Corte costituzionale

Ordinanza n. 6/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/01/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità dell'art. 286-bis, comma 1, del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1995

dal pretore di Modica - sezione distaccata di Ispica nel procedimento

penale a carico di Giliberto Salvatore ed altro, iscritta al n. 314

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Modica - sezione distaccata di Ispica,

chiamato a provvedere "sulla richiesta attivata", ai sensi dell'art.

286-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dal servizio

sanitario della casa circondariale ove trovasi ristretta persona in

stato di custodia cautelare, ha sollevato, in riferimento agli artt.

2, 3, 13, 25, secondo comma, e 32 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del medesimo art. 286-bis, comma 1, del

codice di procedura penale;

che a tal proposito il giudice a quo, dopo aver ripercorso i vari

passaggi che hanno contrassegnato la giurisprudenza di questa Corte

in merito ai malati di AIDS ed alla relativa detenzione carceraria e

analizzate talune contraddizioni che starebbero al fondo della

disciplina generale dettata dall'art. 275, comma 4, del codice di

procedura penale, ha rilevato che, anche dopo la sentenza n. 439 del

1995, permarrebbe nel sistema un non giusti-ficabile trattamento

differenziato nei confronti dei malati di AIDS che si compone

soltanto ove ricorra il presupposto delle esigenze cautelari di

eccezionale rilevanza; un presupposto, questo, che - osserva il

rimettente - non consentirebbe di determinare i casi in cui si possa

con certezza e univocamente ritenere sussistente l'eccezionalità e i

casi in cui questa possa in modo altrettanto certo e univoco

ritenersi insussistente, così da generare la possibilità di

soluzioni diverse in casi simili e, quindi, di trattamenti

differenziati, anche in presenza di uguali situazioni di fatto;

che alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte,

pertanto, l'incompatibilità assoluta mantenuta a priori, in via

residuale, dalla norma impugnata per i malati di AIDS nei confronti

dei quali non sussistono le esigenze cautelari di eccezionale

rilevanza, contrasterebbe, a parere del giudice rimettente:

a) con l'art. 2 della Costituzione, in quanto viene esposta a

pericolo la salute e la sicurezza collettiva anche in assenza di un

effettivo, corrispondente pericolo per la salute dell'imputato e

degli altri detenuti;

b) con l'art. 3 della Costituzione, giacché la norma, pur

essendo prevista per ammalati di AIDS che si trovino in identiche

situazioni, può essere derogata, per alcuni di essi, sulla scorta di

un elemento differenziatore che, essendo sostanzialmente lasciato a

un giudizio non collegato a parametri univoci, comporta la

possibilità di trattamenti differenziati in presenza di situazioni

uguali;

c) con gli artt. 13 e 25, secondo comma, della Costituzione, in

quanto l'impossibilità di adottare criteri univoci per individuare

l'elemento (le eccezionali esigenze cautelari) dal quale scaturisce

il trattamento differenziato e, quindi, la restrizione della libertà

personale, determina violazione del principio di tassatività;

d) con l'art. 32 della Costituzione, giacché la scarcerazione

sine die a prescindere da effettive esigenze terapeutiche di persone

nei confronti delle quali è ritenuta necessaria la custodia in

carcere, espone a rischio la salute e la sicurezza sociale, perfino

in mancanza di pari o prevalente valore costituzionale;

e) con gli artt. 2 e 32 della Costituzione, in quanto la norma

subordina le esigenze di tutela della collettività a una situazione

di emergenza custodiale determinata dalla mancata attuazione della

legge in tema di presidi e strutture atti a salvaguardare la salute

dei soggetti affetti da AIDS e dei detenuti con essi conviventi,

così ingiustamente sacrificando la sicurezza e la salute dei

cittadini alla inerzia della pubblica amministrazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, chiamata più volte a pronunciarsi

sul tema dei malati di AIDS e della relativa detenzione carceraria ha

nelle diverse occasioni sottolineato gli aspetti di drammatica

peculiarità che contrassegnano una siffatta problematica al punto da

far ritenere in sé non irragionevole la predisposizione di

specifiche norme volte a comporre, bilanciandoli, i diversi valori

coinvolti; puntualizzando, con specifico riferimento alla

disposizione oggetto di impugnativa, come nei confronti di malati di

AIDS risultassero comunque adottabili "tutte le misure diverse dalla

custodia in carcere e, quindi, anche quella custodiale degli arresti

domiciliari, con l'aggiunta delle prescrizioni e cautele che le

esigenze del singolo caso possono consigliare" (v. ordinanza n. 300

del 1994);

che con la sentenza n. 439 del 1995, pure richiamata dal giudice

a quo, questa Corte ha avuto modo di stabilire che anche nei

confronti degli ammalati di AIDS dovesse "operare, pur con i

temperamenti resi necessari dalla peculiarità del morbo, la generale

regola che consente, anche nel caso di malattie altrettanto gravi,

l'adozione della misura carceraria, allorché esigenze cautelari di

eccezionale rilevanza facciano ritenere inadeguata qualsiasi altra

misura", così determinando una sostanziale omologazione di

trattamento cautelare e un adeguato soddisfacimento della intera

gamma dei pericula libertatis che dissolvono alla radice le censure

che il rimettente ha inteso riproporre;

che l'insistito richiamo ad una pretesa impossibilità di

determinare con certezza i casi in cui sussistono esigenze cautelari

di eccezionale rilevanza si rivela argomento del tutto privo di

consistenza, dal momento che il parametro normativo sulla cui base il

giudice è chiamato ad operare le determinazioni del caso concreto

risulta enunciato in termini più che congrui, in linea, d'altra

parte, con le formulazioni necessariamente elastiche che individuano

sul piano definitorio la natura e la sussistenza delle stesse

esigenze cautelari;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 286-bis, comma 1, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo

comma, e 32 della Costituzione, dal pretore di Modica - sezione

distaccata di Ispica, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte