Sentenza n. 6/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/01/1978 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 4/1929
- art. 20legge 4/1929
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 20
della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione
delle violazioni delle leggi finanziarie), promosso con ordinanza
emessa il 17 gennaio 1975 dalla Corte d'appello di Milano, nel
procedimento penale a carico di Squarcini Giuseppe, iscritta al n. 126
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice
relatore Alberto Malagugini;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 17 gennaio 1975, la Corte d'appello di Milano, nel
corso del procedimento penale a carico di Giuseppe Squarcini -
condannato in primo grado con sentenza 30 giugno 1972 dal tribunale di
Sondrio per i reati di contrabbando aggravato, resistenza a pubblico
ufficiale, lesione personale, evasione dell'imposta generale
sull'entrata, guida senza patente, nonché per la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 135 del "codice stradale" - ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di
legittimità costituzionale degli artt. 8 e 20 della legge 7 gennaio
1929, n. 4, in relazione agli artt. 2, 69 e 81 cod. pen., in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Le norme denunziate darebbero luogo ad un'ingiustificata disparità
di trattamento tra imputati di reati comuni, anche di rilevante
gravità, e imputati di reati finanziari, perché, dettando la prima di
esse una più restrittiva disciplina della continuazione (limitata alle
violazioni, in esecuzione delle medesime risoluzioni e cioè con
essenziale identità di elementi obiettivi e subiettivi, della stessa
disposizione di legge), e sancendo la seconda il principio di
ultrattività della legge penale finanziaria, in deroga all'art. 2 cod.
pen., vieterebbero di applicare il vigente regime, introdotto dalla
legge 7 giugno 1974, n. 220, sul giudizio di comparazione di
circostanze, nonché sul concorso formale e sulla continuazione fra
reati eterogenei.
In particolare osserva il giudice a quo, anche per quanto attiene
alla rilevanza, che, venendo meno il suddetto divieto, il contrabbando
aggravato ascritto all'imputato, potrebbe in ipotesi essere ridotto, ai
sensi dell'art. 69 cod. pen., a reato semplice, ed essere punito con la
multa, anziché anche con la pena aggiuntiva della reclusione da 3 a 5
anni. Ai sensi poi dell'art. 81 cod. pen. lo stesso reato di
contrabbando, nella ipotesi aggravata, potrebbe con pena aumentata
assorbire quelli formalmente concorrenti di resistenza e lesioni,
mentre nella ipotesi di sua degradazione a reato semplice, in quanto
punito con la sola multa, potrebbe essere assorbito da quello più
grave di resistenza, con il relativo aumento di pena.
A proposito del concorso del suddetto reato doganale con quello di
evasione dall'imposta generale sull'entrata (ora sostituita con legge
26 ottobre 1972, n. 633 dall'imposta sul valore aggiunto per il cui
omesso versamento di importo limitato sono previste soltanto sanzioni
pecuniarie amministrative), il giudice a quo denuncia, infine, una
ulteriore violazione del principio di uguaglianza, per disparità di
trattamento tra contribuente di tributi erariali e quello di tributi
locali, in quanto solo per i primi opererebbe l'ultrattività della
legge penale finanziaria.
Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, la quale chiede che le questioni siano dichiarate manifestamente
infondate.
Nel richiamare la sentenza n. 164 del 1974 con la quale questa
Corte ebbe a pronunziarsi nel senso della non fondatezza in una
questione promossa a proposito dell'art. 20 della citata legge del
1929, n. 4, sull'ultrattività della legge penale finanziaria, deduce
l'Avvocatura che dagli stessi principi ivi contenuti deriverebbe
l'irrilevanza o quanto meno l'infondatezza dell'altra questione, sulla
continuazione nel diritto penale tributario, la quale per essere
discrezionalmente rimessa al giudice e sottoposta ad un proprio
trattamento punitivo sarebbe del tutto diversa e più rigorosa della
disciplina del reato continuato comune, nell'interesse primario alla
riscossione dei tributi, costituzionalmente differenziato e degno di
una tutela particolare. Considerato in diritto :
1. - La Corte di appello di Milano dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 8 e 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
portante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi
finanziarie, in relazione agli artt. 2, 69 e 81 del codice penale, per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Secondo il giudice a quo,
il principio tempus regit actum, di cui al precitato art. 20 della
legge n. 4 del 1929, impedirebbe l'applicabilità ai reati finanziari
delle norme di diritto penale comune modificate in senso più
favorevole al reo dopo la commissione dei reati medesimi.
Specificatamente, la Corte di appello di Milano ritiene che nel
giudizio avanti ad essa pendente, avente per oggetto reati che si
assumono consumati nel gennaio 1971, non sarebbero applicabili le nuove
disposizioni, più favorevoli al reo, introdotte con il decreto legge
11 aprile 1974 convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220, in materia di
concorso di circostanze aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.) nonché
di concorso formale di reati e di reato continuato (art. 81 c.p.).
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte ha affermato, con la sentenza n. 164 del 1974, ed ha
successivamente ribadito con numerose ordinanie (n. 279 del 1974; nn.
89, 182 e 245 del 1975; nn. 62 e 231 del 1976; nn. 134 e 158 del 1977)
che la cosiddetta ultrattività delle disposizioni penali delle leggi
finanziarie, relative a tributi dello Stato, sancita dall'art. 20 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, non contrasta con alcun precetto della
Costituzione. Quel testo, in tema di successione di leggi penali, vieta
esclusivamente la retroattività di nuove norme incriminatrici
(articolo 25, comma secondo, Cost.), in armonia con un principio
universalmente accolto (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
art. 11, n. 2; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa
esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 7, n. 1).
Neppure si può fondatamente prospettare, in relazione all'art. 2
del codice penale, disciplinante la successione di leggi penali secondo
un criterio ispirato a favor rei, una lesione del principio di
uguaglianza.
La disposizione di legge denunziata, infatti, concerne la
generalità dei soggetti che abbiano violato la legge penale
finanziaria ed è pacifico che il legislatore può disciplinare
diversamente situazioni diverse in ragione della loro rilevanza. Il
trattamento meno favorevole che, sotto il profilo in esame, viene
riservato agli autori di reati finanziari, relativi a tributi dello
Stato, rispetto agli autori di reati comuni, non appare irragionevole
in quanto correlato all'esigenza di mantenere costante nel tempo -
anche dopo che siano intervenute modifiche legislative - l'efficacia di
prevenzione generale delle disposizioni penali poste a tutela
dell'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi.
L'ultrattività delle leggi penali tributarie, come completamento della
ultrattività delle leggi tributarie stesse, tende a meglio garantire
il puntuale assolvimento degli obblighi tributari, ai quali i cittadini
sono tenuti in adempimento di uno dei doveri inderogabili di
solidarietà nazionale che ad essi competono e dai quali dipende, in
misura crescente, l'operatività e l'esistenza stessa dello Stato
moderno. La peculiare rilevanza dell'interesse tutelato è,
d'altronde, sottolineata dalla collocazione costituzionale delle leggi
tributarie - e di quelle, connesse, di bilancio - per le quali non è
ammesso il ricorso al referendum popolare abrogativo (art. 75, comma
secondo, Cost.).
Vertendosi in area riservata alla discrezionalità del legislatore,
quest'ultimo può, ovviamente, adottare anche per i reati finanziari
relativi a tributi dello Stato o per alcuni di essi il medesimo
trattamento riservato ai reati comuni, ove ritenga ugualmente o meglio
garantita, con mezzi diversi, la soddisfazione dell'interesse protetto.
3. - Tanto ribadito, va dato atto che la Corte di appello di Milano
ha posto la questione sotto profili nuovi. Il giudice a quo, infatti,
ipotizza una violazione del principio di uguaglianza in quanto ritiene
che l'art. 8 e l'art. 20 della legge n. 4 del 1929 ostino
all'applicabilità degli articoli 69 e 81 del codice penale, nel testo
modificato dalla legge 7 giugno 1974, n. 220, agli autori di reati
finanziari commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di
quest'ultima legge. Specificatamente, il giudice a quo afferma, da un
lato, che, in forza dell'art. 20 della legge n. 4 del 1929, non si
potrebbe far luogo al giudizio obbligatorio di valenza tra circostanze
attenuanti e circostanze aggravanti disposto, dal nuovo testo dell'art.
69 del codice penale, anche quando si tratti di circostanze inerenti
alla persona del colpevole o di qualsiasi altra circostanza per la
quale la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la
misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato;
e, dall'altro, che per il combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 8
della medesima legge n. 4 del 1929, non sarebbe applicabile ai reati
finanziari, in caso di concorso formale di reati eterogenei il
principio del cumulo giuridico introdotto con il nuovo testo dell'art.
81 del c.p. in sostituzione del principio, vigente in precedenza, del
cumulo materiale delle pene.
La questione di legittimità costituzionale così sollevata non si
potrebbe avere per risolta con le argomentazioni superiormente svolte,
dal momento che, per quanto attiene alla disciplina generale e, per
ciò, necessariamente unitaria, delle circostanze del reato e del
concorso di reati eterogenei, non si potrebbero addurre le ragioni che
giustificano il diverso trattamento di diverse fattispecie criminose.
Peraltro, i dubbi sollevati dal giudice a quo nascono da una
interpretazione delle norme denunziate, in relazione ai richiamati
articoli del codice penale, che questa Corte non ritiene di
condividere.
4. - Infatti, l'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per
quanto qui ed ora interessa, stabilisce il principio tempus regit actum
in relazione alle sole disposizioni penali delle leggi finanziarie,
relative a tributi dello Stato, e non anche a quelle del primo libro
del codice penale che integrano le prime e che - ove non espressamente
derogate dalle leggi penali finanziarie medesime - conservano integra
la loro autonomia. Ne consegue che, in relazione ad esse,
l'applicazione del criterio ispirato a favor rei, di cui all'art. 2 del
codice penale, non trova ostacoli. In questo senso si è pronunziata,
proprio con riguardo alle modifiche introdotte con la legge 7 giugno
1974, n. 220, la Corte di cassazione.
In concreto, poiché e nei limiti in cui la legge penale
finanziaria non contiene disposizioni specifiche derogatorie rispetto a
quelle generali sul giudizio di comparazione delle circostanze, si
devono applicare i criteri dettati dall'art. 69 del codice penale nel
nuovo testo, superandosi, per questa via, i dubbi espressi sul punto
dal giudice a quo.
5. - L'art. 8 della legge n. 4 del 1929, infine, disciplina
esclusivamente, la pluralità di violazioni della stessa disposizione
di legge finanziaria, consentendone la unificazione sotto il vincolo
della continuazione, che differenzia, quood poenam, dalla disciplina
comune del reato continuato, quale configurato nel vecchio testo
dall'art. 81 c.p.
All'art. 81 del codice penale doveva e deve, perciò, farsi
riferimento per quanto non espressamente disciplinato dall'art. 8 della
legge n. 4 del 1929. Ciò comporta che, per effetto della novella del
1974, tanto nell'ipotesi di concorso formale quanto in quella di
continuazione tra reati eterogenei, finanziari o finanziari e comuni
deve applicarsi il cumulo giuridico delle pene, mancando una disciplina
derogatoria nella legge finanziaria.
In questi limiti - i soli che interessano ai fini del giudizio a
quo - la questione va dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 20 della legge 7 gennaio
1929, n. 4, in relazione agli artt. 2, 69 e 81 del codice penale, per
contrasto con l'art. 3 Cost. sollevata dalla Corte di appello di Milano
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte