Corte costituzionale

Ordinanza n. 598/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62 e 71 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1984 dal Giudice

conciliatore di Roma, iscritta al n. 838 del registro ordinanze 1984

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 328

dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Giudice conciliatore di Roma, nel corso di un

giudizio di recesso dalla locazione per necessità abitativa del

locatore, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 62 e 71 della

legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui sanciscono la

nullità delle pattuizioni concernenti l'ammontare del canone che

deroghino alla legge, soltanto nell'ipotesi in cui esse siano

favorevoli al locatore;

che il giudice a quo osserva come l'esiguità del canone

percepito avesse determinato il locatore ad agire per il rilascio e

come il divieto di patti in deroga precluda la possibilità di

conciliare la lite creando disparità di trattamento rispetto al

conduttore, non estendendosi il divieto agli accordi in favore di

quest'ultimo;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha

chiesto che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che l'art. 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392,

appare erroneamente richiamato, dovendo intendersi viceversa riferito

all'art. 79 il denunziato vizio d'illegittimità costituzionale;

che peraltro il giudice a quo, adito per il rilascio di un

immobile, non ha menomamente motivato circa la rilevanza in

riferimento al giudizio in corso dinanzi a lui;

che la questione è solo astrattamente prospettata e non può

essere ammesso il relativo giudizio di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 62 e 71 (rectius 79) della legge 27 luglio

1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice

conciliatore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:598 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte