Ordinanza n. 592/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 523, primo
comma, del codice penale (Ratto a fine di libidine), promosso con
ordinanza emessa il 9 ottobre 1987 dal Giudice istruttore presso il
Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Manzella
Federico, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di
Federico Manzella, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma,
con ordinanza in data 9 ottobre 1987, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dell'art. 523, primo comma, codice penale, nella parte in cui non
prevede tra le persone offese dal reato anche il soggetto di sesso
maschile maggiore di età;
Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza
è stata già dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n.
523 del 1987;
che nella predetta sentenza si è osservato che il trattamento
diverso, previsto dall'art. 523 cod. pen. trova il proprio razionale
fondamento nel particolare disvalore della violazione suindicata,
attesoché il ratto a fine di libidine di donna coniugata attenta,
oltre che alla libertà sessuale della donna rapita, anche alla
famiglia e alla sua unità;
che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti
ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata
sentenza;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 523, primo comma, codice penale, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore
presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:592 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte