Sentenza n. 6/1957
Altra decisione · depositata il 26/01/1957 · relatore Gaetano Azzariti
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato lo stesso giorno nella
cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto al n. 40 del
Registro ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953 che approva
l'ottavo elenco delle acque pubbliche della Provincia di Catania.
Udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1956 la relazione del
Giudice Gaetano Azzariti;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino per il ricorrente e il sostituto
avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1953,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1953, n. 238, fu
approvato l'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della
Provincia di Catania.
Il decreto fu emanato in base all'art. 1 del testo unico delle
leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775, dopo l'espletamento della lunga procedura che
per la formazione degli elenchi delle acque pubbliche è prescritta
negli artt. 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, anteriore
cioè al testo unico, ma tuttora in pieno vigore per espressa
disposizione contenuta nell'art. 233 del testo unico medesimo.
L'inizio della procedura risale al decreto ministeriale 21 novembre
1946 con il quale venne disposta la pubblicazione dello schema
dell'ottavo elenco suppletivo: né risulta che nel lungo corso di essa
siano state fatte opposizioni o presentati reclami da qualsiasi parte.
Avverso il decreto presidenziale di approvazione dell'elenco la
Regione siciliana, con atto notificato al Ministero dei lavori pubblici
il 3 novembre 1953, propose ricorso al Tribunale superiore delle acque
pubbliche, deducendo che il provvedimento era viziato di incompetenza
in relazione agli artt. 14 lett. i e 20 dello Statuto regionale
siciliano, dai quali risulterebbe che alla Regione siciliana e non allo
Stato spetta la dichiarazione di pubblicità delle acque esistenti
nella Sicilia.
La difesa dello Stato, in rappresentanza del Ministero dei lavori
pubblici, opponeva, in via pregiudiziale, che la questione sollevata
dalla Regione siciliana, se la potestà di approvare gli elenchi delle
acque pubbliche spetti alla Regione stessa o allo Stato, configura un
conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, del quale solo la Corte
costituzionale, e non altro giudice, potrebbe conoscere a norma
dell'art. 134 della Costituzione.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche disattese questa
eccezione pregiudiziale, ma respinse in merito il ricorso della Regione
con sentenza 12 giugno - 7 luglio 1954, ritenendo che il decreto del
Presidente della Repubblica era legittimo perché conforme alle norme
del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, relative all'esercizio del potere
di dichiarazione della pubblicità delle acque, le quali norme non sono
state derogate per il territorio della Regione dallo Statuto siciliano.
Questa sentenza fu impugnata dalla Regione siciliana con ricorso
alla Corte di cassazione, innanzi la quale la difesa dello Stato con
ricorso incidentale ripropose la questione pregiudiziale su indicata,
che le Sezioni unite della Corte accolsero con decisione 15 marzo 1956,
n. 763, cassando senza rinvio la sentenza del Tribunale superiore per
difetto di giurisdizione, appunto perché ritennero che oggetto della
controversia fosse un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione,
del quale né il Tribunale superiore né qualsiasi altro giudice poteva
conoscere, nemmeno in base alla VII disposizione transitoria della
Costituzione nel periodo anteriore all'entrata in funzione della Corte
costituzionale, essendo quest'ultima l'unica competente a decidere il
conflitto così sollevato.
Intanto venne fissata la prima adunanza della Corte costituzionale
con decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 1956 e in
seguito a ciò il Presidente della Regione siciliana, su deliberazione
della Giunta regionale, propose a questa Corte ricorso per conflitto di
attribuzione in confronto dello Stato, ai sensi dell'art. 39 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e della seconda disposizione transitoria
della legge medesima.
Il ricorso fu notificato in data 17 marzo 1956 al Ministero dei
lavori pubblici e depositato nella cancelleria della Corte il 20 dello
stesso mese; ma in questo medesimo giorno il ricorso venne pure
notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel ricorso è denunciata la violazione degli artt. 14, 20 e 32
dello Statuto della Regione siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio
1946, n. 455, e si chiede che, riconosciuta la competenza della Regione
ad accertare la pubblicità delle acque esistenti in Sicilia con la
formazione dei relativi elenchi, la Corte annulli l'impugnato decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1953 col quale fu approvato
l'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia di
Catania, perché viziato di incompetenza (artt. 38 e 41 della legge 11
marzo 1953, n. 87).
In proposito si espone che l'art. 20 dello Statuto affida agli
organi regionali "le funzioni esecutive e amministrative" nelle materie
su cui la Regione può legiferare, tra le quali materie rientra quella
delle acque pubbliche, che è riservata alla legislazione esclusiva
della Regione dall'art. 14 lett. i dello Statuto stesso. Da ciò
deriverebbe, secondo la difesa della Regione, che, essendo la
dichiarazione di pubblicità delle acque e l'inserzione di esse negli
elenchi relativi manifestazione di una potestà amministrativa, questa
non può spettare che alla Regione: il che - aggiunge la difesa - è
anche conseguenza del diritto a questa derivante dall'art. 32 dello
Statuto, il quale dispone: "i beni del demanio dello Stato, comprese le
acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione".
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che in data 6 aprile 1956 ha depositato le proprie controdeduzioni.
In queste si oppone che, in base agli artt. 14 lett. i e 20 dello
Statuto, la Regione ha potestà legislativa e correlativamente può
esercitare funzioni esecutive e amministrative non in relazione a tutte
le acque pubbliche che esistono nella Sicilia, ma solo in relazione
alle "acque pubbliche, in quanto non sono oggetto di opere pubbliche di
interesse nazionale", come è precisato nell'art. 14 lett. i e come in
modo analogo è disposto dall'art. 32, il quale alla dichiarazione che
sono assegnati alla Regione "i beni di demanio dello Stato, comprese le
acque pubbliche esistenti nella Regione", fa seguire esplicita
eccezione per "quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi
di carattere nazionale". Sicché le acque pubbliche che interessino
opere o servizi di carattere nazionale appartengono non già alla
Regione, ma allo Stato e in relazione alle stesse nessuna potestà né
legislativa né amministrativa spetta alla Regione. E poiché, allo
stato della legislazione, gli elenchi devono comprendere
indistintamente tutte le acque che si riconoscano pubbliche, abbiano o
non abbiano carattere nazionale le opere o i servizi ai quali ciascuna
di esse possa essere destinata, è evidente, secondo la difesa dello
Stato, che la formazione degli elenchi non può rientrare nei poteri
della Regione, essendo la dichiarazione di pubblicità delle acque del
tutto indipendente dall'accertamento dell'appartenenza allo Stato o
alla Regione dell'acqua pubblica che venga iscritta negli elenchi.
La difesa dello Stato conclude perciò col chiedere che sia
respinto il ricorso della Regione siciliana, con dichiarazione che
spetta allo Stato e non alla Regione la competenza per la iscrizione
negli elenchi delle acque pubbliche esistenti nella Regione siciliana
ai sensi dell'art. 1 e seguenti del testo unico approvato con R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775, e relativo regolamento approvato con R.D. 14
agosto 1920, n. 1285.
Nella discussione orale i difensori delle parti hanno confermato ed
illustrato le rispettive tesi. Considerato in diritto :
Il ricorso introduttivo del giudizio fu notificato, come si è
esposto in narrativa, prima al Ministro dei lavori pubblici, sulla
proposta del quale era stato emanato l'atto che veniva impugnato, e,
successivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Ministro dei lavori pubblici non si è costituito in giudizio e,
in realtà, non sarebbe nemmeno legittimato a starvi perché i giudizi
su conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni devono svolgersi
esclusivamente nel contraddittorio del Presidente del Consiglio dei
Ministri (o di un Ministro da lui delegato), da un lato, e del
Presidente della Regione, dall'altro (art. 39 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e art. 27 delle Norme integrative 16 marzo 1956), di
qualunque autorità dello Stato o della Regione sia l'atto dal quale il
conflitto deriva.
Le norme generali sulla rappresentanza dello Stato nei giudizi
ordinari, determinata secondo che oggetto di essi siano materie
rientranti nelle diverse sfere di competenza amministrativa dei
molteplici organi dello Stato, non sono in alcun modo applicabili, ai
giudizi davanti la Corte costituzionale. In questi, riguardino
conflitti tra Stato e Regione o anche controversie di legittimità
costituzionale delle leggi, la rappresentanza dello Stato è sempre
unica e spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri (artt. 23, 25,
31, 32, 33 e 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87), salva l'attribuzione
speciale del Commissario del Governo presso la Regione siciliana a
norma degli artt. 25 e 27 dello Statuto regionale.
Pertanto, nel caso presente, il ricorso della Regione siciliana
notificato al Ministro dei lavori pubblici non era idoneo a istituire
legittimamente il giudizio; ma, poiché esso, sia pure in un secondo
tempo ma sempre prima della decorrenza del termine a norma della II
disposizione transitoria della legge 11 marzo 1953, fu notificato, come
si doveva, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il giudizio può
regolarmente svolgersi nel legittimo contraddittorio del solo
Presidente del Consiglio, come la legge prescrive.
La tesi che alla Regione e non allo Stato spetti la formazione
degli elenchi delle acque pubbliche in Sicilia viene sostenuta dal
ricorrente, da un lato, in base all'art. 20 dello Statuto che affida
agli organi regionali l'esercizio di funzioni amministrative nelle
materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa, e tra esse vi
è anche quella delle acque pubbliche, secondo l'art. 14 lett. i dello
Statuto, e, dall'altro lato, in base all'art. 32 dello Statuto
medesimo, che conferirebbe alla Regione la titolarità delle acque
pubbliche esistenti nel territorio siciliano.
In ordine a questo secondo punto, è da considerare che l'art. 32
dello Statuto, se contempla un demanio idrico regionale, mette in
evidenza che accanto a questo vi è anche un demanio idrico dello
Stato, in quanto le acque pubbliche che interessano servizi di
carattere nazionale non sono assegnate alla Regione, ma rimangono nel
demanio dello Stato.
La coesistenza di due demani, l'uno della Regione e l'altro dello
Stato, rende insostenibile l'assunto che esclusivamente alla Regione,
come questa afferma, e non allo Stato, debba spettare l'accertamento
del carattere demaniale delle acque.
Nessuna rilevanza possono avere in proposito le discussioni
ampiamente svolte negli scritti difensivi delle parti su profili
particolari che non toccano la sostanza della questione da risolvere;
quali potrebbero essere la maggiore o minore consistenza quantitativa o
qualitativa dell'uno o dell'altro demanio, ovvero le modalità di
accertamento del carattere nazionale o regionale dei servizi ai quali
l'acqua pubblica sia o possa essere destinata e la risoluzione di
eventuali contrasti tra Stato e Regione in ordine al detto
accertamento. Egualmente superfluo sarebbe ricercare se il diritto
conferito alla Regione sulle acque pubbliche che non interessano
servizi nazionali sia subordinato ad un preventivo accertamento di
questo requisito negativo, ovvero se il trasferimento al demanio
regionale delle acque pubbliche ad esso assegnate sia da considerare
avvenuto automaticamente, indipendentemente da ogni preventivo
accertamento, con l'entrata in vigore dello Statuto.
Quanto poi all'argomento basato sugli artt. 14 e 20 dello Statuto,
è egualmente da osservare che rientra bensì nella "legislazione
esclusiva" della Regione siciliana la materia delle acque pubbliche,
ma, come è precisato nella lett. i dell'art. 14, solo "in quanto non
sono oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale". In conseguenza,
unicamente a tali acque pubbliche potrebbe riferirsi il conferimento
alla Regione di funzioni amministrative e esecutive secondo l'art. 20
dello Statuto, che il ricorrente richiama.
Anche qui, al fine del presente giudizio, non occorre ricercare
come si accerti l'interesse nazionale o regionale delle opere
pubbliche, delle quali l'acqua possa essere oggetto, e come siano da
risolvere le difficoltà che siffatto accertamento presenti, le quali
difficoltà del resto sono già superate in gran parte per effetto
delle disposizioni dettate nel decreto del Presidente della Repubblica
30 luglio 1950, n. 878, contenente norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia di opere pubbliche.
L'art. 3 di questo decreto enumera infatti tra le "grandi opere
pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dell'art. 14 lett.
g ed i dello Statuto", insieme con altre, "le linee elettriche di
trasporto con tensione non inferiore ai 15. 000 wolts" (lett. g) "le
grandi derivazioni di acque pubbliche" (lett. i), "la sistemazione e
manutenzione valliva e montana dei corsi d'acqua classificati o da
classificare" (lett. l) e "tutte le altre opere che lo Stato, sentita
la Regione, riconoscerà di prevalente interesse nazionale" (lett. m).
La legittimità costituzionale di queste disposizioni fu riconosciuta
dall'Alta Corte per la Regione siciliana che, con sentenza 10 gennaio
1951-29 marzo 1952, respinse il ricorso che la Regione aveva proposto
avverso le medesime.
Poiché non risulta che la Regione si sia valsa finora della
potestà legislativa che la lettera i dell'art. 14 dello Statuto le
conferisce in relazione alle acque pubbliche che non sono oggetto di
opere pubbliche di interesse nazionale, presentemente l'intera materia
delle acque pubbliche, senza distinzione tra il carattere nazionale o
regionale dell'interesse delle opere di cui possa essere oggetto
continua ad essere disciplinata esclusivamente dalle leggi dello Stato,
come è regola generale comune a tutte le Regioni, enunciata
espressamente negli Statuti speciali per la Sardegna (art. 57), per il
Trentino - Alto Adige (art. 92), per la Valle d'Aosta (art. 51),
laddove per la Sicilia è formulata nella legge regionale 1 luglio
1947, n. 3 (così detta di recezione), dove è stabilito: "Nel
territorio della Regione siciliana, fino a quando l'Assemblea regionale
non abbia diversamente disposto, continua ad applicarsi la legislazione
dello Stato in vigore al 25 maggio 1947".
Si può qui aggiungere che, secondo la concorde giurisprudenza, sia
della Corte di cassazione sia, più particolarmente, dell'Alta Corte
per la Regione siciliana, la quale più volte si è pronunciata in
proposito, anche nelle materie indicate nell'art. 14 dello Statuto come
rientranti nella "legislazione esclusiva" della Regione, le leggi dello
Stato, tanto anteriori quanto posteriori alla istituzione delle
Regioni, hanno sempre automaticamente applicazione in tutto il
territorio nazionale, compresa la Sicilia senza che occorrano leggi
regionali di recezione, le quali perciò sarebbero, da un lato, del
tutto superflue e, dall'altro, addirittura incostituzionali, per cui,
se impugnate, sarebbero da dichiarare costituzionalmente illegittime.
Nessun dubbio quindi può esservi che, anche nel territorio della
Sicilia, trovi presentemente applicazione la legislazione statale in
materia di acque pubbliche, che è costituita dal testo unico delle
leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775. In questo testo unico sono le norme che
determinano il contenuto degli elenchi, principali o suppletivi, e ne
disciplinano la formazione. Negli elenchi devono essere iscritte tutte
le acque le quali "abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico
generale interesse". La iscrizione negli elenchi non è altro che
accertamento del requisito della pubblicità delle acque, delle quali
la titolarità e la disponibilità spetteranno alla Regione o allo
Stato secondo le distinzioni enunciate nello Statuto siciliano, le
quali non hanno alcuna rilevanza al fine del semplice accertamento
della pubblicità, cioè, del carattere demaniale delle acque,
appartengano queste al demanio della Regione o a quello dello Stato.
Secondo la legislazione vigente non vi sono elenchi separati che
possono essere formati, alcuni dalla Regione e altri dallo Stato, e,
d'altro canto, è insostenibile che la Regione escluda lo Stato nella
formazione degli elenchi, quali la legge prescrive.
L'esame particolareggiato delle norme che devono essere osservate
per la formazione e approvazione degli elenchi delle acque pubbliche
rende ancora più chiaro che lo Stato e non la Regione può
provvedervi.
È noto che ogni attività amministrativa, così dello Stato come
della Regione, deve sempre svolgersi rigorosamente in conformità delle
leggi. Di conseguenza, allorché si tratta di leggi statali che hanno
applicazione nel territorio regionale, qualsiasi esercizio di attività
amministrativa o esecutiva della Regione in ordine alle dette leggi,
presuppone necessariamente la possibilità di sostituzione degli organi
regionali a quelli statali che nelle medesime leggi siano indicati; ma
tale possibilità non sussiste quando la sostituzione non sia
puntualmente prevista dallo Statuto o da norme di attuazione del
medesimo o, in generale, da altre leggi.
Nel caso presente, l'art. 1 del menzionato testo unico 11 dicembre
1933, n. 1775, dispone che le acque pubbliche sono iscritte, a cura del
Ministero dei lavori pubblici, in elenchi da approvarsi con decreto del
Capo dello Stato, su proposta del Ministero dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura
da esperire nei modi indicati nel regolamento.
Questa procedura trovasi tracciata negli artt. 1 e 3 del
regolamento approvato con R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, al quale fa
riferimento l'art. 233 del testo unico medesimo, e richiede il
necessario concorso di parecchi organi dello Stato. Gli schemi degli
elenchi sono compilati dagli uffici del Genio civile; il Ministero dei
lavori pubblici ne compie un esame preliminare e eventualmente li
rettifica, poi ne ordina la pubblicazione; sono ammesse opposizioni; il
tutto viene portato all'esame del Consiglio superiore dei lavori
pubblici che deve esprimere il suo parere: interviene, alla fine, il
decreto di approvazione del Capo dello Stato. Dopo di che gli elenchi
così approvati sono pubblicati e, nel termine dei sei mesi successivi,
ogni interessato può ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche
avverso la iscrizione dei corsi di acqua negli elenchi.
Non tutti questi organi statali hanno il loro corrispondente
nell'ordinamento regionale. Se pure si ritenesse possibile far
riferimento alle disposizioni dettate per la "materia di opere
pubbliche", rispetto alla quale è consentito che la Regione siciliana
svolga nell'ambito del proprio territorio le attribuzioni del Ministero
dei lavori pubblici (art. 1 del menzionato D.P.R. 30 luglio 1950, n.
878) e che l'amministrazione regionale si valga temporaneamente,
limitatamente peraltro alle opere che non siano di interesse nazionale,
dell'attività del Provveditorato alle opere pubbliche e degli uffici
del Genio civile funzionanti nel territorio regionale (art. 2 dello
stesso decreto), in nessun modo sarebbe possibile ad un qualsiasi
organo regionale di sostituirsi al Capo dello Stato, al quale spetta di
approvare gli elenchi delle acque pubbliche con proprio decreto. Né
l'art. 20 dello Statuto siciliano né alcuna norma di attuazione
consente siffatta sostituzione.
D'altro canto, la sostituzione non potrebbe essere considerata come
conseguenza della autonomia più o meno vasta di cui godono le Regioni,
perché sono fondamentali e inderogabili alcune norme dettate dalla
Costituzione, la quale nell'art. 5 precisa che autonomie locali e
decentramento amministrativo sono riconosciuti e promossi dalla
Repubblica "una e indivisibile" e, nell'art. 87, proclama: "Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale". Nessuna corrispondenza, quindi, può esservi tra
un qualsiasi organo regionale e il Presidente della Repubblica, onde il
primo senz'altro assuma ed eserciti funzioni che la legge applicabile
nel territorio della Regione affidi al Capo dello Stato, il quale,
appunto perché tale, emana atti valevoli anche per le Regioni che
dello Stato sono parti, come è riaffermato nell'art. 1 di tutti gli
statuti regionali.
E poiché nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se
non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità (art. 89 della Costituzione), è evidente che non
potrebbero gli assessori regionali sostituirsi al Ministro
politicamente responsabile per proporre e controfirmare essi il decreto
del Presidente della Repubblica, col quale gli elenchi delle acque
pubbliche devono essere approvati.
Del tutto ingiustificato è, infine, l'assunto difensivo che le
norme dello Statuto siciliano circa l'assegnazione di acque pubbliche
alla Regione debbano ripercuotersi necessariamente sul sistema
stabilito nelle leggi vigenti per la formazione degli elenchi relativi,
le quali perciò dovrebbero essere considerate automaticamente mutate.
Gli elenchi, come si è già detto, si limitano al semplice
accertamento del requisito della pubblicità, che è presupposto comune
per l'appartenenza dell'acqua al demanio così della Regione come dello
Stato; ed è pacifico che essi hanno funzione puramente dichiarativa e
non costitutiva.
Di conseguenza, le acque che vengono iscritte negli elenchi, se
rientrano tra quelle indicate nell'art. 32 dello Statuto, apparterranno
alla Regione, che su di esse eserciterà tutti i diritti che le
competono e con piena sicurezza, perché è già accertato
definitivamente con l'iscrizione il carattere demaniale delle medesime.
Se poi avvenisse che acque aventi attitudine ad usi di pubblico
generale interesse, rientranti tra quelle indicate nel detto art. 32,
non venissero iscritte negli elenchi, la Regione egualmente potrebbe
far valere su di esse tutti i propri diritti e, in caso di
contestazione, promuovere in via giudiziale l'accertamento della
demanialità, senza che vi sia bisogno di formare elenchi suppletivi.
Nessun pregiudizio potrà perciò mai derivare ai diritti della
Regione sulle acque pubbliche dall'attività comunque svolta dallo
Stato nella formazione degli elenchi relativi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana
e lo Stato, sollevato dalla Regione con ricorso 20 marzo 1956 in
relazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953,
che approva l'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della
Provincia di Catania:
dichiara la competenza dello Stato per la formazione degli elenchi
delle acque pubbliche esistenti nel territorio siciliano a norma delle
disposizioni contenute nel T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e
respinge la domanda di annullamento del decreto del Presidente
della Repubblica su indicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MAR10
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte