Sentenza n. 6/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1960 · relatore Tomaso Perassi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 88, 1
comma, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei
deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza 14 luglio 1959 emessa dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sezione IV - sul ricorso proposto da Caccuri Edmondo
contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 117 del
Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 288 del 28 novembre 1959;
2) ordinanza 14 luglio 1959 emessa dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sezione IV - sul ricorso proposto da Pitzalis
Giovanni contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n.
118 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 288 del 28 novembre 1959;
3) ordinanza 14 luglio 1959 emessa dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sezione IV - sul ricorso proposto da Petrucci
Giovanni contro il Ministero dei trasporti, iscritta al n. 119 del
Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 288 del 28 novembre 1959;
4) ordinanza 14 luglio 1959 emessa dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sezione IV - sul ricorso proposto da Cerreti Alfonso
contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 124 del
Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 295 del 5 dicembre 1959.
Udita nell'udienza pubblica del 20 gennaio 1960 la relazione del
Giudice Tomaso Perassi;
uditi gli avvocati Aldo Dedin e Raffaele Resta, per il Pitzalis,
Raffaele Resta, per il Petrucci, Giambattista Rizzo, per il Cerreti, e
il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per i
Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e dei
trasporti.
Motivazione
Ritenuto in fatto Edmondo Caccuri, magistrato di appello addetto alla Corte di
cassazione, Giovanni Pitzalis, ispettore generale del Ministero della
pubblica istruzione, Giovanni Petrucci, direttore dell'Ispettorato
compartimentale della motorizzazione civile in Sicilia, ed Alfonso
Cerreti, provveditore agli studi a Messina, essendo stati eletti
deputati al Parlamento per la presente legislatura, vennero collocati
in aspettativa, dalle Amministrazioni da cui rispettivamente
dipendevano, per tutta la durata del mandato parlamentare, in base
all'art. 88, primo comma, del testo unico delle leggi per l'elezione
della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
Nei provvedimenti coi quali sono stati collocati in aspettativa i
predetti dipendenti dello Stato è disposto che ciascuno di essi
continua a godere del trattamento economico precedente in quanto più
favorevole dell'indennità parlamentare e nel provvedimento concernente
il Cerreti più precisamente si dispone che "dalla data di decorrenza
dell'aspettativa compete all'interessato, ai sensi dell'art. 67,
secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, il trattamento economico più favorevole tra lo
stipendio di pubblico impiegato e l'indennità fissa mensile attribuita
ai membri del Parlamento dall'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n.
1102".
Ciascuno dei detti dipendenti dello Stato ha impugnato dinanzi al
Consiglio di Stato il provvedimento che lo concerne, assumendo che
l'art. 88, primo comma, del testo unico delle leggi per l'elezione
della Camera dei deputati è in contrasto con l'art. 51, terzo comma,
della Costituzione, il quale stabilisce che "chi è chiamato a funzioni
pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il posto di lavoro".
Il Cerreti ha dedotto, poi, l'illegittimità costituzionale
dell'intero art. 88 del testo citato anche sotto un altro profilo:
perché, disponendo nel terzo comma che i professori di università e i
direttori di istituti sperimentali equiparati siano collocati in
aspettativa solo a loro domanda, violerebbe il principio
dell'eguaglianza dei cittadini nell'accesso alle cariche elettive,
sancito nel primo comma dello stesso art. 51 della Costituzione.
In ciascuno dei quattro procedimenti così promossi dinanzi al
Consiglio di Stato, si è costituita l'Amministrazione interessata
(Ministero di grazia e giustizia nel procedimento promosso dal Caccuri,
Ministero della pubblica istruzione nei procedimenti promossi dal
Pitzalis e dal Cerreti, Ministero dei trasporti nel procedimento
promosso dal Petrucci) ed ha resistito al ricorso, chiedendone il
rigetto.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le dedotte questioni di
legittimità costituzionale non siano manifestamente infondate e ne ha
rimesso perciò la decisione a questa Corte con quattro ordinanze - una
per ciascun procedimento - emesse in data 14 luglio 1959.
Tali ordinanze, debitamente notificate alle parti ed al Presidente
del Consiglio dei Ministri e comunicate ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento, sono state pubblicate: tre nella Gazzetta Ufficiale n.
288 del 28 novembre 1959 e la quarta (quella emessa nel procedimento
fra il Cerreti e il Ministero della pubblica istruzione) nella Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 5 dicembre 1959. Nel registro generale delle
ordinanze pervenute a questa Corte nel 1959, sono iscritte ai numeri
117, 118, 119 e 124.
Dinanzi a questa Corte, nel giudizio promosso con la prima
ordinanza (n. 117), si è costituito solo il Ministero di grazia e
giustizia. In ciascuno degli altri tre giudizi si sono costituite
entrambe le parti.
In ordine alla questione di legittimità costituzionale del primo
comma dell'art. 88 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sollevata in
riferimento al terzo comma dell'art. 51 della Costituzione, il
Pitzalis, il Petrucci ed il Cerreti sostengono, nelle loro deduzioni,
che la norma costituzionale non è diretta a garantire soltanto la
conservazione del posto di lavoro a chi è investito di funzioni
pubbliche elettive, ma anche a garantirgli la possibilità di
continuare a svolgere, contemporaneamente, le precedenti funzioni.
Questa interpretazione non solo sarebbe conforme alla lettera del testo
costituzionale, ov'è espressamente stabilito che "chi è chiamato a
funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario
al loro adempimento", ma sarebbe altresì conforme agli scopi
intrinseci della norma, identificabili anche attraverso le discussioni
svoltesi in seno all'Assemblea costituente. Chiamata a scegliere fra
due tesi - quella di ritenere in ogni caso incompatibile il
contemporaneo esercizio del mandato politico e dell'impiego e quella di
ritenerlo invece compatibile assicurando però, da un lato, il retto
adempimento delle funzioni elettive e non pregiudicando dall'altro,
diritti e interessi dell'eletto nel rapporto d'impiego - la
Costituente, ispirata anche da atteggiamento di sfavore verso il
cosiddetto professionismo politico, avrebbe finito con l'accogliere la
seconda soluzione, approvando la norma in esame, simile, anche nella
formulazione, ad una norma già contenuta nella costituzione di Weimar.
Tale norma, nel suo più profondo significato, sarebbe diretta a
garantire libertà e indipendenza assolute ad ogni cittadino, anche a
chi presti lavoro subordinato, che voglia dare il suo contributo
all'attività politica della Nazione.
Il Pitzalis, il Petrucci e il Cerreti fanno poi rilevare che fino
all'emanazione della norma impugnata, il legislatore ordinario aveva
sempre inteso il precetto costituzionale nel senso di ritener
compatibile l'esercizio delle funzioni politiche elettive con
l'esercizio delle funzioni di impiegato, e ricordano l'art. 25 della
legge 20 gennaio 1948, n. 6, che aveva lasciato esclusivamente alla
sensibilità e alla discrezione dello stesso impiegato di chiedere il
congedo straordinario ove ritenesse di non poter continuare a svolgere
proficuamente le precedenti funzioni, nonché i lavori preparatori
della legge 13 febbraio 1953, n. 60, sulle incompatibilità
parlamentari, durante i quali fu soppresso alla Camera un articolo del
disegno di legge dove era prescritto che il collocamento in congedo
dell'impiegato eletto al Parlamento dovesse essere sempre disposto di
ufficio.
Passando all'esame della norma impugnata (contenuta nell'art. 41
della legge 16 maggio 1956, n. 493, poi trasfusa nell'art. 88 del
citato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati
del 1957, n. 361), il Pitzalis, il Petrucci e il Cerreti ricordano che
anche l'adozione di questa norma fu oggetto di vivaci contrasti alla
Camera dei deputati e al Senato, accennano ai vari problemi a cui può
dar luogo la sua pratica applicazione e si soffermano a dimostrarne il
contrasto con la norma dell'art. 51 della Costituzione, come da loro
interpretata, facendo rilevare che il collocamento in aspettativa
porta, in modo ancora più netto che nel congedo, all'allontanamento
dell'impiegato dall'esercizio delle sue funzioni e in taluni casi
implica pure sostituzione nell'ufficio e cioè perdita del posto. Il
Cerreti offre a questo riguardo l'esempio del caso suo personale,
giacché, dopo averlo collocato in aspettativa, il Ministero della
pubblica istruzione lo ha sostituito con altro "titolare" al
Provveditorato agli studi di Messina.
In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'intero
art. 88 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sollevata in riferimento
al primo comma dell'art. 51 della Costituzione, il Cerreti sostiene che
il diverso trattamento fatto dal legislatore ai professori di
università e di istituti equiparati, pei quali il collocamento in
aspettativa può aver luogo solo "a domanda", non ha alcuna
apprezzabile giustificazione, dato che anche i professori universitari
sono astretti a particolari doveri, fra cui quello di osservare
l'orario scolastico prestabilito e di risiedere stabilmente nella sede
dell'Università o Istituto a cui appartengono, con possibilità
eccezionale di deroga solo per residenza in località prossima (artt. 6
e 7 legge 18 marzo 1958, n. 311). Appunto perché priva di
giustificazione, la disparità di trattamento fra professori
universitari ed altri impiegati violerebbe il principio sancito nel
primo comma dell'art. 51 della Costituzione, secondo cui tutti i
cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza.
L'Avvocatura dello Stato, nelle deduzioni presentate per ciascuno
dei tre Ministeri in causa, nega che la lettera dell'art. 51, terzo
comma, della Costituzione autorizzi l'interpretazione datane ex adverso
e sostiene - desumendo anch'essa elementi dai lavori preparatori - che
l'intenzione dei Costituenti fu soltanto quella di garantire all'eletto
la conservazione del posto di lavoro, lasciando al legislatore
ordinario di determinare concretamente il mezzo per attuare tale
finalità. Facendo poi rilevare che in sede di interpretazione
teleologica di una norma, può e deve tenersi conto degli inconvenienti
a cui una determinata soluzione potrebbe dar luogo, l'Avvocatura
accenna al grave sacrificio degli interessi dei datori di lavoro che
verrebbe posto in essere, specie nei rapporti di lavoro privati,
accedendo alla tesi della compatibilità delle funzioni: sacrificio che
si tradurrebbe in una vera espropriazione senza indennizzo nei casi in
cui il datore di lavoro sia costretto a corrispondere le intere
retribuzioni a un lavoratore che non è in grado di svolgere attività
proficua.
Quanto alla norma impugnata, l'Avvocatura sostiene che la via
prescelta dal legislatore ordinario per attuare il precetto
costituzionale tutela nel modo più ampio gli interessi dell'impiegato
eletto deputato, desumendosi, dallo stesso art. 88 del testo unico in
esame, che il periodo trascorso in aspettativa viene computato ai fini
della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti
periodici e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
In ordine alla questione della disparità di trattamento fra
professori universitari ed altri impiegati, l'Avvocatura dello Stato
dedusse che il primo comma dell'art. 51 della Costituzione riguarda
esclusivamente l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive e
non concerne perciò la regolamentazione dei rapporti del lavoratore
eletto a funzioni pubbliche col suo datore di lavoro; che la stessa
norma costituzionale prescrive comunque che nell'accesso alle cariche
si debba tener conto dei requisiti stabiliti dalla legge; che, infine,
l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità porterebbe al
riesame, in sede legislativa, del problema della equiparazione di tutti
i dipendenti pubblici eletti al Parlamento, problema che potrebbe anche
essere risolto estendendo agli stessi professori universitari il
trattamento ora riservato agli altri impiegati.
Sulla base delle deduzioni esposte, le parti concludono,
rispettivamente, per l'accoglimento o per la dichiarazione di
infondatezza delle proposte eccezioni di illegittimità costituzionale,
con tutte le conseguenze di legge. Considerato in diritto :
1. - Le quattro cause, promosse dalle ordinanze del Consiglio di
Stato indicate in epigrafe e congiuntamente discusse, vengono riunite
per essere decise con unica sentenza, avendo per oggetto la stessa
questione di legittimità costituzionale.
2. - La posizione degli impiegati dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, che siano eletti deputati, è stata oggetto
di disposizioni diverse anche dopo l'entrata in vigore dell'attuale
Costituzione.
L'art. 41 della legge 16 maggio 1956, n. 493, trasfuso nell'art. 88
del vigente T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, ha regolato tale materia con le
seguenti disposizioni:
"I dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni, nonché i
dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla
vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono collocati
d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.
Ad essi si applica l'art. 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.
"Nei confronti dei dipendenti, di cui al comma precedente, che
durante il mandato parlamentare non abbiano potuto conseguire
promozioni in conseguenza del loro incarico politico, e che, per
qualsiasi motivo, cessino dal loro mandato, va adottato provvedimento
di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.
"Le disposizioni del precedete articolo si applicano ai professori
universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a
domanda degli interessati".
Le stesse disposizioni sono applicabili all'elezione al Senato in
forza dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64.
3. - La questione di legittimità costituzionale, rimessa al
giudizio della Corte costituzionale dalle quattro ordinanze del
Consiglio di Stato indicate in epigrafe, consiste, in primo luogo, nel
valutare se la norma del primo comma dell'art. 88 del T.U. 30 marzo
1957, n. 361, secondo la quale i dipendenti dello Stato e delle altre
amministrazioni, che siano eletti deputati, sono collocati d'ufficio in
aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare, sia in
contrasto con la norma del terzo comma dell'art. 51 della Costituzione,
la quale stabilisce che "chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive
ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro".
L'art. 51, terzo comma, della Costituzione attribuisce direttamente
al cittadino, che è chiamato a funzioni pubbliche elettive, due
diritti soggettivi: quello di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e quello di conservare il suo posto di lavoro. Questa norma
costituzionale non contiene un rinvio alla legge ordinaria per la
disciplina dell'esercizio dei diritti da essa garantiti. Ciò non
esclude, come la Corte ha già avuto occasione di affermare per casi
analoghi (sent. 1/1960), la possibilità che la legge ordinaria emani
norme relative alle modalità di esercizio dei detti diritti
individuali, a condizione, s'intende, che tali norme non siano tali da
menomare i diritti stessi.
Si tratta, pertanto, di valutare se la norma dell'art. 88 del T.U.
1957 n. 361, che dispone il collocamento d'ufficio in aspettativa degli
impiegati eletti deputati, sia compatibile con l'esercizio dei diritti
soggettivi attribuiti dal terzo comma dell'art. 51 della Costituzione.
Ai fini dell'esame di tale questione, è necessario anzitutto
precisare la portata del diritto a conservare il posto di lavoro,
riconosciuto da quella norma costituzionale. Ed infatti su tale punto
si è particolarmente insistito nella discussione dalle parti.
Si è sostenuto che "conservare il posto di lavoro" non significa
solo assicurare io stesso posto di lavoro alla cessazione delle
funzioni pubbliche elettive, ma significa altresì assicurare il posto
nella sua effettiva continuità, nell'esercizio concreto ed attuale
delle relative funzioni.
La Corte ritiene che tale tesi non sia fondata su un'esatta
configurazione del diritto a "conservare il posto di lavoro".
La formula usata dalla Costituzione ("conservare il posto") si
trova in diverse leggi dello Stato, anche anteriori alla Costituzione,
onde il significato che a tale formula viene attribuita da dette leggi
offre un criterio rilevante per interpretare il significato della
stessa formula in quanto utilizzata dall'art. 51, terzo comma, della
Costituzione. Da varie leggi (T.U. delle leggi sullo stato degli
impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, art. 26; T.U. della legge
elettorale politica 13 dicembre 1923, n. 2694, art. 90; R.D.L. 30
dicembre 1923, n. 2960, art. 86; R.D.L.13 maggio 1929, n. 850, art. 3;
D.L.C.P.S.13 settembre 1946, n. 303, sulla conservazione del posto ai
lavoratori chiamati alle. armi per servizio di leva, art. 90; L. 3
maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori
richiamati alle armi, art. 1) risulta che conservare il "posto" vuol
dire mantenere il rapporto di lavoro o di impiego, ma non continuare
nell'esercizio delle funzioni in cui si concreta la prestazione
dell'impiegato interessato. Ai fini dell'interpretazione della formula
"conservare il posto", è un criterio fondatamente utilizzabile quello
di prendere in considerazione il significato che la stessa formula ha
nello statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 11 gennaio
1956, n. 17), dato che a tale complesso di norme fa riferimento la
norma contenuta nell'art. 88 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361. L'art. 56
di detto statuto, al quale rinvia la citata norma, nel regolare le
varie cause dell'aspettativa degli impiegati, stabilisce nell'ultimo
comma "non si può in alcun caso disporre del posto dell'impiegato
collocato in aspettativa". Ora in questa disposizione l'espressione "il
posto dell'impiegato collocato in aspettativa" non può evidentemente
intendersi come riferibile alle funzioni, ossia all'ufficio, a cui è
preposto l'impiegato collocato in aspettativa, non essendo ammissibile
che durante l'aspettativa di un impiegato l'Amministrazione, per il
fatto di essere tenuta a non disporre del posto dell'impiegato, non
possa prendere i provvedimenti necessari per assicurare la continuità
dell'esercizio delle funzioni, che erano esercitate dall'impiegato
collocato in aspettativa. Il diritto, costituzionalmente garantito,
dell'impiegato deputato a conservare il posto non implica, quindi, il
diritto a continuare nell'esercizio delle funzioni impiegatizie. La
disposizione della legge ordinaria, che dispone il collocamento
d'ufficio in aspettativa, non può, pertanto, ritenersi in contrasto
con la norma costituzionale che attribuisce all'impiegato eletto
deputato il diritto a conservare il posto di lavoro. La disposizione
della legge ordinaria, che prevede il collocamento d'ufficio in
aspettativa, è ispirata a criteri di opportunità pratica, suggeriti
sia dall'estensione che attualmente hanno assunto i lavori delle Camere
parlamentari, sia dall'esigenza, affermata dall'art. 97 della
Costituzione, di assicurare il buon funzionamento dell'Amministrazione.
4. - A sostegno della tesi dell'illegittimità del collocamento
d'ufficio in aspettativa si è fatto richiamo all'art. 98, secondo
comma, della Costituzione, secondo il quale i pubblici impiegati se
sono membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per
anzianità, deducendosi che tale norma ammette che durante il mandato
parlamentare l'impiegato possa conseguire promozioni per anzianità,
mentre ciò è escluso durante il colloca - mento in aspettativa.
Senonché, l'aspettativa dell'impiegato eletto deputato è
un'aspettativa sui generis: essa è regolata dalla norma speciale
dell'art. 57 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17 (ora art. 67 del T.U. 10
gennaio 1957, n. 3), che, per disposizione dell'art. 88 del D.P.R. 30
marzo 1957, n. 361, è applicabile ai dipendenti dello Stato eletti
deputati collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato
parlamentare: tale norma, in conformità all'art. 98 della
Costituzione, non esclude che durante il mandato parlamentare
l'impiegato collocato in aspettativa abbia la possibilità di
conseguire promozioni per anzianità secondo le norme vigenti in
materia.
5. - Né, avuto riguardo al significato che è da attribuirsi al
diritto dell'impiegato deputato a conservare il posto, il colloca -
mento d'ufficio in aspettativa menoma il diritto dell'interessato a
disporre del tempo necessario all'adempimento delle pubbliche funzioni
elettive. Tale provvedimento, anzi, tutela ampiamente quel diritto, in
quanto l'aspettativa esenta temporaneamente l'impiegato dall'obbligo
della prestazione del servizio impiegatizio.
6. - La questione della legittimità costituzionale della norma
contenuta nell'art. 88 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, è stata
sollevata da una delle parti anche sotto il profilo della violazione
del principio di eguaglianza affermato dall'art. 3 della Costituzione,
rilevandosi come violazione di tale principio il fatto che il
collocamento d'ufficio in aspettativa è stato dichiarato inapplicabile
per una categoria di dipendenti dello Stato: i professori universitari
ed i direttori di istituti sperimentali equiparati, ai quali le
disposizioni del citato art. 88 si applicano solo a domanda degli
interessati. Essendosi riconosciuto che, nonostante il silenzio
dell'art. 88, la legge ordinaria ha la facoltà di emanare norme per
disciplinare le modalità di esercizio dei diritti individuali
preveduti dall'art. 51, terzo comma, della Costituzione, si deve anche
riconoscere alla legge ordinaria la facoltà di adottare a tale
riguardo norme che si adattano alla possibile diversità di situazioni
impiegatizie. L'avere disposto che ai professori universitari ed ai
direttori di istituti sperimentali equiparati la norma sul collocamento
d'ufficio in aspettativa si applica solo su domanda degli interessati
è un'esplicazione di quella facoltà, nella quale rientra il potere
discrezionale di apprezzare se per tali categorie di impiegati
ricorrano situazioni particolari che rendano opportuno di stabilire per
esse un trattamento speciale in relazione all'effettiva possibilità di
esercitare le funzioni impiegatizie. Il motivo di pretesa
illegittimità costituzionale dell'art. 88 in riferimento al principio
d'uguaglianza affermato nell'art. 3 della Costituzione deve pertanto
ritenersi infondato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui quattro procedimenti riuniti
indicati in epigrafe:
dichiara non fondata la questione, proposta dalle quattro ordinanze
del Consiglio di Stato in data 14 luglio 1959, indicate in epigrafe,
sulla legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 88 del
testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati
approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento agli artt.
51, terzo comma e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte