la genuinità dell'opinione del giudicante ma, andando oltre le
stesse iniziali intenzioni del legislatore, consente di prevenire che
nel corso del giudizio la notizia processuale pubblicata acquisti un
anticipato ed inopportuno crisma di ufficialità. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Siracusa solleva, in riferimento agli artt. 3, 21 e 76 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 114,
terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta
la pubblicazione - anche parziale - degli atti del fascicolo per il
dibattimento fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
2. - Il remittente, dopo aver premesso che a fronte del detto
divieto l'ultimo comma del medesimo art. 114 dispone che "è sempre
consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da
segreto", ritiene che il citato terzo comma, oltre a porre una
irragionevole ed ontologicamente incerta distinzione tra
"pubblicazione di atti" (vietata) e "pubblicazione del contenuto di
atti" (lecita), realizzi una ingiustificata disparità di trattamento
tra due situazioni sostanzialmente assimilabili, violi il principio
della libertà di stampa sancito dall'art. 21 della Costituzione, e,
infine, si ponga in contrasto con la direttiva n. 71 dell'art. 2
della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, la quale non prevede
alcun divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo per il
dibattimento.
3. - Sotto quest'ultimo ed assorbente profilo la questione è
fondata.
Nel dare riconoscimento alle esigenze di trasparenza e di
controllo sociale sullo svolgimento della vicenda processuale, e
quindi nel contemperare interessi di giustizia ed interessi
dell'informazione - entrambi costituzionalmente rilevanti - il
legislatore delegante ha operato una scelta ben precisa.
I primi due periodi della direttiva n. 71 delineano un sistema in
cui "su tutti gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e dal
pubblico ministero" è posto sia l'obbligo del segreto che il divieto
di pubblicazione fino a quando i medesimi "non possono essere
conosciuti dall'imputato" (recte: indagato).
Da questa chiara enunciazione può evincersi che, nell'intento del
legislatore delegante, i limiti alla divulgabilità degli atti di
indagine preliminare si collegano inequivocabilmente alle esigenze
investigative, operando al fine di scongiurare ogni possibile
pregiudizio alle indagini a causa di una anticipata conoscenza delle
stesse da parte della persona indagata.
Dal terzo periodo della citata direttiva può trarsi la conferma
di tale obiettivo nelle intenzioni del legislatore delegante; viene,
infatti, riconosciuto al pubblico ministero l'ulteriore potere di
vietare "la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto ..",
ma detto potere è vincolato al "tempo strettamente necessario ad
evitare pregiudizio per lo svolgimento delle stesse (indagini)").
4. - Ciò posto, è evidente che tali divieti di divulgazione, in
quanto funzionalmente riferiti alle indagini preliminari, non possono
che essere rivolti agli atti nella disponibilità del pubblico
ministero per l'ovvio motivo che non esiste un fascicolo per il
dibattimento fintantoché non si sarà deciso se il dibattimento
dovrà o meno essere celebrato. Non solo: in nessun punto della
direttiva n. 71 è contemplato un divieto di pubblicazione di quanto
contenuto nel fascicolo per il dibattimento; anzi, proprio ove la
direttiva considera esplicitamente il meccanismo del doppio fascicolo
(parte quarta), è previsto un divieto di pubblicazione per i soli
"atti depositati a norma del numero 58", cioè per quelli contenuti
nel fascicolo del pubblico ministero.
5. - Gli stessi compilatori del codice riconoscono il riferimento
esclusivo della delega al fascicolo del pubblico ministero (v.
Relazione al progetto preliminare), ma osservano che soltanto alla
fine delle indagini preliminari si ha la formazione del fascicolo del
pubblico ministero, e che pertanto "non è facile, né opportuno
operare distinzioni rispetto al divieto di pubblicazione nell'ambito
degli atti delle indagini preliminari".
L'argomento ha scarso rilievo non solo perché - come si è visto
- la delega distingue, imponendo il divieto di pubblicazione soltanto
sugli atti del fascicolo del pubblico ministero, ma, perché, in ogni
caso, può valere solamente riguardo alla fase delle indagini
preliminari, non certo per il dibattimento, fase durante la quale
sono ormai esaurite quelle esigenze di tutela delle indagini che
giustificavano il divieto stesso.
E infatti il protrarre il divieto di pubblicazione del fascicolo
del pubblico ministero anche oltre il termine delle indagini, durante
il dibattimento, ha, nei principi fondamentali dettati dalla legge di
delega, ben altro fondamento, in quanto è funzionale ad evitare una
distorsione delle regole dibattimentali, ove il giudice formasse il
suo convincimento sulla base di atti che dovrebbero essergli ignoti,
ma che, in mancanza del suddetto divieto, potrebbe conoscere
completamente per via extraprocessuale attraverso i mezzi
d'informazione.
6. - Ma se questa è la ratio del divieto relativo alla
divulgabilità degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero, pur dopo che ne è cessato l'obbligo del segreto, ne
consegue la sua totale inapplicabilità a quanto contenuto nel
fascicolo per il dibattimento, per definizione concernente gli atti
che il giudice deve - invece - conoscere.
Non si può, evidentemente, sostenere che la pubblicabilità di un
atto viene esclusa per evitare che, attraverso mezzi di informazione,
giunga a conoscenza del giudice nel cui fascicolo processuale l'atto
è inserito.
Come in dottrina è stato osservato, se si considera che nel
fascicolo per il dibattimento sono inseriti anche gli atti di prova
non rinviabili, ed assunti nella fase predibattimentale ex art. 467
del codice di procedura penale, si arriva all'assurdo di un divieto
di pubblicazione diretto ad evitare che il giudice conosca atti da
lui stesso compiuti.
7. - In conclusione: in raffronto a quanto contemplato nella
direttiva n. 71 della legge di delega, il legislatore delegato ha
certamente introdotto al terzo comma dell'art. 114 un ulteriore
divieto (riferito al fascicolo per il dibattimento), rispetto a
quello relativo al fascicolo del pubblico ministero. L'analiticità
con cui il delegante ha inteso precisare i casi di divieto di
pubblicazione degli atti - evidentemente indicativa del rifiuto di
introdurne ulteriori, in rispetto del principio sancito dall'art. 21
della Costituzione - impedisce che in sede di attuazione il
legislatore delegato possa pervenire a tale risultato, tanto più ove
si consideri che le motivazioni addotte per giustificarlo (corretta
formazione del convincimento del giudice) non possono ragionevolmente
riferirsi alla pubblicazione di quanto contenuto nel fascicolo per il
dibattimento, concernente, per definizione, gli atti che il giudice
deve conoscere.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
114, terzo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui
non consente la pubblicazione degli atti del fascicolo per il
dibattimento anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo
grado.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, terzo
comma, del codice di procedura penale, limitatamente alle parole:
"del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della
sentenza di primo grado, e di quelli".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte