Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/03/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 91 e 92,

commi 1 e 2, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 15 giugno 1998 dal giudice di pace di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Migliori Monica e Perrotta Domenico,

iscritta al n. 598 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che - nel corso di un giudizio avente ad oggetto il

pagamento di somme dovute per il mantenimento della prole, in cui il

convenuto, dichiarato contumace, era tuttavia comparso personalmente

dimostrando l'avvenuto, seppur tardivo, pagamento - il giudice di

pace di Firenze, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di condanna

alle spese, ha sollevato, con ordinanza emessa il 15 giugno 1998,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 e 92, comma

1, "fino a "superflue"", e comma 2, cod. proc. civ., in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost.;

che, secondo il rimettente, "gli articoli 91 e 92 cod. proc.

civ. non assicurano la effettiva possibilità di pagare le proprie

spese di lite con quelle poste a carico della controparte in base

alla sentenza di condanna", per cui "la parte attrice, benché

vincente, se non è abbiente, pur non trovandosi nelle condizioni

molto restrittive di aver diritto al gratuito patrocinio, può essere

nella situazione di non poter far fronte alle spese processuali", con

conseguente impedimento dell'esercizio del suo diritto alla difesa

tecnica, e può comunque "essere indotta a rinunciare a far valere i

propri diritti in giudizio per non correre il rischio di dover

rifondere, in caso di soccombenza, le spese processuali alla

controparte, spesso di importo molto consistente rispetto alle

possibilità economiche di chi ha mezzi limitati", quand'invece "la

parte attrice abbiente non ha questi problemi";

che inoltre - sempre secondo il rimettente - "gli articoli 91 e

92 cod. proc. civ. mettono nelle stesse condizioni di obbligati al

pagamento delle spese processuali di soccombenza sia il convenuto che

ha la possibilità di effettuarlo e sia il convenuto che non ha tale

possibilità, per cui quest'ultimo può trovarsi nella situazione di

non essersi costituito in giudizio per non poter pagare un difensore

e di essere poi condannato a rifondere le spese processuali della

parte attrice, pur non avendo potuto pagare neppure un proprio

difensore con il quale costituirsi in giudizio, mentre totalmente

diversa è la condizione del convenuto abbiente".

Considerato che il giudice a quo, omettendo una puntuale

motivazione sulla rilevanza della sollevata questione, si limita a

notare che "il processo (pendente davanti a lui) ha come residuo

oggetto di controversia solamente le spese processuali, in relazione

alle quali la decisione va presa in base agli artt. 91 e 92 cod.

proc. civ.";

che già da tale notazione appare evidente, in riferimento ad

entrambi i parametri evocati, l'irrilevanza della questione stessa

per quanto concerne chi agisce in giudizio, proprio perché nella

specie l'attrice, non solo ha già fatto valere, ma ha anche

realizzato la sua pretesa creditoria;

che altrettanto va detto per quanto concerne il diritto di difesa

di chi è chiamato in giudizio, poiché nella specie il convenuto ha

avuto modo di paralizzare in concreto l'azione della controparte

dimostrando il proprio adempimento;

che, relativamente poi alla prospettata violazione dell'art. 3

della Costituzione per ingiustificata parità di trattamento fra

convenuti abbienti e convenuti non abbienti, risulta palese

l'estraneità della censura alle denunciate disposizioni, le quali si

limitano infatti a regolare l'onere delle spese processuali fra

attore e convenuto in base al principio di soccombenza, egualmente

valido per entrambi e comunque derogabile dal giudice ove sussistano

"giusti motivi", mentre invece le condizioni economiche di ciascuno

di essi potrebbero semmai assumere rilievo (unicamente) in diversa

sede, come può essere quella del gratuito patrocinio, alla cui

attuale estensione andrebbe eventualmente rivolta detta censura;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 91 e 92, comma 1 e comma 2,

del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Firenze, con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte