Sentenza n. 6/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/01/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
citata
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 3legge 464/1972
- art. 4legge 464/1972
- art. 1legge 1115/1968
- art. 1legge 62/1976
- art. 15legge 164/1975
- art. 1legge 501/1977
- art. 2legge 80/1978
- art. 4-bislegge 215/1978
- art. 35legge 366/1987
- art. 2legge 452/1987
- art. 2legge 1115/1968
- art. 4legge 223/1991
- art. 12legge 148/1993
- art. 7legge 236/1993
- art. 35legge 416/1981
- art. 12legge 427/1975
- art. 22legge 223/1991
- art. 12legge 223/1991
- art. 5legge 721/1981
- art. 9-quaterlegge 95/1979
- art. 1legge 451/1994
- art. 1legge 537/1993
- art. 19legge 41/1986
- art. 5legge 164/1975
- art. 1legge 223/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione:
della legge 5 novembre 1968, n. 1115, recante "Estensione, in
favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione
guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione
e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei
lavoratori anziani licenziati", limitatamente a:
articolo 3;
articolo 4;
della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante "Modifiche ed
integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di
integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione",
limitatamente all'art. 1, comma 4: "Le disposizioni della legge 5
novembre 1968, n. 1115, con le modifiche apportate dalla presente
legge, in quanto applicabili si estendono anche agli impiegati
sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai
medesimi è corrisposta un'integrazione salariale pari all'80 per
cento della retribuzione mensile spettante al momento della
sospensione e comunque non superiore a lire 200.000."; del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, recante "Interventi urgenti in favore
dei lavoratori di aziende in particolari condizioni" convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1976, n. 62,
limitatamente all'art. 1, comma 4: "Il provvedimento del C.I.P.E.
importa l'autorizzazione alle società previste nel secondo comma ad
assumere, sotto la stessa data della cessazione del rapporto di
lavoro con le imprese di cui al medesimo secondo comma ed alle stesse
condizioni fruite al momento del licenziamento, fino al 30 settembre
1976, il personale licenziato di cui si promuove il reimpiego.
Importa, altresì, che tale personale, in deroga alla vigente
normativa, è ammesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, al trattamento di integrazione salariale
straordinario per il periodo suindicato. Allo stesso trattamento sono
ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione del limite previsto
dall'art. 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164" e comma 5: "Il detto
trattamento di integrazione spetta anche ai lavoratori licenziati in
occasione della liquidazione dell'impresa o della cessazione
dell'attività produttiva che abbiano proposto azione giudiziaria
avverso il licenziamento, salvo il definitivo regolamento dei
rapporti dopo la definizione della controversia";
del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante "Provvidenze
in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali"
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n.
501, limitatamente agli articoli 1 e 2;
del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, recante "Norme per
agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa
integrazione guadagni" convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, limitatamente all'articolo 4-bis;
della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria", limitatamente
all'articolo 35;
del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante "Proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori
dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti
licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di
capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il
finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per
la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio
artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a
favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti
nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi
alluvionali del luglio 1987", convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, limitatamente all'articolo 2,
comma 4: "Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto,
per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto
dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni e integrazioni", e all'articolo 4; della legge 23
luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro" limitatamente alle seguenti parti:
articolo 1, comma 1: "La disciplina in materia di intervento
straordinario di integrazione salariale trova applicazione
limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di
quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione
della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate
prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale
requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel
periodo decorrente alla data del predetto trasferimento. Ai fini
dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli
apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro"; comma 2: "La richiesta di intervento straordinario di
integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa
intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve
essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il
Comitato interministeriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di
categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella
provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo
svolgimento";
articolo 2;
articolo 3, comma 1: "Il trattamento straordinario di
integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese
soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di
emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora
la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì
concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente
nella cessione dei beni. Il trattamento viene concesso su domanda del
curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non
superiore a dodici mesi." e comma 2: "Entro il termine di scadenza
del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive
di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche
parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque
titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di
integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del
curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da
parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La
domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice
delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle
prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi
della cessione sull'occupazione aziendale."; articolo 12;
Del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 recante "Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione" convertito in legge, con
modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 limitatamente alle
seguenti parti: articolo 7, comma 4: "Sino al 31 dicembre 1995 le
disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei
giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate,
quale che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai
dipendenti delle aziende funzionalmente collegate"; comma 6-bis: "Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
proposta della regione Sardegna la società Iniziative Sardegna
S.p.A. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo
le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i
lavoratori che precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto
1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che
siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o
avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito
dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991"; comma 6-ter:
"Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresì ai
lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa
integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e
successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive
modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12
della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al
decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi
quelli già collocati in mobilità"; comma 6-quater: "Ai lavoratori
di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo è concesso il
trattamento straordinario di integrazione salariale previsto
dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni"; comma 6-quinquies: "Sono applicabili le
disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti
all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede
mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993";
comma 7: "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3
dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle
imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50
addetti, nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese
di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente
comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che
occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi,
nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni
1993, 1994 e 1995"; comma 9, capoverso 3: "Ai predetti lavoratori
assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del
decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di
integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6,
della legge 23 luglio 1991, n. 223"; comma 10: "Per l'anno 1993 i
trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti
straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350
miliardi"; comma 10-ter: "Per i dipendenti delle aziende
commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la
durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è
equiparata al termine previsto per l'attività del commissario";
articolo 9-quater, comma 2: "Qualora non siano applicabili le
disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti
licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla data
del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e
contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei
soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data
dal 1 settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno,
un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni nonché gli assegni
per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano
risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata
dai predetti organismi"; comma 3: "I periodi di godimento
dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del
conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione
stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla
base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità.
L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS)"; comma 4: "Le domande degli interessati ai fini del
conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché il
riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di
personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i
conseguenti provvedimenti di ammissione"; del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, recante "Disposizioni urgenti in materia di occupazione
e di fiscalizzazione degli oneri sociali", convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente
all'articolo 1, limitatamente al comma 1: "Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione delle
risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l'andamento
occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale,
con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali, e
detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di
trattamento straordinario di integrazione salariale."; comma 2: "In
attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1,
comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del
soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento della
politica industriale (CIPI) in materia di trattamento straordinario
di integrazione salariale. Il comitato tecnico di cui all'articolo 19
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente
generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in
posizione di fuori ruolo, opera presso il predetto Ministero ed
elabora con periodicità trimestrale relazioni sull'andamento degli
interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal
comitato tecnico, riferisce semestralmente al CIPE sull'andamento
dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli
interventi a sostegno del reddito dei lavoratori."; comma 3: "Il
trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro
quaranta giorni dalla richiesta nel caso di crisi aziendale ed entro
centoventi giorni dalla richiesta nel caso di ristrutturazione,
riorganizzazione e conversione aziendale. A tal fine l'esame
congiunto di cui all'articolo 5, della legge 20 maggio 1975, n. 164,
si svolge presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta del
trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie valutazioni,
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché alla
commissione regionale per l'impiego perché questa, con l'assistenza
tecnica dell'agenzia per l'impiego, possa esprimere motivato parere
entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto riguardi unità
produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più
regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso l'ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione o presso la Direzione generale
dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Le domande di proroga semestrale del trattamento
straordinario di integrazione salariale devono essere presentate al
medesimo ufficio al quale è stata presentata l'istanza di primo
riconoscimento."; comma 4: "Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23
luglio 1991, n. 223 è sostituito dal seguente: "3. La durata dei
programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
industriale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due
proroghe, ciascuna di durata non superiore a 12 mesi, per quelli fra
i predetti programmi che presentino una particolare complessità in
ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi
dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze
occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle
dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio";
comma 5: "Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto
1980, n. 427, è sostituito dal seguente: "L'importo di integrazione
salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo
conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo
di paga, non può superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021;
b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di
riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva
dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000
mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di
integrazione autorizzate. Con effetto dal primo gennaio di ciascun
anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di
cui alle lettere a) e b), nonché la retribuzione mensile di
riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella
misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione
annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati."; comma 7: "A decorrere dal 1 gennaio 1994
la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale
si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di
pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci
lavoratori, addetti in modo prevalente e continuativo allo
svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione
salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano
sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario
ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate, di
programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo
all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione
guadagni straordinaria.", iscritto al n. 69 del Registro referendum.
Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum emesse:
a) il 30 novembre 1994 con la quale è stata dichiarata legittima la
richiesta; b) il 9 dicembre 1994 con la quale è stato riformulato il
quesito; c) il 13 dicembre 1994 con la quale sono state apportate
correzioni di errori materiali incorsi nella riformulazione del
quesito;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Marco Papaleoni, Beniamino Caravita di Toritto
per i presentatori Lorenzo Strik Lievers, Massimo Teodori e Paolo
Vigevano.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato una richiesta di referendum popolare presentata il 4 novembre 1993 dai signori Lorenzo
Strik Lievers, Paolo Vigevano e Massimo Teodori in materia di
intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni.
Verificata la regolarità della richiesta, l'Ufficio centrale ne ha
dichiarato la legittimità con ordinanza del 1 dicembre 1994 nella
quale, preso atto della richiesta dei promotori di tenere conto della
sopravvenienza del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella
legge 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto la corrispondente
integrazione del quesito.
2. - Con successiva ordinanza del 9 dicembre 1994 l'Ufficio
centrale, vista l'istanza di correzione e integrazione del quesito
avanzata dai promotori e presentatori della relativa richiesta in
data 5 dicembre 1994, ha disposto l'integrale riformulazione del
quesito stesso nel seguente modo: Volete voi che sia abrogata. La
legge 5 novembre 1968, n. 1115, recante "Estensione, in favore dei
lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della
gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa
assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani
licenziati", limitatamente a:
articolo 3;
articolo 4;
la legge 8 agosto 1972, n. 464, recante "Modifiche ed
integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di
integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione",
limitatamente all'art. 1, comma 4: "Le disposizioni della legge 5
novembre 1968, n. 1115, con le modifiche apportate dalla presente
legge, in quanto applicabili si estendono anche agli impiegati
sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai
medesimi è corrisposta un'integrazione salariale pari all'80 per
cento della retribuzione mensile spettante al momento della
sospensione e comunque non superiore a lire 200.000.";
il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, recante "Interventi
urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari
condizioni" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1976, n. 62, limitatamente all'art. 1, comma 4: "Il
provvedimento del C.I.P.E. importa l'autorizzazione alle società
previste nel secondo comma ad assumere, sotto la stessa data della
cessazione del rapporto di lavoro con le imprese di cui al medesimo
secondo comma ed alle stesse condizioni fruite al momento del
licenziamento, fino al 30 settembre 1976, il personale licenziato di
cui si promuove il reimpiego. Importa, altresì, che tale personale,
in deroga alla vigente normativa, è ammesso, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al trattamento di
integrazione salariale straordinario per il periodo suindicato. Allo
stesso trattamento sono ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione
del limite previsto dall'art. 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164"
e comma 5: "Il detto trattamento di integrazione spetta anche ai
lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o
della cessazione dell'attività produttiva che abbiano proposto
azione giudiziaria avverso il licenziamento, salvo il definitivo
regolamento dei rapporti dopo la definizione della controversia";
il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante "Provvidenze in
favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali"
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n.
501, limitatamente agli articoli 1 e 2;
il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, recante "Norme per
agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa
integrazione guadagni" convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, limitatamente all'articolo 4-bis ;
la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria", limitatamente
all'articolo 35;
il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante "Proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori
dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti
licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di
capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il
finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per
la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio
artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a
favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti
nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi
alluvionali del luglio 1987", convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, limitatamente all'articolo 2,
comma 4: "Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto,
per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto
dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni e integrazioni", e all'articolo 4;
la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro",
limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1: "La
disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione
salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano
occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre
precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma
2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei
mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere,
per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data
del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente
comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti
con contratto di formazione e lavoro"; comma 2: "La richiesta di
intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il
programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle
eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un
modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le
organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più
rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica
del programma nel corso del suo svolgimento";
articolo 2;
articolo 3, comma 1: "Il trattamento straordinario di
integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese
soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di
emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora
la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì
concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente
nella cessione dei beni. Il trattamento viene concesso su domanda del
curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non
superiore a dodici mesi." e comma 2: "Entro il termine di scadenza
del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive
di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche
parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque
titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di
integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del
curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da
parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La
domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice
delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle
prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi
della cessione sull'occupazione aziendale.";
articolo 12;
il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 recante "Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione" convertito in legge, con
modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 limitatamente alle
seguenti parti:
articolo 7, comma 4: "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni
di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali
periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private,
estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale
che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai dipendenti
delle aziende funzionalmente collegate"; comma 6-bis: "Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della
regione Sardegna la società Iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR) è
autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del
decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223,
siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai
sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni,
e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa
cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le
quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie,
non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del
1991"; comma 6-ter: "Le disposizioni di cui al comma 6-bis si
applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in
materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e
successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui
all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36,
ivi compresi quelli già collocati in mobilità"; comma 6-quater: "Ai
lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo è
concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale
previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni"; comma 6-quinquies: "Sono
applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri
conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si
provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per
il 1993"; comma 7: "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in
materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono
estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più
di 50 addetti, nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle
imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del
presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto
che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi
programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno
degli anni 1993, 1994 e 1995"; comma 9, capoverso 3: "Ai predetti
lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo
comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto
il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui
all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223"; comma
10: "Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di
trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati
di lire 350 miliardi"; comma 10-ter: "Per i dipendenti delle aziende
commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la
durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è
equiparata al termine previsto per l'attività del commissario";
articolo 9-quater, comma 2: "Qualora non siano applicabili le
disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti
licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla data
del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e
contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei
soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data
dal 1 settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno,
un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni nonché gli assegni
per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano
risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata
dai predetti organismi"; comma 3: "I periodi di godimento
dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del
conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione
stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla
base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità.
L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS)"; comma 4: "Le domande degli interessati ai fini del
conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché il
riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di
personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i
conseguenti provvedimenti di ammissione";
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante "Disposizioni
urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri
sociali", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, limitatamente all'articolo 1, limitatamente al
comma 1: "Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della
programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori,
l'andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello
strutturale, con riferimento ai settori produttivi e alle aree
territoriali, e detta, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, i criteri generali per la gestione degli
interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale.";
comma 2: "In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le
competenze del soppresso Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato
tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso il
predetto Ministero ed elabora con periodicità trimestrale relazioni
sull'andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base
degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente
al CIPE sull'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al
finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei
lavoratori."; comma 3: "Il trattamento straordinario di integrazione
salariale è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale entro quaranta giorni dalla richiesta nel caso di
crisi aziendale ed entro centoventi giorni dalla richiesta nel caso
di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale. A tal
fine l'esame congiunto di cui all'articolo 5, della legge 20 maggio
1975, n. 164, si svolge presso l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta
del trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie
valutazioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
nonché alla commissione regionale per l'impiego perché questa, con
l'assistenza tecnica dell'agenzia per l'impiego, possa esprimere
motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto
riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa
regione o in più regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso
l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o presso
la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. Le domande di proroga semestrale del
trattamento straordinario di integrazione salariale devono essere
presentate al medesimo ufficio al quale è stata presentata l'istanza
di primo riconoscimento."; comma 4: "Il comma 3 dell'articolo 1 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 è sostituito dal seguente: "3. La
durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione industriale non può essere superiore a due anni. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di
concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a 12 mesi,
per quelli fra i predetti programmi che presentino una particolare
complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi
produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle
conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con
riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione
sul territorio" comma 5: "Il secondo comma dell'articolo unico della
legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente: "L'importo
di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati,
calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana
indipendentemente dal periodo di paga, non può superare: a)
l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire
1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo
dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità
aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi
massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione
autorizzate. Con effetto dal primo gennaio di ciascun anno, a partire
dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere
a) e b), nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alla
medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.";
comma 7: "A decorrere dal 1 gennaio 1994 la disciplina del
trattamento straordinario di integrazione salariale si applica ai
dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se
costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in
modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività
appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei
casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o
effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza
della riduzione delle attività appaltate, di programmi di crisi
aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del
trattamento a carico della cassa integrazione guadagni
straordinaria."?
3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio
centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9
gennaio 1994 per la conseguente deliberazione, dandone regolare
comunicazione.
4. - In data 5 gennaio 1995 la difesa del comitato promotore ha
depositato una memoria a sostegno dell'ammissibilità del quesito
referendario. Premessa una breve esposizione dello sviluppo storico
dell'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, i
promotori precisano che il referendum si propone l'obiettivo della
totale eliminazione di questo istituto in vista della
"generalizzazione di un dignitoso trattamento di disoccupazione,
quale proiezione di un moderno sistema di sicurezza sociale", fermo
restando nel frattempo il trattamento speciale di disoccupazione
introdotto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Essi giustificano
l'iniziativa referendaria sul riflesso delle disparità di
trattamento tra i lavoratori provocate dalla normativa di cui è
chiesta l'abrogazione. Nonostante l'estrema difficoltà di
formulazione del quesito, essi hanno perseverato nell'iniziativa
essendo convinti che eventuali imprecisioni nella redazione del
quesito (derivanti non dalla imprecisione dei promotori, bensì dallo
stato caotico in cui versa la legislazione in materia) non possono
pregiudicare la possibilità di svolgimento del referendum.
Richiamano in proposito le sentenze nn. 63 del 1990 e 32 del 1993 di
questa Corte, le quali hanno statuito, l'una, che "alcune
imperfezioni risultano inevitabili in "subiecta materia" e sono
comuni peraltro .. agli ordinari procedimenti di normazione",
l'altra, che gli incovenienti derivanti dalla normativa di risulta
non possono condurre all'inammissibilità del quesito ogni qualvolta
il quesito sia riconducibile ad una matrice razionalmente unitaria.
La riformulazione semplificatrice del quesito ad opera dell'Ufficio
centrale per il referendum non ha modificato, a loro avviso, in
nessun aspetto la ratio oggettiva del quesito originario, che risulta
chiaro anche in ordine alle conseguenze dell'effetto abrogativo. E
quanto alla completezza, essi osservano che, se nella difficile
costruzione del quesito fossero rimaste escluse alcune marginali
estensioni della disciplina ad ulteriori categorie di lavoratori,
queste sarebbero indissolubilmente legate alle sorti della disciplina
generale dell'istituto. Eventuali lacune della normativa residua
potranno essere riparate dal Parlamento, in conformità dell'obbligo
di cooperazione col risultato referendario e nei limiti del divieto
di formale o sostanziale ripristino delle norme abrogate dalla
volontà popolare.
5. - Ad integrazione della difesa scritta, nella camera di
consiglio del 9 gennaio 1994 sono stati uditi, per i promotori del
referendum, gli avvocati Marco Papaleoni e Beniamino Caravita di
Toritto. Considerato in diritto
1. - Oggetto della richiesta di referendum abrogativo in esame sono
trentacinque disposizioni di legge estrapolate da un intricato corpo
normativo che si è venuto formando tra il 1968 e il 1994. La
lunghezza e l'estrema complessità del quesito - rilevate dagli
stessi promotori e dalla Corte di cassazione nell'ordinanza di
correzione e integrazione del 9 dicembre 1994 - e inoltre la
riproduzione di alcune disposizioni (art. 3, comma 1, della legge n.
223 del 1991, art. 7, comma 6-ter, del d.l. n. 148 del 1993, art. 1,
comma 7, del d.l. n. 299 del 1994) tralasciando, senza alcuna
giustificazione, parti dei testi rispettivi, rendono difficile
l'apprendimento del fine intrinseco della proposta, al quale va
riferito il controllo di chiarezza, omogeneità e coerenza da parte
di questa Corte. Per individuarlo compiutamente occorre mettere in
relazione le norme abrogande della legge 23 luglio 1991, n. 223, che
hanno radicalmente innovato la disciplina dell'intervento
straordinario di integrazione salariale (art. 1, commi 1, 2 e 3,
quest'ultimo come sostituito dell'art. 1, comma 4, del d.l. 16 maggio
1994, n. 299, art. 2, art. 3, commi 1 e 2, art. 12), con le norme
della medesima legge - non incluse nell'oggetto del referendum -
afferenti al nuovo istituto della mobilità dei lavoratori (artt. da
4 a 9, da 16 a 20, 24). Da questa considerazione complessiva si
argomenta che la ratio dell'effetto ablatorio (cfr. sentenza n. 29
del 1987) è la liberalizzazione dei licenziamenti per riduzione del
personale in ordine all' an del provvedimento, con totale
sostituzione dell'indennità di mobilità al trattamento di
integrazione salariale. In tutti i casi di eccedenza del personale -
senza più distinguere tra eccedenza temporanea, potenzialmente
riassorbibile con appropriati programmi di ristrutturazione o
riconversione aziendale (art. 1), ed eccedenza strutturale (artt. 4 e
24) - diverrebbe applicabile l'art. 24, che assoggetta il
licenziamento soltanto ai vincoli della procedura di mobilità.
Che questo sia l'obiettivo del referendum è confermato
dall'istanza dei promotori, accolta dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, di espunzione dal quesito
originario dei commi 3, 4-bis e 4-ter dell'art. 3 della legge n.
223, in quanto estranei all'istituto dell'integrazione salariale
straordinaria e concernenti, invece, la concessione del trattamento
di mobilità ai lavoratori licenziati per cessazione di attività
dell'impresa a causa di fallimento o di assoggettamento ad altre procedure concorsuali.
2. - Ora è vero che l'istituto della mobilità non è parte della
disciplina dell'integrazione salariale straordinaria, essendo
compresi nel suo ambito normativo anche i casi di licenziamento per
riduzione del personale effettuato senza una fase preventiva di
sospensione dei lavoratori assistita dalla Cassa integrazione
guadagni, onde l'eliminazione di questa non comporta l'abrogazione
formale di quello. Ma l'intervento straordinario della Cassa è così
compenetrato con la disciplina del mercato del lavoro che la sua
abrogazione determinerebbe l'inapplicabilità di una serie di altri
istituti, primo fra i quali proprio l'istituto della mobilità, del
quale i promotori si preoccupano ripetutamente di affermare
l'estraneità alla volontà referendaria di abrogazione.
Invero, mentre la procedura per la dichiarazione di mobilità ha
un campo di applicazione più ampio, la concessione dell'indennità
di mobilità è ristretta dall'art. 16 della legge n. 223 (richiamato
e integrato dall'art. 24, comma 3, come sostituito dall'art. 8, comma
1, del d.l. n. 148 del 1993) ai lavoratori licenziati da imprese
"rientranti nel campo di applicazione della disciplina
dell'intervento straordinario di integrazione salariale", al cui
ammontare l'indennità è commisurata dall'art. 7, commi 1 e 3, della
legge medesima. Il trattamento di mobilità è innestato sul
precedente trattamento integrato, ne è la continuazione a titolo di
trattamento speciale di disoccupazione. Se viene meno la matrice,
vengono meno necessariamente le condizioni di operatività del nuovo
istituto.
Ma la soppressione della Cassa integrazione guadagni straordinaria
si ripercuoterebbe, con effetti paralizzanti, anche sulla procedura
per la dichiarazione di mobilità, applicabile, in virtù del rinvio
all'art. 4, commi da 2 a 12, disposto dall'art. 24, indipendentemente
dalla condizione che il licenziamento sia stato preceduto da un
preventivo periodo di sospensione dei lavoratori. La procedura non
potrebbe svolgere una delle sue funzioni qualificanti, che è quella
di promuovere un esame congiunto, da parte del datore di lavoro e
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, della possibilità di
ricorso a misure alternative, quali il passaggio a rapporti di lavoro
a tempo parziale e i contratti di solidarietà. Tali misure sono
inscindibilmente legate all'intervento straordinario di integrazione
salariale: la prima come a suo presupposto di applicabilità, essendo
incentivata dall'art. 19 in favore dei lavoratori dipendenti da
imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell'intervento (ridotti a
dodici, fino al 31 dicembre 1995, dall'art. 5, comma 9, del d.l. n.
148 del 1993); la seconda come a una condizione sine qua non di
attuabilità. Senza la condizione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, concesso dall'art. 1 del d.l. 30 ottobre
1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
richiamato dagli artt. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e 5,
comma 1, del d.l. n. 148 del 1993 (dei quali non è chiesta
l'abrogazione), è praticamente esclusa la possibilità di
stipulazione dei contratti di solidarietà previsti dall'art. 2 del
decreto medesimo.
Si aggiunga che l'inapplicabilità del trattamento di mobilità
priverebbe i lavoratori licenziati anche della facilitazione di
rientro nel mercato del lavoro prevista dall'art. 20 della legge n.
223 del 1991 nella forma dei contratti di reinserimento.
3. - La mancata richiesta di abrogazione delle disposizioni -
dettate nel medesimo contesto normativo di quelle di cui si vuole la
soppressione - che subordinano il trattamento di mobilità dei
lavoratori licenziati all'inclusione dell'impresa nel campo di
applicazione dell'integrazione salariale straordinaria, o subordinano
la fruizione di altri benefici a un previo periodo di godimento
dell'integrazione, crea una contraddizione con la ratio dell'effetto
abolitivo del referendum. L'elettore non è chiamato a scegliere,
come dicono i promotori, tra la conservazione della Cassa
integrazione guadagni straordinaria e la sua soppressione fermo
restando, però, il trattamento speciale di mobilità, previsto dagli
artt. 7 e 16 della legge n. 223 del 1991, fino a quando il
legislatore non avrà provveduto a riordinare con criteri di
uniformità le prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione al fine della "generalizzazione di un dignitoso
trattamento quale proiezione di un moderno sistema di sicurezza
sociale". In realtà l'alternativa referendaria si pone tra la
conservazione dell'istituto dell'intervento straordinario della Cassa
e le tutele che, in caso di licenziamento, lo presuppongono, o la
liberalizzazione dei licenziamenti per ragioni economiche con
eliminazione anche dell'ammortizzatore delle loro conseguenze sociali
costituito dal trattamento di mobilità, lasciando in ogni caso ai
lavoratori licenziati soltanto il soccorso del trattamento ordinario
di disoccupazione, che gli stessi promotori riconoscono "inficiato da
una persistente, vistosa discrepanza con il trattamento di
integrazione salariale".
Ne risulta, secondo i criteri di giudizio fissati da questa Corte,
una mancanza di chiarezza del quesito (sentenze nn. 27 del 1981 e 36
del 1993), che impedisce nell'elettore la piena consapevolezza del
significato del voto o ne coarta la possibilità di scelta per il
vincolo di unicità della risposta (sentenza n. 29 del 1981).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione parziale, nei termini indicati in epigrafe, della legge
5 novembre 1968, n. 1115, della legge 8 agosto 1972, n. 464, del
decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, convertito nella legge 29 marzo
1976, n. 62, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito
nella legge 8 agosto 1977, n. 501, del decreto-legge 30 marzo 1978,
n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215, della legge 5
agosto 1981, n. 416, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366,
convertito nella legge 3 novembre 1987, n. 452, della legge 23 luglio
1991, n. 223, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 236, e del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 9 dicembre 1994,
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte