Sentenza n. 6/2000
Altra decisione · depositata il 12/01/2000 · relatore Massimo Vari
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 5,
lettera b); 9, comma 6; 18, comma 6; 19, commi 1 e 5; 20, comma 4;
23, comma 3; 26, comma 4, della legge della Regione Siciliana
approvata il 14 agosto 1997, recante "Norme per la protezione, la
tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione
del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e
forestale", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione Siciliana, notificato il 22 agosto 1997, depositato in
cancelleria il 1 settembre 1997 ed iscritto al n. 56 del registro
ricorsi 1997.
Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore
Massimo Vari;
Udito l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto
questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni del
disegno di legge n. 456-122-373-379-393-411-431 dal titolo "Norme per
la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per
la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il
settore agricolo e forestale", approvato dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 14 agosto 1997.
2. - Prospettando violazione dell'art. 14 dello statuto della
Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, a causa del contrasto delle disposizioni censurate con
varie norme della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio) suscettibili di vincolare anche il legislatore siciliano,
formano, in particolare, oggetto di denuncia:
l'art. 4, comma 5, lettera b), che, nel disporre che le
ripartizioni faunistico-venatorie possano avvalersi per
l'abbattimento della fauna ritenuta lesiva per l'ambiente anche di
guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientalistiche
senza che si preveda il possesso, da parte delle stesse, della
licenza venatoria, contrasterebbe con l'art. 19, commi 2 e 3, della
legge n. 157 del 1992 ed altresì con l'art. 97 della Costituzione;
l'art. 18, comma 6, il quale protrae per mezz'ora dopo il
tramonto l'esercizio della caccia, in violazione dell'art. 18, comma
7, della legge n. 157 del 1992;
l'art. 19, comma 1, che, nel prevedere che l'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste stabilisce i periodi di attività
venatoria sentito il comitato regionale faunistico-venatorio,
anziché l'Istituto nazionale per la fauna selvatica previsto dalla
legge n. 157 del 1992, colliderebbe non solo con l'art. 18, comma 2,
della predetta legge n. 157 del 1992, ma anche con l'art. 97 della
Costituzione;
l'art. 19, comma 5, che, nel disciplinare la caccia al coniglio
selvatico nell'isola di Pantelleria, si porrebbe in contrasto
anch'esso non solo con gli artt. 18, comma 1, e 19 della legge n. 157
del 1992, ma anche con l'art. 97 della Costituzione;
l'art. 20, comma 4, che consente l'uso del furetto quale mezzo di
caccia, in violazione dell'art. 13, comma 5, della legge n. 157 del
1992 e con interferenza nel campo penale;
l'art. 23, comma 3, relativo alla composizione del comitato di
gestione degli ambiti territoriali di caccia, in quanto elusivo
dell'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, nonché
contrastante con l'art. 3 della Costituzione;
l'art. 26, comma 4, che consente la caccia anche di specie non
incluse nell'elenco di quelle cacciabili, in contrasto con gli artt.
2, 16, comma 4, 18 e 30 della legge n. 157 del 1992, nonché con
l'art. 97 della Costituzione, con interferenza della disciplina
regionale in materia penale.
Viene denunciato, infine, l'art. 9, comma 6, nella parte in cui,
violando l'art. 12 dello statuto speciale, attribuisce all'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste il compito di emanare un
regolamento di attuazione relativo all'istituzione dell'Osservatorio
faunistico siciliano.
3. - Con memoria del 2 settembre 1999, depositata in prossimità
dell'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto
che, in ordine al giudizio in epigrafe, venga dichiarata cessata la
materia del contendere, in conseguenza della promulgazione parziale
da parte del Presidente della Regione Siciliana del provvedimento
legislativo oggetto del giudizio (cfr. Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 47 del 2 settembre 1997), con omissione delle
disposizioni denunciate di incostituzionalità. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso in epigrafe, il Commissario dello Stato per la
Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità
costituzionale di molteplici disposizioni del disegno di legge n.
456-122-373-379-393-411-431 dal titolo "Norme per la protezione, la
tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione
del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e
forestale" approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 14 agosto 1997.
Lamentando la violazione dell'art. 14 dello statuto speciale della
Regione, a causa del contrasto delle disposizioni censurate con varie
norme della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio) suscettibili di vincolare anche il legislatore siciliano
vengono denunciati, in particolare:
l'art. 4, comma 5, lettera b), per violazione dell'art. 19, commi
2 e 3, della legge n. 157 del 1992, oltre che dell'art. 97 della
Costituzione;
l'art. 18, comma 6, per violazione dell'art. 18, comma 7, della
legge n. 157 del 1992;
l'art. 19, comma 1, per violazione dell'art. 18, comma 2, della
legge n. 157 del 1992, oltre che dell'art. 97 della Costituzione;
l'art. 19, comma 5, per violazione degli artt. 18, comma 1, e 19
della legge n. 157 del 1992, oltre che dell'art. 97 della
Costituzione;
l'art. 20, comma 4, per violazione dell'art. 13, comma 5, della
legge n. 157 del 1992, nonché per interferenza in materia penale;
l'art. 23, comma 3, per violazione dell'art. 14, comma 10, della
legge n. 157 del 1992, nonché dell'art. 3 della Costituzione;
l'art. 26, comma 4, per violazione degli artt. 2, 16, comma 4, 18
e 30 della legge n. 157 del 1992, oltre che dell'art. 97 della
Costituzione, nonché per interferenza in materia penale.
Viene denunciato, infine, l'art. 9, comma 6, limitatamente
all'inciso "ed il regolamento di attuazione" per violazione dell'art.
12 dello statuto speciale.
2. - Come già accennato nelle premesse in fatto, la deliberazione
legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del
Commissario dello Stato ha formato oggetto di promulgazione da parte
del Presidente della Regione Siciliana, con omissione di tutte le
disposizioni impugnate, divenendo la legge 1 settembre 1997, n. 33
(in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 47 del 2 settembre
1997).
Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, sentenza n. 350 del 1999), va dichiarata cessata la
materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte