Corte costituzionale

Ordinanza n. 6/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/01/1985 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 74

della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli

immobili urbani) promossi con due ordinanze emesse il 27 luglio 1981

dal Pretore di Brindisi nei procedimenti civili vertenti tra Chiaramida

Mario contro Savarese Giovanni e Brandi Elena iscritte ai nn. 695 e 696

del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26 dell'anno 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo

Ritenuto che il Pretore di Brindisi, con due ordinanze emesse sotto

la stessa data del 27 luglio 1981, e con identica motivazione, nei

procedimenti civili vertenti fra le parti Chiaramida Mario, Savarese

Giovanni e Brandi Elena (Reg. ord. nn. 695 e 696/1981) sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 della l. 27

luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui

limiterebbe l'istituto della sanatoria ex art. 55 stessa legge ai

contratti di locazione stipulati precedentemente alla entrata in vigore

della legge citata, con ciò discriminando, senza alcuna

ragionevolezza, i conduttori che hanno stipulato successivamente

all'entrata in vigore della legge,

che nel giudizio si costituiva il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale

chiedeva che venisse dichiarata l'infondatezza della questione.

Considerato che, trattandosi di identica questione, sollevata con

due ordinanze aventi uguale motivazione, essa può essere decisa con

unica ordinanza.

che, a parte quanto esattamente osserva l'Avvocatura Generale dello

Stato in ordine alla fondatezza della questione, giacché la normativa

si applica a tutti i contratti di locazione stipulati in regime di equo

canone, sta di fatto che il Pretore non ha espresso la minima

motivazione sulla rilevanza, limitandosi ad affermarla apoditticamente

ma senza indicare alcun elemento da cui si possa almeno desumere che la

vertenza ripuardasse effettivamente contratti stipulati posteriormente

all'entrata in vigore della legge; sì che l'ordinanza sembra proporre

esclusivamente un'astratta questione di legittimità,

che, pertanto, il giudizio di legittimità costituzionale non può

essere ammesso, a causa della detta grave carenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara manifestamente inammissibile per

assoluta mancanza di motivazione sulla rilevanza la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 74 della l. 27 luglio 1978 n. 392

sollevata dal Pretore di Brindisi, in relazione all'art. 3 Cost., con

le ordinanze nn. 695 e 696 Reg. ord. 1981 in data 27 luglio 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte