Sentenza n. 6/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/01/1976 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 90 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1974 dal
tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Manzato
Silvio, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Manzato Silvio
imputato del delitto di ratto, e, per lo stesso fatto, già giudicato e
condannato in primo e secondo grado per i reati di atti di libidine
violenta e di atti osceni, il tribunale di Venezia ha proposto
questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 del codice di
procedura penale (che sancisce il principio, in ordine al medesimo
fatto, della inammissibilità di un secondo giudizio), sotto due
distinti profili, deducendo rispettivamente la violazione dell'art. 24,
secondo comma, e 3 della Costituzione.
Osserva, innanzi tutto, il giudice a quo che la interpretazione
della giurisprudenza e della dottrina assolutamente prevalenti, secondo
cui la preclusione dell'art. 90 non opera nella ipotesi di concorso
formale di reati, viola il diritto di difesa dell'imputato in quanto
incide sul suo interesse a non essere vessato più volte in relazione
al medesimo fatto con distinte procedure giudiziarie, rimesse alla
libera determinazione del pubblico ministero, che avrebbe così il
potere di frazionare nel tempo la contestazione dei diversi reati, in
contrasto con i principi dell'unità dell'azione penale e della
eccezionalità dell'accusa suppletiva.
In secondo luogo, secondo il tribunale di Venezia, il requisito
della irrevocabilità della sentenza precedente, espressamente
richiesto dall'art. 90, vanificherebbe l'esigenza a cui tende il
principio del ne bis in idem ponendosi in contrasto col principio di
eguaglianza, perché non ci sarebbe ragione di regolare diversamente il
caso in cui sia intervenuta sentenza irrevocabile e quello in cui la
sentenza emessa irrevocabile non sia ancora divenuta.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e
pubblicata.
Nel giudizio dinanzi alla Corte nessuna delle parti si è
costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri: pertanto la causa viene discussa e decisa in camera di
consiglio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi
dinanzi alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :
1. - Dispone l'art. 90 del codice di procedura penale che
l'imputato condannato o prosciolto con sentenza divenuta irrevocabile
non può essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto.
Secondo la interpretazione comunemente accolta, la norma in esame
non si applica nel caso di concorso formale di reati, che si verifica
quando (art. 81 c.p.), con una sola azione od omissione, vengono
violate diverse disposizioni di legge. In tal caso, anche se l'azione
è unica, gli eventi, che sono plurimi e diversi, danno ontologicamente
luogo a più fatti, che possono anche essere separatamente perseguiti.
Chiamato a decidere se un imputato, che era stato condannato per
atti di libidine violenti in persona di una minore degli anni
quattordici, potesse in successivo giudizio essere chiamato a
rispondere, in base allo stesso episodio, anche di ratto a fine di
libidine, il tribunale di Venezia ha ritenuto che, nella specie, alla
stregua dell'orientamento interpretativo dominante, dovesse ammettersi
la possibilità di un separato e nuovo giudizio "per lo stesso fatto".
Non condividendo, però, tale soluzione, il tribunale ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del citato art. 90, in
riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, la violazione dell'art. 24 sarebbe
determinata dal disagio materiale e morale che subisce l'imputato,
allorché è costretto a difendersi più volte per uno stesso fatto;
l'art. 3, poi, sarebbe violato perché la norma denunciata, prevedendo
la non reiterabilità del procedimento per uno stesso fatto solo per
l'imputato condannato o prosciolto con sentenza divenuta irrevocabile,
non la esclude anche quando la sentenza non sia ancora passata in
giudicato.
2. - Entrambe le questioni non sono fondate.
Benché sia certamente opportuno che, per uno stesso fatto
determinante più eventi criminosi, come per più fatti tra loro
connessi, si celebri un unico processo - il che, del resto, dispongono
precise norme processuali (artt. 45 e seguenti del c.p.p.) - non per
questo può dirsi che, ove ciò non si verifichi, possa restarne
violato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. È evidente,
infatti, che se i giudizi, invece di essere riuniti, sono separati, il
diritto di difesa è sempre rispettato, purché in ciascuno di essi si
faccia applicazione di quelle norme che sono preordinate alla sua
tutela.
In altri termini, la semplice reiterazione del processo in ordine a
uno stesso episodio, ma con riferimento a più "fatti" in cui esso si
scinda, non può influire sul diritto di difesa dell'imputato, perché,
nel caso, la tutela che a quel diritto è riservata, non viene limitata
od esclusa in alcun modo.
Né può dirsi che sia violato il principio di eguaglianza perché,
nella sua funzione preclusiva alla reiterazione di un procedimento
penale, la norma denunciata non equipara le due situazioni giuridiche,
della sentenza divenuta irrevocabile rispetto a quella che tale ancora
non sia. Dette situazioni sono profondamente differenziate sul piano
giuridico e perciò il diverso trattamento è di per sé giustificato.
Tanto più, deve aggiungersi, che l'ordinamento processuale penale
appresta, a tutela dell'unità del processo, altri istituti, dalla cui
applicazione risulta oltremodo difficile che ad un procedimento
terminato con sentenza, benché non ancora irrevocabile, altro ne possa
seguire per lo stesso fatto, (artt. 45 c.p.p. citato, sulla
connessione; 445 c.p.p. sulla contestazione di reati concorrenti; 447
sulla rimessione al P.M. ove il fatto risulti diverso da quello
contestato ecc.). Nel caso poi di una difettosa applicazione della
normativa connessa ai richiamati istituti, va ricordato che sussiste
pur sempre il rimedio fornito dalla norma di chiusura dell'art. 579
c.p.p., il quale dispone che, quando più sentenze su un medesimo fatto
e contro la stessa persona siano divenute irrevocabili, la Corte di
cassazione deve provvedere a decidere quale tra esse debba essere
eseguita, e ad annullare le altre.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 90 del codice di procedura penale, proposta, con l'ordinanza
indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO.
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ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte