Sentenza n. 590/1990
Altra decisione · depositata il 28/12/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
citata
- art. 4legge 171/1964
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
24 luglio 1990, depositato in cancelleria il 1° agosto successivo,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito
dell'ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio provinciale dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di Grosseto n. 2/90 del 3 gennaio
1990, con la quale veniva comminata al Sig. Franco Bancalà la
sanzione amministrativa di L. 1.500.000 per la violazione prevista e
sanzionata dell'art. 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171
(Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458,
sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate), e
successive modificazioni, ed iscritto al n. 29 del registro conflitti
1990;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 24 luglio 1990 la Regione Toscana
ha proposto conflitto di attribuzione in relazione
all'ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio provinciale dell' industria,
del commercio e dell'artigianato di Grosseto n.2/90 del 3 gennaio
1990 (conosciuta in data 7 giugno 1990), con la quale era stata
inflitta ad un commerciante la sanzione amministrativa, prevista
dall'art.7 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modifiche
e integrazioni, per non avere egli esposto, all'esterno del locale di
vendita delle carni, le insegne o tabelle previste dall'art. 4 della
stessa legge.
Ad avviso della ricorrente la disciplina della vendita delle carni
fresche, congelate e scongelate posta dalla legge n. 171 del 1964,
come modificata dal decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito
nella legge 18 marzo 1977, n. 63, attiene alla materia sanitaria di
indiscussa competenza regionale. In particolare l'art. 4 della
predetta disciplina richiede espressamente, per i locali destinati
alla vendita delle carni, "i requisiti e le attrezzature previsti
dalle norme vigenti", dovendosi per tali norme intendere l'art. 29
del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, che attiene alla vigilanza
sanitaria delle carni, l'art.12 del d.P.R. 10 agosto 1972, n. 967,
recante la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei
volatili, dei conigli allevati e della selvaggina, nonché gli artt.
5 e 7 del D.M. 3 febbraio 1977, che dettano norme regolamentari per
la vendita delle carni congelate, in particolare prescrivendo
modalità di conservazione e di offerta al pubblico dei prodotti, con
indiscusse finalità igieniche.
In questo quadro, sempre ad avviso della Regione ricorrente, la
disposizione (art. 4, primo comma), che prescrive per i locali di
vendita le insegne e le tabelle indicanti le specie di animali e lo
stato delle carni (fresco, congelato o scongelato), ha natura
meramente strumentale rispetto a quelle di carattere sanitario ed è
diretta a facilitare l'azione dei preposti alla vigilanza oltreché a
consentire ai consumatori, in relazione alla conoscenza dello stato
della carne, di adottare i comportamenti necessari per la
conservazione e il consumo della carne stessa, con la funzione
precipua della tutela igienico-sanitaria del consumatore.
2. - Costituitosi nel presente giudizio, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha contestato la fondatezza del ricorso,
all'uopo offrendo una ricostruzione storica delle norme disciplinanti
la vendita delle carni, dalla quale è possibile ricavare il
convincimento che la norma in questione ha di mira la tutela
commerciale dei consumatori, restando immutata la disciplina sulla
vigilanza sanitaria. E la circostanza che la disposizione in esame
figuri nello stesso articolo, insieme ad altre riguardanti
prescrizioni di carattere igienico-sanitario, non autorizza a
ritenere modificati la funzione e gli scopi del precetto legislativo
sulle tabelle o insegne, dovendosi viceversa affermare la perdurante
preordinazione della norma alla tutela economica del consumatore e
quindi alla materia del commercio, rispetto alla quale la Regione
ricorrente non può vantare attribuzioni costituzionalmente
garantite. Considerato in diritto
1. - La Regione Toscana ritiene invasiva della propria competenza
l'ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio provinciale dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di Grosseto con la quale è stata
inflitta la sanzione amministrativa per una infrazione alle
prescrizioni dettate dall'art. 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e
successive modificazioni, il quale prevede che i locali destinati
alla vendita delle carni debbono essere dotati dei requisiti e delle
attrezzature previste dalle norme vigenti e recare insegne o tabelle
esterne ed interne ben visibili, che indichino le specie degli
animali le cui carni vengono poste in vendita, con espressa
specificazione del loro stato di carni fresche, congelate o
scongelate.
Poiché il ricorso è stato determinato dalla applicazione, da
parte dell'ufficio statale suindicato, della disposizione contenuta
nell'art. 4 della legge e segnatamente nel primo comma di
quell'articolo, è in relazione a tale norma, e non anche alle altre
pur richiamate nella parte conclusiva del ricorso, che il proposto
conflitto di attribuzione deve essere esaminato.
2. - Il ricorso non è fondato.
Tenuto conto del contesto nel quale si colloca la prescrizione
normativa la cui violazione ha dato luogo all'impugnata
ordinanza-ingiunzione, non può seguirsi la tesi della Regione
secondo cui detta prescrizione sarebbe "strumentale" rispetto alla
tutela dell'igiene e della sanità, cioè a materia di competenza
regionale.
In proposito vale il principio secondo cui nel caso che
determinate prescrizioni risultino comprese, come nella specie, in un
testo normativo che concerna la tutela concorrente di più categorie
di interessi, alcuni attribuiti alla cura di organi dello Stato altri
alle regioni, il criterio per determinare la competenza a provvedere
in ordine alle relative infrazioni deve essere quello della
specificità del fine perseguito da ciascuna prescrizione o, qualora
più finalità appaiano concorrenti nella stessa, secondo il criterio
della prevalenza, nel senso cioè di ritenere spettante tale
competenza allo Stato o alle regioni a seconda dell'importanza che
l'una o l'altra categoria di interessi assume nella disposizione
prescrittiva (v. sentenze n. 1034 del 1988 e n. 166 del 1989, che
hanno indicato in quelli della Regione gli uffici competenti a
ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, relativo ad infrazioni attinenti a prescrizioni che,
pur coinvolgenti più categorie di interessi, sono dettate
precipuamente in vista della tutela di interessi riguardanti materie
di spettanza regionale).
Nella fattispecie in esame, le prescrizioni contenute nel primo
comma dell'art. 4 della legge n. 171 del 1964 e successive
modificazioni appaiono dettate, principalmente, per la tutela
commerciale del consumatore, e pertanto rientranti nella materia di
commercio di competenza dello Stato. Alla tutela dell'igiene sono
invece specificamente destinate altre prescrizioni, sia contenute
nello stesso art. 4, e precisamente nel suo secondo comma (obbligo di
vendere le diverse specie di carni in banchi separati o in banchi
muniti di parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore
attrezzato in modo da garantire la perfetta conservazione delle
carni) o nel quarto comma (divieto di ricongelamento delle carni per
più di una volta), sia contenute in altri articoli, come nell'art. 2
(obbligo del bollo sanitario). Invece l'altra prescrizione contenuta
nello stesso articolo 2 (obbligo di contraddistinguere le carni con
un bollo portante per esteso, per le singole specie, le indicazioni
della categoria degli animali da cui le carni provengono) appare
chiaramente diretta alla tutela commerciale del consumatore, in
quanto tende allo scopo di rendere questi edotto della specie del
prodotto esposto e quindi a prevenire la possibilità di frodi in
commercio. Finalità, questa, che appare direttamente perseguita
anche dalla prescrizione, contenuta nel primo comma dell'art. 4,
oggetto della presente contestazione, che impone appunto
l'apposizione di insegne o tabelle atte a denotare la specificazione
dello stato di carni fresche, congelate o scongelate, essenzialmente
per mettere sull'avviso il consumatore della specie del prodotto che
sta per acquistare. D'altronde il fatto che, indirettamente, tale
prescrizione possa essere utile, anche in relazione ad esigenze di
carattere igienico, si presenta come un aspetto secondario, che non
può escludere la prevalente funzione della prescrizione, quale
chiaramente traspare proprio dal tipo e dalle caratteristiche dei
comportamenti da essa dettati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato di ricevere il rapporto e di
irrogare le sanzioni in materia di violazione alle prescrizioni
dettate dall'art. 4, primo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171
(Modificazioni al R.D.L. 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina
della vendita delle carni fresche e congelate), come modificato dal
decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3 (Modificazioni alla legge 4
aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina e la vendita
delle carni fresche e congelate), convertito in legge 18 marzo 1977,
n. 63.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:590 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte