Sentenza n. 6/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/01/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
16 gennaio 1974 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di
Milano nel procedimento penale a carico di Sterr Hermann, iscritta al
n. 133 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 139 del 29 maggio 1974.
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 1974 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La sezione istruttoria della Corte d'appello di Milano, con
ordinanza del 16 gennaio 1974, sollevava, in riferimento all'articolo
25, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 666 del codice di procedura penale, nella
parte in cui si "attribuisce la competenza per il procedimento di
estradizione alla sezione istruttoria della Corte d'appello nel cui
distretto si trova l'imputato o il condannato".
Premetteva, in punto di fatto, che il Governo della Repubblica
federale di Germania aveva chiesto al Governo italiano l'estradizione
del cittadino tedesco Hermann Sterr colpito da vari mandati di cattura
emessi da autorità giudiziarie di quello Stato; che lo Sterr il 12
aprile 1973 era stato tratto in arresto dall'autorità di pubblica
sicurezza a Vipiteno ed era stato associato alle carceri di Bolzano ed
il 29 maggio 1973, su richiesta del Procuratore della Repubblica di
Milano, era stato trasferito alle carceri giudiziarie di codesta città
per essere sottoposto ad interrogatorio per fatti diversi da quelli
indicati nei mandati di cattura; che il Ministero di grazia e
giustizia, con nota del 25 giugno 1973, aveva richiesto al Procuratore
generale presso la Corte di appello di Trento di emettere l'ordine di
cattura e di promuovere il giudizio della sezione istruttoria, e che il
detto Procuratore generale aveva rimesso gli atti al Procuratore
generale di Milano, ritenendo competente a deliberare sulla
estradizione la sezione istruttoria della relativa Corte d'appello; ed
infine, che l'imputato, dopo che il Procuratore generale aveva emesso
ordine di cattura e richiesto alla sezione istruttoria di procedere al
giudizio di estradizione, in sede di interrogatorio aveva dichiarato
che non intendeva essere estradato per la Germania federale ed aveva
eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 666 del codice di
procedura penale per contrasto con l'art. 25 della Costituzione.
Ciò premesso, il giudice a quo considerava rilevante e non
manifestamente infondata la relativa questione.
Ricordava che, secondo la sentenza n. 88 del 1962 di questa Corte,
la Costituzione, con l'art. 25, comma primo, "ha inteso predeterminare
la competenza del giudice, con riferimento a fattispecie astratta
realizzabile in futuro, non già a posteriori, in relazione, come si
dice, a una regiudicanda già insorta".
E riteneva in contrasto con la Costituzione la norma dell'art. 666
del codice di procedura penale, secondo cui la competenza per il
procedimento di estradizione è attribuita "al distretto della Corte
d'appello in cui si trova l'estradando al momento in cui perviene la
relativa richiesta, anziché a quella nel cui distretto egli si trovò
al momento dell'arresto provvisorio", "giacché la determinazione del
luogo in cui l'estradando possa trovarsi al momento in cui perviene la
domanda di estradizione rimane affidata alla discrezione dell'autorità
giudiziaria o di quella dell'istituto di prevenzione e di pena, in cui
l'estradando è stato provvisoriamente recluso": e ciò in quanto
"l'autorità giudiziaria per valutazione di ordine interno
(sovraffollamento, motivi igienici, motivi disciplinari) può ottenere
il trasporto del detenuto in altri istituti di pena, al di fuori del
distretto in cui l'estradando venne provvisoriamente arrestato".
L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata.
Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna parte e non
spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. E
pertanto il procedimento si svolgeva nelle forme di cui all'art. 26,
comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
1. - Secondo la sezione istruttoria della Corte d'appello di Milano
l'art. 666, comma primo, del codice di procedura penale, nella parte in
cui attribuisce la competenza per il procedimento di estradizione alla
Corte d'appello nel cui distretto si trova l'estradando al momento in
cui perviene la relativa richiesta, sarebbe in contrasto con l'art. 25,
comma primo, della Costituzione perché non ricorre al criterio del
luogo dell'avvenuto arresto e perché consente che sul rapporto
dell'estradando con il luogo possano incidere in modo discrezionale,
con i loro provvedimenti, l'autorità giudiziaria o quella
dell'istituto di prevenzione e di pena in cui l'estradando è stato
provvisoriamente recluso.
2. - Relativamente a quella fase del procedimento di estradizione
che è assistita dalla garanzia giurisdizionale, la competenza spetta
ad organi (Procuratore generale e sezione istruttoria) della Corte
d'appello "nel cui distretto si trova l'imputato o il condannato" (art.
666, comma primo, cit.).
Secondo la giurisprudenza (ricordata anche nell'ordinanza di
rimessione) il criterio indicato dalla legge per determinare la
competenza è quello del rapporto materiale e temporaneo tra
l'estradando ed un determinato luogo ove questi si trova nel momento in
cui perviene la formale richiesta di estradizione.
Pur dovendosi rilevare che almeno quando l'arresto provvisorio sia
effettuato dall'autorità di pubblica sicurezza senza ordine di cattura
del Procuratore generale o del Procuratore della Repubblica (art. 663,
comma secondo, del codice di procedura penale), è pensabile che ancora
non sia pervenuta una formale domanda di estradizione e che in quel
caso, sia pure in modo non definitivo, potrebbe rilevare al fine della
determinazione della competenza il luogo dell'eseguito arresto
(articolo 664, comma secondo, dello stesso codice), la validità del
criterio sopra indicato non appare contestabile. C'è solo da precisare
un punto che nell'interpretazione giurisprudenziale della norma
denunciata non è indicato in maniera esplicita, e cioè che tra i
possibili luoghi in cui l'imputato o il condannato "si trova", è
decisivo quello del momento in cui al Ministro della giustizia perviene
la domanda di estradizione.
È, infatti, il detto Ministro ad essere investito dei poteri
d'iniziativa e decisori (mediante atti discrezionali o vincolati) in
ordine a tale domanda; e specificamente al momento in cui allo stesso
Ministro pervengono i documenti a corredo della domanda, si fa
riferimento in materia di perenzione dell'arresto (artt. 661 e 665 del
ripetuto codice).
3. - Così intesa, la norma denunciata non appare in contrasto con
l'art. 25 della Costituzione, perché il "giudice" in essa previsto
risulta precostituito per legge.
Il criterio di determinazione della competenza, infatti, è posto
in astratto prima che la specifica e concreta regiudicanda insorga, ed
è oggettivo; e la sua applicazione è automatica e costante. A
riguardo di esso è agevole rilevare che manca qualsiasi
discrezionalità del Ministro, non potendosi non riconoscere che nel
giorno di arrivo al Ministro della domanda di estradizione, la persona
alla quale questa si riferisce, viene colta in un dato rapporto con il
luogo (sede delle carceri a cui è associata o assegnata o sede di essa
persona), e non ha importanza se il Ministro preventivamente o
contestualmente sia a conoscenza (o non lo sia, così come è avvenuto
nella specie) del "luogo" in quel "tempo".
Gli spostamenti della persona di cui è chiesta l'estradizione, da
date carceri ad altre (in differente distretto di Corte d'appello), a
parte il fatto che i relativi provvedimenti debbono ritenersi dettati
da ragioni di giustizia e per il migliore andamento del servizio, sono
irrilevanti: se avvengono prima della ripetuta data, perché solo il
rapporto della persona con il luogo a quella data serve ai fini della
determinazione della competenza, e se avvengono dopo, perché ormai la
competenza è definitivamente radicata in dati organi giurisdizionali.
4. - La questione, pertanto, deve essere dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 666, comma primo, del codice di procedura penale "nella parte
in cui attribuisce la competenza per il procedimento di estradizione
alla sezione istruttoria della Corte d'appello nel cui distretto si
trova l'imputato o il condannato" questione sollevata, in riferimento
all'art. 25, comma primo, della Costituzione, dalla sezione istruttoria
della Corte di appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte