Ordinanza n. 6/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 86/1990
- art. 20legge 86/1990
usata come parametro
- art. 323Codice penale
- art. 324Codice penale
- art. 3Costituzione
- art. 23legge 87/1953
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in
tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione), in relazione agli artt. 323 e 324 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1991 dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro nel
procedimento penale a carico di Costa Giulio Vito ed altri, iscritta
al n. 449 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che, nel corso di un processo penale a carico di persone
imputate di interesse privato in atti di ufficio, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro ha, con
ordinanza del 9 aprile 1991, sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità "del combinato disposto
degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione
agli artt. 323 e 324 del codice penale", nella parte in cui "introduce, nel passato", una chiara disparità di trattamento fra gli
autori dell'abuso già punibile a norma dell'art. 323 del codice
penale e l'autore del più grave reato di interesse privato in atti
di ufficio previsto dall'art. 324 dello stesso codice, espressamente
abrogato dall'art. 20 della legge n. 86 del 1990;
che il giudice a quo denuncia, quindi, la mancata previsione di
una disciplina transitoria che renda punibili i fatti di interesse
privato, non potendo ravvisarsi "omogeneità" oggettiva fra la
condotta punita dall'art. 324 del codice penale e la condotta punita
dall'art. 323 dello stesso codice, quale sostituito dall'art. 13
della legge n. 86 del 1990, una disomogeneità "accentuata dalla
proclamata abrogazione della vecchia norma";
e che, quindi, stando al giudice a quo, l'assetto così
delineato rivelerebbe una vera e propria "iniquità" nella
disciplina, risultando essa incentrata nella persistente punibilità
della fattispecie di abuso innominato, "ad offensività meno grave"
rispetto alla presa di interesse, per giunta, patrimoniale, una
fattispecie con un tasso di antigiuridicità più elevato e,
nonostante ciò, espressamente abrogata dalla legge n. 86 del 1990;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per
difetto di rilevanza e, in subordine, non fondata, avendo il
legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, operato
scelte non sindacabili in sede di legittimità costituzionale;
Considerato che l'eccezione d'inammissibilità avanzata
dall'Avvocatura Generale dello Stato deve essere disattesa,
desumendosi dall'ordinanza di rimessione l'addebito contestato anche
con riferimento alla ritenuta ipotizzabilità di una fattispecie di
presa d'interesse di contenuto patrimoniale e tanto appare
sufficiente perché venga ritenuto assolto l'onere di cui all'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che, peraltro, in punto di rilevanza, la questione va
rigorosamente circoscritta alla disciplina di diritto intertemporale,
del resto espressamente richiamata dal giudice a quo sia allorché
contesta la disparità di trattamento relativamente al "passato", sia
quando imputa l'"iniquità" della norma censurata con riferimento al
regime transitorio;
che, così delimitato l'ambito della denuncia di illegittimità,
il petitum avuto di mira dall'ordinanza di rimessione si sostanzia
nella richiesta di introdurre una norma transitoria che renda
punibili i fatti di presa d'interesse di contenuto patrimoniale, non
perseguibili alla stregua della disciplina risultante dalla legge n.
86 del 1990, in base ai princìpi che governano la successione della
legge penale nel tempo;
che, a parte la contraddizione insita nel richiamo al "divieto
di irretroattività" coinvolgente una disciplina sopravvenuta che il
giudice a quo afferma "disomogenea" rispetto a quella abrogata, la
questione così come proposta, si sostanzia in una censura diretta a
sindacare scelte discrezionali del legislatore nella valutazione dei
beni tutelati dalla norma penale, scelte non censurabili in questa
sede - soprattutto allorché venga dedotta la non conformità alla
Costituzione di una disciplina destinata ad esaurirsi con il decorso
del tempo - ove tali scelte non sconfinino nella arbitrarietà,
certamente non invocabile nella specie, perché alla abrogazione
dell'art. 324, conseguente ad una più complessa ed articolata
repressione dell'abuso di ufficio, assurto da ipotesi residuale a
fattispecie di reato caratterizzata da peculiari connotazioni
soggettive ed oggettive, non era comunque necessario porre riparo con
la previsione di un'espressa disciplina transitoria;
che, peraltro, il giudice a quo ha omesso del tutto di
considerare come la predetta disciplina risulta individuata
dall'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, la
quale, anche a seguito di una decisione delle Sezioni Unite è nel
senso di ritenere operanti i princìpi disciplinanti la successione
della legge penale nel tempo, con la conseguente applicabilità
dell'abrogato art. 324 quando questo si riveli, quoad poenam, norma
più favorevole;
che, quindi, sotto entrambi i profili sopra enunciati, la
questione proposta deve dirsi manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge
26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione), in relazione agli
artt. 323 e 324 del codice penale, questione sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro con ordinanza
del 9 aprile 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte