Sentenza n. 6/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/02/1963 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 82legge 136/1956
- art. 83legge 136/1956
- art. 28legge 136/1956
- art. 55legge 136/1956
- art. 65legge 136/1956
- art. 76legge 136/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, primo
comma, 55, primo comma, 65, 76, 82, 83 e segg. del T.U. 16 maggio 1960,
n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, promosso con
deliberazione emessa il 12 aprile 1962 dal Consiglio comunale di Baiso
su ricorso di Grasselli Daniele e Marmiroli Pietro, iscritta al n. 85
del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri:
udita nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca:
udito il sostituito avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso d'un procedimento relativo all'ineleggibilità di
alcuni consiglieri promosso dai signori Grasselli e Marmiroli, il
Consiglio comunale di Baiso ha emesso, per la seconda volta, una
deliberazione di rinvio alla Corte costituzionale.
Con questa deliberazione, emanata il 12 aprile 1962, si denunciano
da un lato gli artt. 82, 83 e segg. del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e
43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, già denunciati in una precedente
deliberazione di rinvio, dall'altro gli artt. 28, comma primo, 55,
comma primo, 65 e 76 del citato T.U. 16 maggio 1960, n. 570.
Il primo gruppo di disposizioni (artt. 82 e segg. del T.U. 1960,
n. 570, e 43 della legge 1956, n. 136) contrasterebbe con gli artt.
101, 102, 103, 108 e disp. VI della Costituzione: le norme impugnate
avrebbero introdotto una nuova giurisdizione speciale contro il divieto
degli artt. 102, 103 e senza nessuna di quelle garanzie che devono
essere stabilite con legge dalle norme relative all'ordinamento
giudiziario.
Le altre disposizioni (artt. 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e
76 del T.U. citato) contrasterebbero con l'art. 48, secondo comma,
della Costituzione, per cui il voto è eguale, oltreché personale,
libero e segreto: infatti, il numero dei candidati di ogni lista non
può eccedere i quattro quinti del numero dei seggi da assegnare nel
Comune; ciò comporterebbe la conseguenza che talora, nel caso di
ineleggibilità di uno o di alcuni di tali candidati, non ci siano
nella lista altri candidati che possano prendere il posto di costoro:
con il che si traviserebbe la volontà dell'elettore col pericolo che
la lista minoritaria abbia più seggi di quelli che consegue la lista
di maggioranza: perciò ne soffrirebbe il principio d'eguaglianza del
voto.
2. - Il Presidente del Consiglio, intervenuto con atto
dell'Avvocatura generale dello Stato depositato il 14 maggio 1962,
osserva innanzi tutto che la questione relativa agli artt. 82 e segg.
del T.U. del 1960, n. 570, e 43 della legge del 1956, n. 136, è stata
già decisa nel senso dell'infondatezza.
Quanto all'altro gruppo d'articoli, secondo l'Avvocatura dello
Stato la questione è infondata: le norme impugnate sono dirette ad
assicurare una partecipazione delle minoranze all'amministrazione dei
Comuni; una lista non può conseguire più di quattro quinti dei seggi
e perciò è limitato a quattro quinti dei seggi il numero dei suoi
candidati, con il che non è a parlare di violazione dell'art. 48 della
Costituzione.
L'inconveniente indicato dalla deliberazione di rinvio sarebbe una
conseguenza del sistema elettorale adottato dalla legge: scrutinio non
di lista, ma misto con tendenza alla uninominalità; dato ciò, niente
di strano che all'eletto d'una lista si sostituisca il candidato
d'un'altra lista, né si può dire, una volta adottato quel sistema,
che vi sia alterazione dei risultati elettorali.
Nella memoria depositata l'8 gennaio 1963 l'Avvocatura dello Stato
ricorda come, anche ad avviso della Corte costituzionale (sentenza n.
43 del 1961), il principio dell'eguaglianza del voto operi solo al
momento in cui è dato il suffragio e si concretizza attribuendo a
ciascun elettore, né più né meno, la possibilità di contribuire,
nella stessa misura di ogni altro elettore, alla formazione degli
organi elettivi. Il principio d'eguaglianza, infatti, non si estende al
risultato concreto della manfestazione di volontà dell'elettore; se vi
si estendesse, sarebbero incostituzionali tutti i sistemi elettorali
vigenti, anche il sistema proporzionale puro poiché in esso i voti
dati a una lista che non raggiunge neanche un quoziente non realizzano
alcun effetto e perciò sarebbero disuguali rispetto agli altri. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e
segg. del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956,
n. 136, è stata già decisa più volte, da ultimo con la sentenza n.
92 del 1962 e con l'ordinanza n. 44 del 1962 della Corte costituzionale
; sentenza e ordinanza che ne hanno riconosciuto l'infondatezza.
Poiché non si adducono, né sussistono nuovi motivi di
illegittimità costituzionale, tale questione è manifestamente
infondata.
2. - Nella seconda parte della deliberazione di rinvio si
denunciano, in riferimento all'art. 48, comma secondo, della
Costituzione, gli artt. 28, comma primo, 55, comma primo, 65 e 76 del
citato T.U. 16 maggio 1960, n. 570. La questione è, anch'essa,
infondata.
Le disposizioni impugnate disciplinano le elezioni amministrative
dei Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti. In tale
Comuni il sistema vigente è quello che lo stesso T.U. n. 570 chiama
maggioritario e contrappone allo scrutinio di lista con rappresentanza
proporzionale, vigente nei Comuni con più di 10.000 abitanti (artt. 1
e 2 del T.U.). Il sistema maggioritario, com'è noto, tende ad
assicurare un'amministrazione stabile al Comune, facilitando la
possibilità che uno dei gruppi di candidati consegua la maggioranza
dei seggi; ma, se non contenesse un qualche correttivo, potrebbe
portare la lista vincente al conseguimento di tutti i seggi del
Consiglio comunale.
Per evitare questa conseguenza le norme impugnate innanzi tutto
esigono che il numero dei candidati di ogni lista non superi i quattro
quinti del numero dei seggi da assegnare, di modo che almeno un quinto
di questi seggi potranno andare ai candidati delle altre liste (art.
28); in secondo luogo stabiliscono che ogni elettore possa votare
candidati di liste diverse (art. 55). Dato che a tutti i candidati e a
tutti gli elettori la legge riconosce gli stessi diritti con le stesse
limitazioni, ogni contrasto con l'art. 48, comma secondo, della
Costituzione, che garantisce l'eguaglianza del voto, è da escludere.
L'art. 65 del T.U. s'inquadra perfettamente nel sistema poiché
attribuisce i seggi ai candidati che hanno conseguito il maggior numero
di voti, indipendentemente dalla lista di cui fanno parte: se
l'elettore può votare candidati di liste diverse, evidentemente il suo
suffragio è diretto non già a tutti i componenti d'una lista, ma ai
singoli candidati come tali; di modo che l'assegnazione del seggio,
fatta in relazione ai voti riportati da ciascuno di costoro
indipendentemente dalla lista a cui appartiene, è corollario del
particolare meccanismo elettorale.
Di questo sistema è un'altra componente la norma contenuta
nell'ultima delle disposizioni impugnate (art. 76 del T.U.), secondo
cui il posto di chi, essendo stato eletto, risulti poi ineleggibile è
preso dal candidato che abbia avuto dopo di lui il maggior numero di
voti; anche in tal caso, poiché il voto spetta al singolo candidato,
non alla lista, e siccome contrasterebbe col pubblico interesse
rinnovare le elezioni ogni volta che affiorino motivi di
ineleggibilità d'un eletto, il criterio adottato dalla legge è dei
più ragionevoli: con ciò non è che i suffragi dati a chi risulta poi
ineleggibile abbiano minor valore di quelli dati agli altri, si che
l'eguaglianza del voto ne sarebbe compromessa; ma più semplicemente si
tratta di voti che, pur essendo eguali agli altri in ossequio all'art.
48, comma secondo, della Costituzione, risultano privi d'efficacia
perché e in quanto sono andati a chi non poteva riceverli: e il
principio costituzionale dell'eguaglianza del voto non può spingere i
suoi effetti sino al punto di rendere efficienti i suffragi dati a
persone ineleggibili o da rendere necessario in tali casi il rinnovo
della consultazione elettorale.
3. - Quando a ciò si ponga mente, risulterà chiara l'inesattezza
delle affermazioni contenute nella deliberazione di rinvio: è vero
che, essendo limitato il numero dei componenti d'ogni lista, può
accadere che, dichiarati ineleggibili alcuni di costoro' un'altra
lista, di minoranza, consegua il maggior numero di seggi; ma non si
può dire che il sistema sia tale da falsare i risultati elettorali
travisando la volontà degli elettori.
Infatti, quella possibilità sussisterebbe anche se il numero dei
canditati d'ogni lista non incontrasse il limite che è posto dal
citato art. 28; inoltre il gruppo maggioritario non può lamentarsi
d'un effetto che deriva normalmente dalla sua imprevidenza mentre
avrebbe potuto evitare l'inclusione, nella propria lista, di candidati
ineleggibili; ma soprattutto è da escludere che la disciplina
legislativa consenta, così come si afferma, un vero e proprio
travisamento dei risultati elettorali: si è già detto che il
suffragio è dato ai candidati, non alla lista, di modo che, venendo
meno la sua efficacia nei confronti di uno o di alcuni di costoro, il
loro posto è preso da altri candidati; perciò, in questa sede, non
sarebbe esatto valutare le risultanze elettorali in termini di lista,
là dove il sistema elettorale, invece, fa perno sulle singole
candidature.
Un'esatta valutazione del meccanismo elettorale conduce a rilevare
una sola deviazione, rispetto agli effettivi risultati delle elezioni,
cioè quella ricordata più sopra, per cui un candidato non eletto
prende il posto d'un altro che ha conseguito un maggior numero di voti;
ma si tratta d'un inconveniente che, come s'è accennato, non è motivo
di illegittimità costituzionale poiché, fra l'altro, è un correttivo
suggerito dalla necessità di salvare proprio i risultati elettorali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara: a) manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 82, 83 e segg. del T.U. 16 maggio 1960, n.
570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, relativi all'elezione
degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali, proposta con
la deliberazione n. 19 del 12 aprile 1962 del Consiglio comunale di
Baiso, in riferimento agli artt. 101, 102, 103, 108 e disp. trans. VI
della Costituzione;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e 76 del T.U. citato,
proposta con la citata deliberazione, in riferimento all'art. 48,
secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte