Sentenza n. 6/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1986 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22d.P.R. 5/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R.
14 gennaio 1972, n. 5 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario
delle funzioni amministrative statali in materia di tramvie e linee
automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti
lacuali e dei relativi personali ed uffici) promosso con l'ordinanza
emessa il 9 febbraio 1977 dal Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Piombini Piergiorgio e/Regione
Emilia-Romagna iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 dell'anno
1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso in data 26 novembre 1974 il dr. P. G. Piombini ex
dipendente del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile
trasferito alla Regione Emilia Romagna, impugnava innanzi al T.A.R. di
tale Regione la delibera che, in applicazione delle leggi regionali n.
25 e 26 del 20 luglio 1973, ne disponeva l'inquadramento nei ruoli
regionali, lamentando la mancata corresponsione dell'assegno mensile e
dell'assegno ad personali previsti dal primo e dal secondo comma
dell'art. 4 della l. 16 febbraio 1967 n. 14, avvenuto a suo avviso, in
violazione dell'art. 22 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, a termini
del quale il personale proveniente da tale Ministero " conserva ad
personali i benefici goduti a qualsiasi titolo alla data " del
trasferimento.
La Regione resistente contestava tale pretesa, osservando che la
citata normativa regionale fissa il principio della omnicomprensività
della retribuzione dei dipendenti regionali e che sola funzione
dell'art. 22 del d.P.R. n. 5 del 1972, era quella di evitare che, nel
trapasso dal sistema normativa statale a quello regionale, i dipendenti
pubblici potessero subire pregiudizio: pregiudizio che, nella specie,
era sicuramente da escludere, essendo di fatto la retribuzione
complessiva percepita dal ricorrente dopo l'inquadramento nei ruoli
regionali " sensibilmente superiore " a quella complessiva percepita
presso lo Stato. Ove interpretato nel senso fatto proprio dal
ricorrente, il cit. art. 22 sarebbe da considerare costituzionalmente
illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost., perché in ordine al
trattamento economico discriminerebbe fra dipendenti regionali
esercenti le medesime funzioni, in ragione della semplice provenienza
da diverse Amministrazioni.
2. - Il T.A.R. adito giudicava fondata la pretesa del ricorrente,
osservando che il principio di omnicomprensività contenuto nell'art.
96 L. R. n. 25/1973 non può impedire la applicazione della norma
speciale di cui al citato art. 22, a suo avviso univoco nel senso di
stabilire che il trattamento ivi previsto si aggiunge a quello che il
personale in questione viene a percepire dalle Regioni a statuto
ordinario. A ritenere altrimenti, l'art. 96 dovrebbe ritenersi
costituzionalmente illegittimo, per inosservanza dei principi e criteri
direttivi contenuti nell'art. 22 del d.P.R. n. 5 del 1972.
Su tale premessa interpretativa, il T.A.R. per l'Emilia-Romagna
.ravvisava " un evidente contrasto " tra l'art. 22 del d.P.R. n. 5 del
1972, e gli artt. 3 e 97 della Costituzione, " in quanto gli ex
dipendenti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile
trasferiti alla Regione Emilia-Romagna (i quali, come risulta, per
effetto del trattamento da essa determinato, godono di uno stipendio
superiore a quello comunque da essi fruito presso l'Amministrazioni di
provenienza) verrebbero a conseguire un'ulteriore maggiorazione della
retribuzione, ingiustificata rispetto a quella propria di funzionari,
anche tecnici, svolgenti mansioni di similare importanza e
responsabilità ".
Il detto art. 22, inoltre, sarebbe viziato anche per violazione
dell'art. 76 Cost.. Il d.P.R. n. 5 del 1972, infatti, come gli altri
decreti in pari data o in data 15 gennaio, è stato emanato sulla base
della delega conferita al Governo dall'art. 17 della l. 16 maggio 1970
n. 281, il quale non avrebbe consentito al Governo stesso di imporre
alle Regioni il mantenimento di un privilegio ingiustificato (ed
espressione della c.d. " giungla retributiva ") a favore di certi
dipendenti provenienti da particolari Amministrazioni dello Stato.
3. - Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel
giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
l'art. 22 del d.P.R. n. 5 del 1972 avrebbe la medesima ratio che ispira
anche gli artt. 18, sesto comma, e 21, primo comma, dello stesso
d.P.R., quella cioè di " garantire le posizioni economiche del
personale statale che viene trasferito alle regioni ".
Al riguardo, occorrerebbe distinguere due momenti nella vicenda del
trasferimento del personale statale di cui all'art. 22 d.P.R. n. 5 del
1972 alle Regioni. In un primo momento, che va dalla messa a
disposizione sino all'inquadramento in ruolo, l'art. 22 varrebbe ad
eliminare un possibile dubbio derivante dalla formulazione dell'art.
18 dello stesso decreto presidenziale a tenor del quale al personale
messo a disposizione " continuano ad applicarsi, fino al suo
inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo
stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza,
assistenza e quiescenza dei dipendenti, dello Stato ". Formulazione,
questa, che in astratto avrebbe potuto ritenersi non comprensiva delle
norme speciali riferentisi al solo personale del Ministero dei
trasporti e che va invece diversamente letta alla luce appunto
dell'art. 22.
In un secondo momento, che si apre con l'inquadramento nei ruoli
regionali, i benefici derivanti dalla applicazione dell'art. 4 della l.
n. 14 del 1967 sarebbero assicurati non solo dall'art. 22 (che anzi,
riferendosi al personale " assegnato " alle Regioni, sembra occuparsi
delle sole vicende intercorrenti dalla messa a disposizione
all'inquadramento), ma anche e soprattutto dall'art. 21, che impone
alle Regioni di salvaguardare " le posizioni di carriera ed economiche
già acquisite " dal personale statale che passa alle Regioni.
In nessuno dei due momenti, comunque, l'art. 22 garantirebbe al
personale trasferito dai ruoli del Ministero dei trasporti un
trattamento economico superiore a quello già goduto nei ruoli di
provenienza, come la stessa lettura degli art. 21 (che utilizza il
verbo " salvaguardare ") e 22 (che utilizza il verbo " conservare ")
dimostrerebbe. L'eventuale differenza di trattamento fra il personale
trasferito e quello rimasto nei ruoli ministeriali non può dunque
essere imputata all'art. 22, ed in ogni caso resta preclusa dall'art.
67 della l. n. 62 del 1953, che non può essere derogato dalla
normativa regionale.
L'altra difformità di trattamento, che può derivare dal fatto che
l'art. 22 potrebbe garantire al personale trasferito proveniente dal
Ministero dei trasporti un trattamento migliore, all'atto
dell'inquadramento, di quello riservato al personale trasferito da
altre Amministrazioni, non contrasterebbe con il principio di
uguaglianza poiché le due situazioni messe a confronto sarebbero
disomogenee.
Conclude quindi sul punto l'Avvocatura ribadendo che " scopo e
funzione della norma impugnata è solo quella di evitare ogni
modificazione in danno del trattamento economico già acquisito dai
dipendenti del Ministero dei trasporti al momento della loro messa a
disposizione delle Regioni e, se si vuole, del loro inquadramento nei
ruoli regionali: cioè medesimi scopo e funzione del primo comma
dell'art. 21 che la sentenza n. 142 del 1972 ha precisato costituire
applicazione del principio generale che impone la tutela delle
posizioni acquisite dal personale trasferito ".
Quanto infine alla presunta violazione dell'art. 76 Cost., rileva
l'Avvocatura che l'assenza di principi in materia di trattamento
economico nella legge di delegazione (la n. 281 del 1970) non comporta
l'illegittimità delle norme delegate, che si sono ispirate al
principio generalissimo della salvaguardia delle posizioni economiche
dei pubblici dipendenti trasferiti da una ad altra Amministrazione. Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna con
ordinanza emessa il 9 febbraio 1977, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 14 gennaio 1972,
n. 5, prospettandone il contrasto con gli artt. 3, 97 e 76 Cost..
Il disposto di legge denunziato, stabilisce che " Il personale
dipendente dal Ministero dei trasporti e dell'Aviazione civile
assegnato alle Regioni ed in servizio alla data del trasferimento delle
funzioni amministrative conserva ad personam i benefici goduti a
qualsiasi titolo alla data medesima ".
Il T.A.R. rimettente ritiene indubitabile che il trattamento cui si
riferisce il censurato art. 22 " si aggiunge a quello che il personale
ivi previsto viene a percepire dalle Regioni a statuto ordinario " ma
dubita che la norma, cosl' interpretata, contrasti con gli indicati
parametri costituzionali.
2. - La questione di legittimità costituzionale in oggetto è
infondata, poiché riposa su di una errata premessa interpretativa.
Va anzitutto considerato che il principio del mantenimento delle
posizioni economiche e di carriera del personale statale messo a
disposizione delle Regioni è un principio generale della legislazione
che ha disposto il primo trasferimento delle funzioni amministrative
alle Regioni stesse, del resto in armonia con quell'ancor più generale
divieto della reformatio in peius del trattamento dei dipendenti
pubblici al mutare della amministrazione di appartenenza, al quale
ancora recentemente ha fatto cenno questa Corte (sent. n. 153 del
1985). Anche il d.P.R. n. 5, come gli altri coevi, contiene una norma
(l'art. 21) che espressamente sancisce tale principio, imponendo alla
legge regionale che dispone l'inquadramento nei ruoli della Regione del
personale trasferito, di salvaguardare appunto " le posizioni di
carriera ed economiche già acquisite " da tale personale.
A fronte di questa generale previsione, l'art. 22 non ha la
funzione di assicurare in particolare al personale proveniente dai
ruoli del Ministero dei trasporti il mantenimento di benefici economici
già acquisiti quale che sia il trattamento economico preveduto dalle
leggi regionali.
Più modestamente la norma impugnata intende semplicemente, da un
lato, garantire in via transitoria al personale ivi previsto, nelle
more dell'inquadramento nei ruoli regionali, il mantenimento dei
benefici già acquisiti; dall'altro, precisare che, all'atto
dell'inquadramento, nel calcolo del trattamento già goduto da quel
personale debbano essere considerati anche i benefici ad esso
riconosciuti a titolo particolare dalle leggi dello Stato, sl' che il
trattamento economico complessivo spettante e prima e dopo
l'inquadramento non possa essere inferiore a quello percepito presso
l'amministrazione dello Stato in quanto comprensivo dei detti benefici
particolari.
Nella specie, i benefici in questione consisterebbero, come già
ricordato, nell'assegno mensile e nell'assegno ad personam di cui
all'art. 4, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 1090 del 1966, per
come modificato dalla l. n. 14 del 1967: assegni che, dunque, se pure
debbono essere calcolati ai fini della determinazione del trattamento
economico del personale messo a disposizione delle Regioni, non possono
certo essere ulteriormente corrisposti qualora (come accade nel caso di
specie) il trattamento economico attribuito dalla normativa regionale
risulti pari o addirittura superiore a quello complessivo già goduto
presso l'amministrazione dello Stato.
La contraria interpretazione prospettata dal giudice a quo, non
può del resto non scontrarsi con la recente giurisprudenza del
Consiglio di Stato, che, riconosciuta la natura di norma transitoria
dell'art. 22 del d.P.R. n. 5 del 1972, ritiene che esso confermi il
principio di cui al precedente art. 21, ed esclude che i benefici
economici richiamati dall'art. 22 possano considerarsi aggiuntivi
rispetto al comune trattamento economico previsto dalla normativa
regionale ove questo non sia deteriore rispetto al trattamento goduto
presso l'Amministrazione statale.
In altri termini, la norma impugnata preclude alla Regione la
possibilità di corrispondere al personale trasferito un trattamento
inferiore allo stipendio percepito presso l'Amministrazione statale
più gli assegni, ma non vale certo da garanzia di un ulteriore
aggiuntivo privilegio, qualora lo stipendio regionale sia pari o
addirittura superiore all'altro. Conclusione, questa, che è confermata
anche dal fatto che lo stesso legislatore statale ha abolito per i
dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. ancora in servizio
presso il Ministero dei trasporti, gli assegni di che trattasi,
sostituendoli con il generale assegno perequativo ex lege 15 novembre
1973, n. 734 (art. 22, in riferimento all'art. 1), e prevedendo che la
eventuale differenza fra i primi ed il secondo sia conservata a titolo
di assegno ad personali riassorbibile. Il che rende evidente, come già
rilevato dalla menzionata giurisprudenza amministrativa,
l'inaccettabilità dell'interpretazione che sostenesse per il solo
personale trasferito alle Regioni l'esistenza di un diritto al
mantenimento di quegli assegni in eccedenza sullo stipendio.
Cosl' interpretata, la norma impugnata non dà origine ad alcuna
disparità di trattamento, e perciò si sottrae, con piana evidenza,
alle censure di legittimità costituzionale prospettate dal giudice a
quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 14 gennaio 1972,
n. 5, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost., con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosl' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte