Sentenza n. 6/1970
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/01/1970 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 26d.lgs. 455/1946
- art. 27d.lgs. 455/1946
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto
della Regione siciliana, promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1968
dal giudice istruttore del tribunale di Palermo nel procedimento penale
a carico di Lentini Filippo, iscritta al n. 115 del registro ordinanze
1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del
14 settembre 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1969 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli;
uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Giovanni Leone, per il
Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 9 maggio 1968 nel corso di un
procedimento penale a carico di Lentini Filippo, il giudice istruttore
presso il tribunale di Palermo ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale relativamente agli artt. 26 e 27 dello
Statuto per la Regione siciliana per contrasto con l'art. 102, comma
secondo, della Costituzione e con la legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2.
Il giudice a quo, premesso che nella specie è stata iniziata
azione penale dal procuratore della Repubblica nei confronti di un ex
assessore ai lavori pubblici della Regione siciliana per reati commessi
nell'esercizio delle sue funzioni e richiamate le note vicende
giudiziarie e parlamentari concernenti il problema del rapporto fra
Corte costituzionale ed Alta Corte per la Regione siciliana, osserva
che nella attuale situazione, caratterizzata dalla mancata integrazione
del numero dei componenti di quest'ultima, viene a determinarsi una
condizione di impunità di fatto per quei cittadini che godono della
garanzia prevista dall'art. 26 dello Statuto siciliano, con una norma
che è da ritenere di immediata applicazione e tuttora in vigore.
D'altra parte - prosegue l'ordinanza - una interpretazione che
ritenesse competente a giudicare dei reati in esame l'Autorità
giudiziaria ordinaria involgerebbe sicuramente questioni di
costituzionalità, la cui soluzione non può essere offerta che da una
pronuncia della Corte costituzionale: più precisamente, la questione
di legittimità costituzionale si porrebbe nel senso di ritenere non
manifestamente infondato che l'Alta Corte, avendo perduto in forza
della sentenza n. 38 del 1957 della Corte costituzionale il suo
carattere di organo di giurisdizione costituzionale, non avrebbe, nel
contempo e per la stessa ragione, potuto conservare la sua residua
competenza di ordine penale, consistendo quest'ultima in una speciale
garanzia per i membri del governo regionale che è da intendere in
connessione essenziale proprio con quel carattere dell'Alta Corte
stessa. Le norme impugnate si dovrebbero perciò considerare in
contrasto non già con una singola disposizione, bensì con la ratio
della Carta costituzionale; peraltro, se fosse necessario indicare
comunque in modo specifico le disposizioni costituzionali che si
ritengono violate, dovrebbero considerarsi tali l'art. 102, comma
secondo, della Costituzione, che contiene il divieto di istituire
giudici speciali, e la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2,
che, secondo la già ricordata sentenza n. 38 del 1957, ha convertito
lo Statuto emanato con R. D.L. 15 maggio 1946, n. 455, con le modifiche
di quelle parti in cui contrastava con la sopravvenuta Costituzione.
Sotto il profilo della rilevanza il giudice a quo motiva, infine, che
il procedimento penale di cui trattasi non può essere definito
indipendentemente dalla risoluzione delle accennate questioni di
legittimità costituzionale.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1968, n. 235, risulta notificata
anche al Presidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente
dell'Assemblea regionale, così come in essa disposto.
2. - Si è costituita in giudizio soltanto la Regione siciliana,
con deduzioni depositate il 31 agosto 1968, nelle quali contesta
anzitutto la proponibilità e la rilevanza della questione sollevata,
assumendo che essa non ha per oggetto un problema di legittimità
costituzionale, ma semplicemente di giurisdizione e di competenza, che
rimarrebbe come tale pur sempre aperto e rimesso alla decisione del
giudice a quo anche dopo un'eventuale pronuncia della Corte
costituzionale, non potendo in alcun caso quest'ultima affermare una
propria competenza in sostituzione di quella dell'Alta Corte. In
secondo luogo, la difesa della Regione sostiene la infondatezza della
tesi prospettata nell'ordinanza di rinvio, in quanto la competenza
penale dell'Alta Corte non incide, a differenza delle altre
attribuzioni ad essa originariamente assegnate, in una materia che
rientri anche nella giurisdizione della Corte costituzionale, per cui,
non sussistendo alcun pericolo di conflitto né di difformità di
pronunzie fra le due Corti, non potrebbero invocarsi i motivi che
furono posti a sostegno della già ricordata decisione n. 38 del 1957.
Quanto all'asserito contrasto tra gli artt. 26 e 27 dello Statuto
siciliano ed il secondo comma dell'art. 102 della Costituzione,
dovrebbe ritenersi che, secondo un costante indirizzo di giurisprudenza
costituzionale ed ordinaria, sino a quando non sarà attuata la VI
disposizione transitoria della Costituzione, il principio della unità
della giurisdizione operi soltanto nel senso di vietare l'istituzione
di nuove giurisdizioni speciali e non comporti l'eliminazione di quelle
esistenti: da ciò deriverebbe l'ulteriore corollario che, in mancanza
di quel contrasto, la speciale giurisdizione penale dell'Alta Corte
avrebbe ottenuto, per effetto della conversione dello Statuto, dignità
anche formalmente costituzionale, con la conseguenza della
inapplicabilità per l'avvenire nei suoi confronti della disposizione
transitoria innanzi richiamata. Successive considerazioni della stessa
difesa regionale tendono, infine, a dimostrare, nell'interpretazione
dell'art. 25 della Costituzione, che in nessun caso il giudice
ordinario potrebbe rappresentare il giudice naturale precostituito per
legge, competente a giudicare dei reati commessi dai membri del governo
regionale, per il solo fatto dell'attuale carenza di funzionamento
dell'Alta Corte, in mancanza di un'apposita legge di revisione
costituzionale.
Le conclusioni della Regione siciliana sono quindi volte ad
ottenere una dichiarazione di inammissibilità, e comunque di
infondatezza, della questione proposta. Con ulteriore memoria,
depositata il 13 novembre 1969, la difesa della regione ha sviluppato
gli argomenti e ribadito le richieste già formulate.
3. - All'udienza la stessa difesa ha insistito nelle deduzioni e
nelle conclusioni in precedenza precisate, discutendo anche e
particolarmente sul problema della ammissibilità della costituzione
nel presente giudizio del Presidente della Regione siciliana. Considerato in diritto :
1. - Deve anzitutto prendersi in esame il problema
dell'ammissibilità dell'intervento proposto dal Presidente della
Regione siciliana nel presente giudizio incidentale di legittimità
costituzionale, che ha per oggetto un atto con forza di legge dello
Stato (il D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2).
La Corte osserva che lo Statuto della Regione, anche se adottato
con legge costituzionale dello Stato, come prescritto per le regioni ad
autonomia speciale dall'art. 116 della Costituzione, o se contenuto in
atto legislativo statale, così come originariamente è accaduto per lo
Statuto della Regione siciliana, è pur sempre l'atto costitutivo sul
quale direttamente si fondano le potestà legislative ed amministrative
della Regione, la garanzia costituzionale prima ed essenziale della sua
stessa autonomia. E pertanto, quando siano denunciate disposizioni
contenute negli statuti speciali regionali, e limitatamente a tale
ipotesi, deve ritenersi implicito nel principio risultante dal
combinato disposto degli artt. 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n.
87, che il Presidente della Regione sia legittimato a costituirsi
dinanzi a questa Corte, così come è espressamente disposto per
l'ipotesi in cui sia impugnata, invece, una legge regionale.
2. - La questione di legittimità costituzionale degli articoli 26
e 27 dello Statuto della Regione siciliana, per la parte relativa alla
competenza penale dell'Alta Corte, viene prospettata " per contrasto
non con una singola norma, bensì con la ratio della Carta
costituzionale ", vale a dire con i principi che stanno a fondamento
del sistema costituzionale complessivo; ed infatti nel dispositivo la
censura è formulata in primo luogo, e con maggiore perspicuità, " in
rapporto alla Costituzione della Repubblica ". L'ordinanza avverte
espressamente che soltanto per ossequio formale alla lettera dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e ad evitare una pronuncia di
inammissibilità della questione per incertezza assoluta sull'oggetto
di essa, viene fatto poi specifico riferimento all'art. 102, secondo
comma, della Costituzione, richiamato peraltro - così nella
motivazione come nel dispositivo dell'ordinanza - in stretto
collegamento con la legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 2,
interpretata dal giudice istruttore come avente costituzionalizzato lo
Statuto " con le modifiche di quelle parti in cui contrastava con la
Costituzione".
In conformità con la propria giurisprudenza (sentenze n. 48, n. 63
e n. 67 del 1961; n. 87 del 1963; n. 44 del 1964; n. 50 del 1967) la
Corte ritiene che dall'ordinanza del giudice istruttore di Palermo
risulti con sufficiente chiarezza l'oggetto della sollevata questione,
essendo d'altronde agevolmente individuabili, attraverso l'esame dei
motivi addotti, quali norme costituzionali, oltre quelle espressamente
indicate, si assumono violate (artt. 3, 5, 112, 116 e 134 in relazione
all'art. 96).
3. - Non può nemmeno dubitarsi della proponibilità della
questione sotto il profilo della rilevanza, dal momento che l'ordinanza
muove esplicitamente dall'affermazione che le disposizioni dello
Statuto regionale che istituiscono la competenza penale dell'Alta Corte
sono di immediata applicazione "ed ancora in vigore", pur non essendo
state costituzionalizzate con la legge costituzionale del 1948. Ed è
giurisprudenza costante di questa Corte che il giudizio di abrogazione
è di competenza del giudice del processo principale, di guisa che, ove
questi non ritenga che sia intervenuta abrogazione e prospetti
l'asserito contrasto di disposizioni anteriori con norme costituzionali
in termini di incostituzionalità, spetta alla esclusiva competenza
della Corte giudicarne in questi stessi termini. Correttamente,
dunque, stante la premessa sulla vigenza delle disposizioni dello
Statuto relative alla competenza penale dell'Alta Corte, il giudice
istruttore, richiesto dal Procuratore della Repubblica di procedere con
il rito formale nei confronti di un ex assessore regionale per fatti
commessi durante il periodo in cui era in funzione e con questa
connessi, ha sollevato la questione di costituzionalità in oggetto,
poiché dalla risoluzione di essa dipende se egli abbia competenza a
procedere in materia che, a norma di quelle disposizioni, gli sarebbe
invece sottratta.
4. - Nel merito, la questione è fondata. Giova richiamarsi
anzitutto alla sentenza n. 38 del 1957, con la quale questa Corte ebbe
a ritenere assorbite nella propria competenza a giudicare sulla
legittimità costituzionale delle leggi, statali e regionali, nonché
sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni, le competenze
per l'innanzi esercitate sulle medesime materie, relativamente ai
rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana, dall'Alta Corte. Dato il
modo in cui il problema si era posto in quella occasione, e cioè
dovendo la Corte costituzionale giudicare incidentalmente sulla propria
competenza, che era contestata dalla Regione, in un giudizio di
legittimità costituzionale proposto in via di azione contro una legge
della Regione siciliana, la sentenza n. 38 lasciò formalmente
impregiudicato quanto concerne la competenza penale dell'Alta Corte:
competenza che, è il caso di avvertire, non si era mai per il passato
concretamente esplicata ed è persino dubbio che avrebbe potuto
esplicarsi per la mancanza di qualsiasi norma di procedura, sia in
ordine alla fase istruttoria e dell'accusa, sia in ordine alla fase del
giudizio dibattimentale.
Ma è significativo che a quella decisione della Corte
costituzionale, considerata nei principi che la informano e nelle sue
logiche implicazioni, sia stato fatto autorevole riferimento
dall'allora Presidente della Repubblica, nella lettera indirizzata il 3
aprile del 1957 al Presidente della Camera quale Presidente del
Parlamento in seduta comune, con la quale veniva rappresentata
l'opportunità di rinviare l'elezione - indetta per il giorno
successivo - di un membro effettivo e di uno supplente dell'Alta Corte.
Com'è noto, il suggerimento venne accolto, né mai più in seguito,
fino ad oggi, il Parlamento ha proceduto, per quanto di sua competenza,
ad integrare la composizione dell'Alta Corte, per rimetterla
materialmente in grado di funzionare. Dal canto suo, l'Assemblea
regionale siciliana una sola volta ancora dopo la sentenza n. 38, e
precisamente il 20 dicembre del 1961, ha provveduto alla nomina di un
giudice dell'Alta Corte, poscia deceduto senza che si procedesse alla
sua sostituzione.
Senza voler dare alle circostanze testé rammentate un peso
eccessivo, sta di fatto, comunque, che il comportamento delle forze
politiche interessate rivela come sia stata generalmente avvertita
l'impossibilità di considerare tuttora esistente ed operante
nell'ordinamento un organo di giustizia costituzionale, qual'era l'Alta
Corte, limitatamente ad una sola tra le sue competenze originarie, dopo
che, per effetto della sentenza n. 38 del 1957 di questa Corte, tutte
le altre erano venute a cessare.
5. - Bisogna insistere sul carattere di provvisorietà, a suo tempo
posto in evidenza dalla sentenza n. 38 del 1957, che ebbe a
caratterizzare sin dall'inizio l'istituzione dell'Alta Corte:
introdotta, per far fronte a situazioni politiche particolari e
contingenti, prima ancora che avessero luogo le elezioni dell'Assemblea
costituente, e quando perciò tutto si ignorava circa l'assetto che
allo Stato italiano avrebbero conferito l'esito del referendum
istituzionale del 2 giugno 1946 e la successiva opera dell'Assemblea
costituente. Una tale provvisorietà risulta, d'altronde, dallo stesso
testo del regio decreto legislativo del 15 maggio 1946, prescrivente,
nel secondo comma del suo articolo unico, che lo Statuto della Regione
siciliana, comprendente tra l'altro le disposizioni sull'Alta Corte,
avrebbe dovuto essere presentato all'Assemblea costituente "per essere
coordinato con la nuova costituzione dello Stato".
Senonché l'Assemblea si trovò a provvedere in materia soltanto
durante il periodo successivo all'entrata in vigore della Costituzione,
quando cioè, a norma della XVII disposizione finale e transitoria, le
sue attribuzioni "prorogate" erano limitate a quelle così specificate
nella stessa disposizione transitoria: deliberare "sulla legge per la
elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali
e sulla legge per la stampa". Risulta dagli atti dell'Assemblea
costituente che la "commissione dei diciotto" ebbe chiara
consapevolezza del mutamento verificatosi con l'entrata in vigore della
nuova Costituzione, essendo ormai l'Assemblea chiamata ad attuare
l'art. 116 della Costituzione, cui univocamente si riferisce, per
questa parte, la XVII disposizione transitoria, e pertanto a adottare
uno statuto speciale per la Regione siciliana come per le altre Regioni
indicate nello stesso art. 116, al fine di assicurare ad esse "forme e
condizioni particolari di autonomia". Compito, sotto un certo aspetto
più circoscritto, e sotto altro aspetto più largo, ma comunque
sostanzialmente diverso da quello in un primo tempo prescritto dalla
riferita formula dell'articolo unico del decreto legislativo del 1946.
Fu soltanto per considerazioni di pratica e politica opportunità, ed
anche per la ristrettezza del tempo, se l'Assemblea si orientò nel
senso di prendere a base del lavoro cui si accingeva il testo dello
Statuto allora in vigore; ed è noto che, essendosi manifestate gravi
divergenze e protraendosi la discussione, si finì per approvare
all'ultimo momento utile, e cioè il 31 gennaio del 1948, la legge
costituzionale n. 2 del febbraio 1948, che, nel suo art. 1,
genericamente assume lo statuto della Regione siciliana tra le leggi
costituzionali dello Stato, "ai sensi è per gli effetti dell'art. 116
della Costituzione". Fermo restando, dunque, che l'Assemblea
costituente nel procedere alla cosidetta "costituzionalizzazione" dello
statuto in regime di prorogatio, non avrebbe potuto oltrepassare i
limiti derivanti dal combinato disposto della XVII disposizione
transitoria e dell'art. 116 della Costituzione, una corretta
interpretazione della legge costituzionale n. 2 del 1948 porta a
ritenere, come già ebbe ad affermare questa Corte con la sentenza n.
38 del 1957, che non sono state munite di efficacia formalmente
costituzionale le norme dello Statuto che, mentre non rientravano tra
quelle dirette a realizzare "forme e condizioni particolari di
autonomia", si ponevano in radicale contrasto con la Costituzione della
Repubblica. Non è infatti immaginabile che nell'adottare, sia pure
con rinvio a quello attualmente esistente, lo statuto speciale della
Regione siciliana in ottemperanza all'art. 116 della Costituzione, si
fosse invece dato vita ad una revisione tacita comunque vietata dalla
XVII disposizione transitoria della Costituzione stessa, entrata in
vigore da appena un mese.
6. - Ciò premesso, contrastano con la Costituzione, nel loro
insieme, tutte le norme relative all'Alta Corte, perché in uno Stato
unitario, anche se articolantesi in un largo pluralismo di autonomie
(art. 5 della Costituzione), il principio della unità della
giurisdizione costituzionale non può tollerare deroghe di sorta. E,
come bene osservato nell'ordinanza di rimessione e come risulterà
dalle considerazioni che seguono, la competenza a giudicare dei reati
commessi dal presidente e dagli assessori regionali nell'esercizio
delle loro funzioni era stata attribuita all'Alta Corte proprio in
quanto organo di giurisdizione costituzionale, e non come ad un
qualsiasi giudice speciale.
Lo confermano le disposizioni concernenti la messa in stato di
accusa, demandata all'Assemblea regionale ed al commissario dello Stato
presso la Regione: organo politico-legislativo, la prima, ed organo
amministrativo alle dipendenze del Governo nazionale, il secondo. Si
contravviene così anche al principio dell'art. 112 della Costituzione,
rimettendosi il promuovimento dell'azione penale a deliberazioni di
un'assemblea a composizione politica o a valutazioni più o meno
discrezionali di un organo, quale il commissario dello Stato, la cui
figura non è certo comparabile a quella del Pubblico ministero.
Specialità dell'accusa e specialità del giudice si integrano tra
loro indissolubilmente, rispondendo a un disegno unitario, che ha come
conseguenza la piena e totale sottrazione al regime processuale penale
comune a tutti i cittadini, compresi gli assessori regionali delle
altre regioni, di coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un
determinato ufficio in una singola e determinata regione, con palese
violazione, oltre tutto, del principio di eguaglianza. Nelle sue linee
generali, il sistema istituito dagli artt. 26 e 27 dello Statuto
ricalca da vicino, ed anzi ha anticipato nel tempo, quello che la
Costituzione riserva al Presidente della Repubblica nonché al
Presidente del Consiglio ed ai ministri per quel che riguarda gli
illeciti costituzionali di cui essi possano in ipotesi essere resi
responsabili.
Ora, prescindendo da quanto riguarda il Capo dello Stato, in ordine
al quale vengono in considerazione principi in parte diversi,
un'attenta analisi della ragione che giustifica, nei confronti del
Presidente del Consiglio e dei ministri, una così profonda deroga al
diritto comune, dimostra come sia impossibile estenderla ai membri del
Governo regionale siciliano.
Il Governo della Repubblica è organo costituzionale di indirizzo
politico ed amministrativo, posto al vertice dell'intera organizzazione
amministrativa dello Stato, legato dal rapporto fiduciario con le
Assemblee legislative direttamente rappresentative del popolo, di
fronte alle quali può quotidianamente esser chiamato a rispondere. Ed
è proprio in ragione delle caratteristiche dei soggetti agenti,
titolari di supremi uffici politici dello Stato, oltre che della natura
dei reati ministeriali e delle loro possibili conseguenze sul sistema,
che si è voluto derogare alle norme comuni, nel duplice intento di
assicurare la più ampia tutela dell'ordinamento repubblicano e di
garantire al tempo stesso la posizione e l'azione del Governo,
oggettivamente considerato, prima ancora che le persone che di volta in
volta lo compongono.
Sotto questo profilo, l'istituto risultante dagli artt. 96 e 134
della Costituzione presenta evidenti analogie con quello
dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei membri delle Camere,
previsto dall'art. 68, secondo comma. Ma, come le Assemblee regionali
non sono assimilabili puramente e semplicemente alle Assemblee
parlamentari, così nemmeno gli organi di governo regionali sono
assimilabili al Governo della Repubblica. Con i dovuti adattamenti,
valgono, infatti, nei confronti dei membri del Governo regionale
siciliano, le stesse argomentazioni con le quali l'Alta Corte per la
Regione siciliana ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale
dell'art. 64 della legge regionale del 20 marzo 1951, n. 29, che
estendeva ai deputati dell'Assemblea siciliana le immunità spettanti
ai membri del Parlamento, e valgono egualmente le ulteriori
considerazioni svolte da questa Corte nelle precedenti decisioni n. 66
del 1964 e n. 143 del 1968 (quest'ultima, in relazione al Consiglio
regionale del Friuli-Venezia Giulia): nelle quali, pur riconoscendosi
che le Regioni sono enti dotati di autonomia politica, nell'ambito
della Repubblica "una e indivisibile", si avvertiva peraltro come tale
autonomia non sia da confondere con la sovranità, negandosi in
conseguenza la piena equiparazione delle assemblee legislative
regionali alle assemblee parlamentari.
7. - Né dicasi che la giurisdizione speciale dell'Alta Corte in
sede penale, rientrando tra quelle di cui al secondo comma dell'art.
102 della Costituzione, sopravvivrebbe alla entrata in vigore del nuovo
ordinamento costituzionale in forza della VI disposizione transitoria
della Costituzione, nell'interpretazione costantemente affermatane
dalla giurisprudenza della Corte.
È da rilevare, infatti, che la menzionata norma transitoria si
limita ad escludere che giudici speciali, anteriormente istituiti,
siano - sol perché tali - costituzionalmente illegittimi; ma non
esclude che alcuni tra essi possano esserlo, se è quando le norme che
li disciplinano contrastino con altre norme della Costituzione. E
questa, per l'appunto, è l'ipotesi che si verifica quanto all'Alta
Corte, come risulta dalle considerazioni che precedono. Le quali
convincono, in primo luogo, che l'Alta Corte sarebbe un giudice
doppiamente speciale, in ragione della materia devoluta alla sua
competenza e in ragione delle persone, che ad essa sono sottoposte,
individuate come sono in relazione ad uffici ricoperti nell'ambito
della sola Regione siciliana e perciò limitatamente ad una parte del
territorio nazionale. Ma soprattutto mettono in evidenza che l'Alta
Corte è stata configurata quale giudice speciale costituzionale,
avente carattere essenzialmente politico, come si ricava sia dalla
specialità del procedimento per la messa in stato di accusa, sia dagli
stessi criteri adottati per la composizione dell'organo, la struttura
paritetica del quale non trova riscontro - di regola - neppure nei
tribunali costituzionali degli Stati federali.
Né può sottacersi che l'ordinamento non prevede per i componenti
dell'Alta Corte quelle garanzie di indipendenza, che, a norma dell'art.
108, ultima parte, della Costituzione, devono essere apprestate dalla
legge nei confronti dei giudici delle giurisdizioni speciali: nel che
sarebbe da ravvisare un ulteriore motivo di incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo 15 maggio 1946, n 455, che approva lo Statuto della
Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte