Sentenza n. 6/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/01/1977 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 307, ultimo
comma, del codice penale e dell'art. 350 del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1975 dal pretore di
Cagliari, nel procedimento penale a carico di Stefania Sinigaglia,
iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale, con istruzione formale, contro Tommaso
Gino Liverani ed altri per il reato di cui all'art. 306 del codice
penale, in data 29 gennaio 1975 il giudice istruttore del tribunale di
Cagliari provvedeva all'audizione della teste Stefania Sinigaglia.
La Sinigaglia assumeva di essere convivente da sette anni con il
Liverani e di avere avuto da lui un bambino e dichiarava di ritenersi a
tutti gli effetti sua moglie; pertanto, chiedeva di potersi avvalere
della facoltà di astenersi dal deporre. Fattole presente dal giudice
istruttore che la legge non le consentiva tale facoltà ed avvertita
delle conseguenze previste dalla legge, la teste persisteva nel suo
atteggiamento.
Pertanto, essendosi rifiutata la teste di deporre senza legittimo
motivo, il giudice istruttore emetteva sotto la stessa data mandato
provvisorio di arresto in relazione all'art. 372 del codice penale e
provvedeva all'interrogatorio dell'imputata.
Il Procuratore della Repubblica chiedeva per il delitto di cui al
citato art. 372 del codice penale l'emissione del mandato di cattura
rilevando tra l'altro che la legge processuale penale vigente non
tutela situazioni di fatto come quella addotta e che da ciò non derivi
la pretesa facoltà di astenersi dal deporre per la semplice convivente
more uxorio.
Dei procedimenti penali contro il Liverani ed altro e contro la
Sinigaglia veniva ordinata la separazione ed essendo il secondo di
competenza del pretore di Cagliari, a questo venivano trasmessi i
relativi atti.
Il pretore di Cagliari disponeva che si procedesse a giudizio
direttissimo.
Al dibattimento venivano interrogati la Sinigaglia ed i testi
Liverani, Gidoni e Strampelli.
Dopo di che, il pretore, in accoglimento delle richieste avanzate
dal Pubblico Ministero e dal difensore, dichiarava rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 307 del codice penale e 350 del codice di procedura penale
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. E contestualmente
concedeva alla Sinigaglia la libertà provvisoria.
Premesso che allo stato non appariva fondata la pretesa della teste
di avere riconosciuta la facoltà di astenersi dal deporre che l'art.
350 del codice di procedura penale attribuisce ai prossimi congiunti
dell'imputato, in quanto la qualità di prossimo congiunto di cui a
tale articolo è definita in via tassativa, ai fini della legge penale,
dall'ultimo comma dell'articolo 307 del codice penale, e questo non
comprende la situazione prospettata dall'imputata ed accertata come
vera in dibattimento; il pretore di Cagliari reputava evidente l'omessa
considerazione da parte del legislatore, nella elencazione tassativa
delle ipotesi di cui all'art. 307 del codice penale, di "quelle
situazioni affettive di natura familiare, basate sulla convivenza ed
animate da intenti di reciproca assistenza e da propositi educativi
della prole comune, di fatto ed oggettivamente identiche a quelle ivi
disciplinate".
E rilevava altresì che la ratio della norma processuale sopra
richiamata "determinata dalla particolare considerazione attribuita al
motivo per cui il prossimo congiunto si è indotto a commettere un
fatto altrimenti dalla legge preveduto come reato (motivo che il
sentimento etico comune esige sia rispettato)", ricorresse immutata
anche nella ipotesi di una famiglia di fatto costituitasi, se pure non
legittimata dal vincolo familiare.
Situazioni obiettivamente eguali sarebbero trattate, a causa di
tale omissione, in maniera differente con la violazione del principio
di cui all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
La rilevanza giuridica della detta situazione di fatto non sarebbe
negata o esclusa dagli artt. 29 e seguenti della Costituzione che
tutelano esclusivamente la famiglia legittima ma dal cui disposto non
deriva "una generica illegittimità di ogni altra situazione di fatto
eguale, se pure non è fondata su un vincolo giuridico".
E del resto è riconosciuta, con riguardo ad altre ipotesi di reato
(art. 572 del codice penale), dalla costante giurisprudenza della Corte
di cassazione, la quale ha equiparato alla famiglia legittima anche il
legame di puro fatto tra due persone, quando risulti da una comunanza
di vita e di affetti analoga a quella che si ha nel matrimonio.
Comunicata, notificata e pubblicata l'ordinanza davanti a questa
Corte, spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri a
mezzo dell'Avvocato generale dello Stato che concludeva per la non
fondatezza della questione.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato le sopraddette due
situazioni non sono obiettivamente eguali ma sostanzialmente diverse:
la ovvia diversità tra la famiglia e la convivenza di fatto sta nel
rilievo che la famiglia nel primo caso esiste e nel secondo caso non
esiste.
Tale diversità fondamentale su cui poggia l'intero ordinamento sia
civile che penale, trova la sua consacrazione nell'art. 29 della
Costituzione che, riconoscendo i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio, riporta all'esistenza o meno del
matrimonio stesso la ragione di differenza tra la famiglia e la
società semplicemente naturale e la giustificazione del diverso
regolamento giuridico dell'una e dell'altra. Dall'art. 29 della
Costituzione non può farsi discendere una generica illegittimità di
ogni situazione di fatto uguale seppure non fondata su un vincolo
giuridico; ma deve necessariamente ricavarsi che a quel vincolo è
riconosciuta una particolare rilevanza.
Osservava, infine, l'Avvocatura generale dello Stato che la
denunciata disparità di trattamento appariva razionalmente
giustificata anche per un'altra ragione e cioè per la necessità di
circoscrivere, con la necessaria certezza, l'ipotesi di esenzione
dall'obbligo di testimoniare, ricollegandola all'esistenza di un fatto
giuridico certo (nella specie il matrimonio) e non all'esistenza di
situazioni di ordine materiale ed affettivo di ben difficile
accertamento e la cui allegazione renderebbe eludibile con facilità
tale obbligo. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 307,
ultimo comma, del codice penale e 350 del codice di procedura penale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Rileva che la qualità di prossimo congiunto di cui all'articolo
350 del codice di procedura penale è definita in via tassativa, ai
fini della legge penale, dall'ultimo comma dell'articolo 307 del codice
penale; che il legislatore nella previsione operata con il citato art.
307 non ha compreso e quindi ha omesso di considerare come meritevoli
della tutela ivi accordata "quelle situazioni affettive di natura
familiare basate sulla convivenza ed animate da intenti di reciproca
assistenza e da propositi educativi della prole comune, di fatto ed
oggettivamente identiche a quelle ivi disciplinate"; e che lo stesso
legislatore ha trascurato che "la ratio della norma processuale sopra
richiamata, determinata dalla particolare considerazione attribuita al
motivo per cui il prossimo congiunto si è indotto a commettere un
fatto altrimenti dalla legge preveduto come reato (motivo che il
sentimento etico comune esige sia rispettato), sussiste immutata anche
nell'ipotesi di una famiglia di fatto costituitasi, seppur non
legittimata dal vincolo matrimoniale".
E ritiene che a causa di questa omissione, si evidenzi "una
disparità di trattamento tra situazioni obiettivamente eguali" in
contrasto con il principio di eguaglianza.
2. - Nonostante che la questione formalmente risulti sollevata nei
termini all'inizio ricordati, a questa Corte è sostanzialmente chiesto
di dire se sia o meno conforme all'art. 3 della Costituzione la norma
dell'art. 350 del codice di procedura penale nella parte in cui non
consente che possa astenersi dal deporre, in aggiunta ai prossimi
congiunti di cui all'art. 307, ultimo comma, del codice penale, chi,
nei confronti dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato,
si trovi in una situazione affettiva di natura familiare, basata sulla
convivenza e animata da intenti di reciproca assistenza e da propositi
educativi della prole comune, di fatto ed oggettivamente identica a
quelle disciplinate nel citato articolo del codice penale.
All'individuazione in tal senso della questione si perviene infatti
solo che si tengano presenti la portata ampia del disposto dell'ultimo
comma dell'art. 307 del codice penale per cui "agli effetti della
legge penale, si intendono per prossimi congiunti" determinati soggetti
e il richiamo che ne viene fatto nell'art. 350 del codice di procedura
penale, da un canto, e dall'altro si consideri che il giudice a quo si
limita a mettere in evidenza la ratio dell'art. 350 del codice di
procedura penale e non fa riferimento agli interessi e alle esigenze
che il legislatore ha inteso tutelare in altre norme in cui, in vario
modo, rileva la qualità di prossimo congiunto (e così negli artt.
307, 384, 386, 390, 391, 399, 418, 551, 578, 592 e 597 del codice
penale e negli artt. 64, nn. 3, 4 e 5, 450, 556 e 564 del codice di
procedura penale).
3. - La situazione che, si assume, sarebbe stata omessa nella
previsione di cui alla normativa denunciata, sarebbe propria di chi
(come l'imputata nel processo a quo, di falsa testimonianza) sia legato
ad altro soggetto di sesso diverso da una relazione sentimentale e da
rapporti sessuali (con la nascita di un figlio dall'unione), ed essa
sarebbe identica, di fatto ed oggettivamente, a quella che caratterizza
il rapporto coniugale.
La relazione è instaurata, quindi, tra il coniuge e l'unione di
fatto tra le dette persone. Ed infatti solo codesta situazione è
descritta. Ed il riferimento che viene operato in narrativa, alla
esistenza di un figlio nato dall'unione tra i due conviventi e nella
motivazione, ai loro propositi educativi della prole comune, non tende
a cogliere e mettere in rilievo un rapporto genitore-figlio
suscettibile d'essere accostato alla parentela discendente ma giova
unicamente a colorare sul piano soggettivo e psicologico l'unica
soluzione come sopra rappresentata.
Ad avviso della Corte, le due situazione poste a raffronto, come è
evidente, sono nettamente diverse.
Manca pertanto il necessario presupposto perché di fronte ad un
trattamento differenziato (quale è quello che risulta dal contenuto
positivo e negativo dell'art. 350 del codice di procedura penale, in
relazione all'art. 307, ultimo comma, del codice penale) possa
utilmente prospettarsi e quindi dirsi fondato il denunciato contrasto
con l'art. 3 della Costituzione.
4. - D'altra parte non si può ritenere, facendo riferimento alla
ratio dell'art. 350 del codice di procedura penale, che gli interessi,
i quali stanno a base delle situazioni ivi previste, siano ricorrenti
anche in quelle omesse, con la conseguenza, che codesto elemento o
profilo comune possa bastare perché tutte le anzidette situazioni
(previste e omesse) debbano essere considerate identiche o perché le
situazioni omesse siano assimilate a quelle previste.
Giova, a tal riguardo, tener preliminarmente presente che il
legislatore ha accordato ai prossimi congiunti la facoltà di astenersi
dal deporre nel processo penale, perché ha ritenuto meritevole di
tutela il sentimento familiare (latamente inteso) e, nel possibile
contrasto tra l'interesse pubblico, della giustizia, che su tutti gravi
il dovere di deporre, e l'interesse privato, ancorato al detto
sentimento, che i prossimi congiunti dell'imputato, non siano
travagliati dal conflitto psicologico tra il dover deporre e dire la
verità ed il desiderio o la volontà di non deporre per non
danneggiare l'imputato, ha altresì ritenuto prevalente l'interesse
privato e non in generale ed in modo assoluto ma se ed in quanto
l'interessato (e cioè il teste) reputi di non dovere o potere superare
quel conflitto, ed a tale fine non ha imposto un divieto di
testimoniare (come invece disponeva l'art. 147 del codice di procedura
civile prima della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui
alla sentenza n. 248 del 1974), ma solo una facoltà di astenersi dal
deporre.
Ciò posto, va considerato che per i prossimi congiunti di cui
all'ultimo comma dell'art. 307 del codice penale, nell'articolo 350 del
codice di procedura penale si ha una tutela per categorie di soggetti,
individuate sulla base di tipici rapporti giuridici (coniugio,
parentela e affinità), presupponendosi che - secondo l'id quod
plerumque accidit - tali soggetti sono portatori dei detti interessi e
perseguono quei determinati scopi; e che a proposito delle situazioni
che sarebbero state omesse, l'esistenza degli stessi interessi e il
perseguimento degli stessi scopi si presentano come dati del tutto
eventuali e comunque non necessari ed in ogni caso da dimostrare.
Che in concreto nelle situazioni previste ed in quelle omesse
possano anche ricorrere eguali interessi, in sé e finalisticamente
considerati, non rileva. Nei due casi, la loro presenza è
rispettivamente presunta o da dimostrare. Ciò comporta che, nel
processo, solo nel primo di detti casi il giudice possa con
immediatezza e sicurezza accertare se il soggetto chiamato a deporre
debba essere avvertito, a sensi del terzo comma dell'art. 350 del
codice di procedura penale, della facoltà di astenersi dal deporre.
Per accertare, nel secondo dei due casi, se la situazione (ivi
considerata) presenti i caratteri per cui in fatto possa essere
accostata al rapporto di coniugio, e se in essa in concreto ricorra il
sopraddetto interesse privato, con il relativo sentimento familiare,
occorre, invece, una indagine che può anche non essere breve né
facile. Ed allora per tale caso affiora in modo prevalente l'esigenza
pubblicistica che il corso del processo non subisca ingiustificate
remore in contrasto con il carattere inquisitorio e con i principi
della oralità e della concentrazione.
5. - De iure condendo, la normale presenza di quegli interessi,
però, non dovrebbe rimanere senza una tutela per le dette situazioni
omesse ed in particolare per quella che ricorre nella specie. E
sarebbe, quindi, compito del legislatore di valutare, per detti
interessi, l'importanza e la diffusione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 307, ultimo comma, del codice penale e 350 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Cagliari con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte