Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/03/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 340legge 205/1999
  • art. 13legge 205/1999

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4,

del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 13 della

legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la

depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e

tributario), promossi con ordinanze emesse l'8 gennaio 2000 dal

tribunale di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 199 e 200 del

registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto in data

8 gennaio 2000, il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, come

modificato dall'art. 13 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al

Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al

sistema penale e tributario), "nella parte in cui, per l'ipotesi di

mancata accettazione espressa o tacita della remissione di querela,

pone le spese del procedimento a carico del querelato anziché del

remittente";

che, in entrambe le ordinanze, il giudice a quo riferisce di

essere chiamato a decidere su richieste di archiviazione avanzate dal

pubblico ministero per essere i reati estinti per intervenuta

remissione di querela; rilevato che non risulta accettazione da parte

dei querelati, osserva che, per l'efficacia giuridica della

remissione di querela, è sufficiente, secondo la sua interpretazione

della giurisprudenza di legittimità, la mancanza di rifiuto espresso

o tacito della remissione stessa da parte del querelato;

che argomenta - ancora il giudice a quo - si verserebbe in

ipotesi di "declaratoria di avvenuta estinzione del reato", a cui

dovrebbe necessariamente seguire la statuizione in merito alle spese

processuali, le quali, considerata l'assenza di qualsivoglia accordo

contrario delle parti (non essendo stata interpellata la persona

sottoposta alle indagini), andrebbero poste a carico del querelato ai

sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., come modificato

dall'art. 13 della legge n. 205 del 1999;

che, sempre ad avviso del giudice torinese, mentre nei casi

di accettazione espressa o tacita della remissione potrebbe

presumersi che il querelato abbia dato il suo assenso all'accollo

delle spese processuali, nelle ipotesi in cui non consti alcuna

accettazione le spese verrebbero poste a carico del querelato a sua

insaputa, senza che egli abbia avuto l'opportunità di determinarsi

in ordine alla remissione e conseguentemente alle spese stesse;

che in ciò il giudice a quo ravvisa un contrasto con

l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, poiché, da un lato,

l'accollo delle spese si tradurrebbe "in una statuizione

sostanzialmente di condanna avente [...] una portata deteriore e

negativa per il soggetto nei cui confronti è indirizzata", e,

dall'altro, "venendo tale statuizione ad incidere su una posizione

soggettiva del destinatario, preliminarmente alla stessa (dovrebbe)

essere assicurato a quest'ultimo l'esercizio di un proprio diritto di

difesa";

che in giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, in

quanto il mutato quadro normativo, a seguito della legge n. 205 del

1999, dovrebbe portare a respingere l'interpretazione che, ai fini

dell'efficacia giuridica della remissione di querela, ritiene

sufficiente l'assenza di rifiuto, espresso o tacito, del querelato.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni

analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere

decisi unitariamente;

che, in entrambe le ordinanze, il giudice a quo dubita della

legittimità costituzionale di una disposizione (l'art. 340, comma 4,

cod. proc. pen., come modificato dall'art. 13 della legge 25 giugno

1999, n. 205) che, nelle fattispecie sottoposte al suo esame

(richiesta di archiviazione per estinzione del reato a seguito di

remissione di querela), egli non è chiamato ad applicare;

che, infatti, nessuna disposizione del codice di procedura

penale attribuisce al giudice il potere di provvedere sulle spese del

procedimento quando questo si concluda con l'archiviazione;

che si tratta di una consapevole scelta legislativa intesa a

marcare la differenza tra l'archiviazione e le sentenze di non luogo

a procedere o di proscioglimento e a rendere possibile la condanna

alle spese del procedimento solo a seguito dell'esercizio dell'azione

penale (artt. 427 e 542 cod. proc. pen.);

che la non configurabilità di una condanna al rimborso delle

spese nel provvedimento di archiviazione (cfr. la sentenza n. 134 del

1993), trova la sua ragion d'essere proprio nella circostanza che

un'azione penale non è stata intrapresa e che, pertanto, nessun

accertamento può essere compiuto se non quello che investe i motivi

per quali l'archiviazione è disposta;

che ciò è vero sia nelle ipotesi di archiviazione per

infondatezza della notizia di reato (art. 409), sulle quali si è

soffermata questa Corte nel precedente appena citato, sia in quelle

previste dall'art. 411, e cioè nei casi in cui manca una condizione

di procedibilità, ovvero, come nella specie, il reato è estinto, o

ancora il fatto non è previsto dalla legge come reato: fattispecie,

queste, che hanno tutte in comune, sul piano processuale, il mancato

promovimento dell'azione penale da parte del pubblico ministero;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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