Sentenza n. 60/1958
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/11/1958 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 21 marzo 1958, recante "proroga
delle agevolazioni fiscali di cui alla legge regionale 9 aprile 1954,
n. 10, concernente l'incremento delle attrezzature turistiche,
climatiche e termali della Regione", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 27
marzo 1958, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il
4 aprile 1958 ed iscritto al n. 4 del Registro ricorsi 1958.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1958 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il
ricorrente, e l'avv. Salvatore Orlando Cascio, per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 27 marzo 1958 al Presidente della Regione
siciliana e depositato nella cancelleria di questa Corte il 4 aprile
1958, il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha
impugnato la legge regionale recante "proroga delle agevolazioni
fiscali di cui alla legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, concernente
l'incremento delle attrezzature turistiche, climatiche e termali nella
Regione", approvata dall'Assemblea siciliana il 21 marzo 1958 e
comunicata al Commissario dello Stato presso la Regione il 22 marzo
1958. La citata legge è stata promulgata (12 maggio 1958) e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 30 del 14 maggio
1958, in pendenza del presente giudizio.
Del deposito del ricorso nella cancelleria di questa Corte è stata
data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 26
aprile 1958 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22
del 16 aprile 1958.
Nel ricorso il Commissario dello Stato - difeso dall'Avvocatura
dello Stato - premette che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della
Corte costituzionale, la Regione può disporre legittimamente
agevolazioni fiscali soltanto nel caso che esse trovino rispondenza in
un tipo di esenzione contemplata da una legge statale in quel
particolare settore.
Nella specie, invece, la Regione avrebbe esorbitato dai cennati
limiti, non prevedendo la legislazione nazionale agevolazioni
tributarie a favore delle attrezzature, opere ed iniziative elencate
nella legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, prorogata con la legge
approvata il 21 marzo 1958.
Il Commissario dello Stato rileva poi che la esistenza nella
legislazione nazionale di identiche agevolazioni a favore di altri
settori di attività, come quelle industriali vere e proprie, previste
da leggi particolari (D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla
industrializzazione del Mezzogiorno e delle Isole e leggi successive)
non implicherebbe che la Regione potesse legittimamente estendere tali
agevolazioni ad altro oggetto, attività o categoria di contribuenti
non contemplati dalla legislazione statale.
Lo stesso Commissario dello Stato adduce, infine, la censurabilità
della formula adottata negli artt. 1 e 2 della legge n. 10 del 1954 per
indicare l'attività che si intende incoraggiare: "iniziative, opere
ed impianti con finalità turistiche, climatiche e termali, comprese
funivie, attrezzature sciistiche, piscine, alberghi diurni,
stabilimenti balneari con carattere permanente, o che provvedano alla
costruzione di nuovi alberghi o di qualunque nuovo impianto a carattere
ricettivo" (art. 1); nonché la facoltà di rilevare impianti allo
scopo di ampliarli e trasformarli a fini turistici (art. 2).
La genericità di siffatta formula potrebbe dar luogo ad incertezze
nella determinazione delle attività da ammettere ai benefici concessi
dalla legge con conseguente possibilità di evasioni fiscali.
Concludendo, chiede la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della ripetuta legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 21 marzo 1958.
Con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 23 aprile
1958 si è costituito in giudizio il Presidente della Giunta regionale
siciliana, rappresentato e difeso, con procura speciale per notaio Di
Giovanni Vito del 17 aprile 1958, dal prof. avv. Salvatore Orlando
Cascio, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Oreste Tommasini,
16, presso l'avv. Giuseppe Bartoli.
La difesa della Regione eccepisce preliminarmente
l'inammissibilità del ricorso. Secondo la difesa, con l'impugnazione
della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 21 marzo 1958, che si limita a prorogare i termini indicati negli
artt. 7 e 8 della legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, non è
possibile censurare questa ultima, in via principale, per
illegittimità costituzionale. La legge di proroga può essere
censurata, in via principale, soltanto per eventuali vizi di
illegittimità che attengano alla concessione della proroga.
Altrimenti si verrebbe ad ammettere un giudizio di legittimità
costituzionale, in via principale, al di fuori dei termini consentiti
dalle leggi in vigore (art. 28 dello Statuto della Regione siciliana e
art. 127 della Costituzione), termini che, attenendo alla certezza del
diritto, devono essere rigorosamente osservati.
Nel merito si sostiene che la potestà della Regione siciliana di
disporre agevolazioni fiscali non può essere rigorosamente subordinata
alla circostanza che tali agevolazioni "trovino rispondenza in un tipo
di esenzione contemplato da una legge statale nel particolare settore
considerato". Tale rigorosa limitazione può essere giustificata,
quando si discute della generica potestà tributaria della Regione
(potestà di imporre i tributi per provvedere al fabbisogno finanziario
regionale, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto siciliano), ma non nelle
ipotesi in cui la Regione si avvale della sua potestà tributaria come
strumento per il più facile conseguimento dei suoi fini istituzionali,
segnati dalla elencazione delle materie di competenza esclusiva,
contenuta nell'art. 14 del suo Statuto. In dette ipotesi - tra le
quali vi è appunto quella dell'incremento turistico (lettera n, art.
14) - la potestà tributaria deve essere ritenuta più ampia della
normale potestà tributaria, diretta a procacciare alla Regione il suo
fabbisogno.
D'altra parte le agevolazioni concesse dalla legge regionale
trovano rispondenza in analoghi tipi di esenzione contemplati da leggi
statali, come quelle disposte per l'industrializzazione del Mezzogiorno
ricordate dallo stesso Commissario e dalla recente legge 29 luglio
1957, n. 634 (art. 38).
La tesi, poi, secondo la quale alla Regione non sarebbe consentito
neppure estendere ad una industria diversa un tipo di agevolazione
previsto nella legislazione statale per altra industria, anche
similare, "importerebbe praticamente la soppressione della potestà
normativa della Regione, non vedendosi quando e come quella potestà
possa essere usata con la tesi restrittiva di cui sopra".
Soggiunge infine la Regione che non sussiste la genericità di
dizione, che il Commissario dello Stato ha creduto di riscontrare
nell'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1954, atteso che
quell'articolo precisa nettamente gli scopi ("finalità turistiche")
che debbono essere perseguiti dalle società ammesse ai benefici
fiscali, E conclude chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e,
cumunque, il rigetto del ricorso.
Nel termine stabilito dall'art. 10 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'Avvocatura dello Stato,
nell'interesse del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ha
depositato una memoria illustrativa (6 ottobre 1958) nella quale
contesta innanzitutto la dedotta inammissibilità del ricorso.
Rileva in proposito che ogni provvedimento legislativo ha una sua
individualità giuridica ed un suo contenuto normativa, che non si
confonde con un provvedimento legislativo precedente dal quale prende
origine e nel quale trova la sua causale; che i termini per la
impugnativa iniziano il decorso dalla data di pubblicazione o di
comunicazione di ciascuna legge emanata, nulla importando che la legge
contro la quale si propone reclamo contenga soltanto disposizioni di
proroga delle norme di una altra legge; che non esiste nel nostro
ordinamento costituzionale un principio che garantisca la certezza del
diritto, nel senso che i principi normativa di una legge non possono
essere modificati a seguito della impugnativa di un provvedimento
legislativo successivo a quello che, dapprima, li ha stabiliti e che
abbia per scopo, appunto, di riaffermare tali principi per un ulteriore
periodo di tempo, che la certezza del diritto riguarda ogni singola
legge ed è garantita dalla esistenza di un termine perentorio per il
ricorso, in via principale, contro la legge medesima.
A conforto di siffatte affermazioni, l'Avvocatura dello Stato
invoca la sentenza di questa Corte n. 44 del 7 marzo 1957. E
argomentando da tale decisione aggiunge: "se è ammissibile
l'impugnativa di una legge interpretativa di un'altra precedente e,
cioè, se è vero che si può impugnare una legge che non fa che
chiarire il contenuto di un certo provvedimento legislativo, che rimane
fermo in tutti i suoi elementi (e, quindi, anche in quello riguardante
la sua efficacia nel tempo), a fortiori devesi ritenere pienamente
ammissibile il ricorso per illegittimità costituzionale contro una
legge contenente disposizioni di proroga di un'altra che, altrimenti,
avrebbe esaurito tutti i propri effetti allo scadere di un termine in
essa fissato".
La difesa del Commissario dello Stato cita poi le sentenze di
questa Corte n. 9 del 17 gennaio 1957 e n. 42 del 1 marzo 1957 per
contestare l'affermazione che la potestà tributaria regionale, se
esercitata come mezzo strumentale per il più facile conseguimento dei
fini istituzionali indicati nell'art. 14 dello Statuto siciliano, si
deve ritenere più ampia della normale potestà tributaria diretta a
procacciare alla Regione il suo fabbisogno.
Nega che il Commissario dello Stato nel ricorso abbia ammesso che
dalle leggi sulla industrializzazione del Mezzogiorno e delle Isole
siano prevedute agevolazioni fiscali per la costituzione di società
aventi ad oggetto attività turistiche ed alberghiere. Al contrario,
ha sottolineato che l'esistenza in tali leggi di agevolazioni a favore
di altri settori di attività quali quelle industriali vere e proprie,
non implica che la Regione possa legittimamente estendere tali
agevolazioni ad altro oggetto, attività, o categoria di contribuenti
non contemplati dalla legislazione statale.
La difesa della Regione ha depositato il 10 ottobre 1958 una
memoria dopo la scadenza del termine prescritto.
Nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1958 i difensori delle parti
hanno illustrato le deduzioni già presentate. Considerato in diritto :
La difesa della Regione siciliana eccepisce la improcedibilità del
ricorso, assumendo che, decorsi i termini prescritti dall'art. 29,
secondo comma, dello Statuto siciliano, la legge impugnata è stata
promulgata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione e che
essa quindi, divenuta perfetta, non è più soggetta ad impugnazione da
parte del Commissario della Stato, ai sensi dell'art. 27 del citato
Statuto.
Risulta dagli atti, che la legge approvata dall'Assemblea regionale
il 21 marzo 1958 venne impugnata dal Commissario dello Stato il 27
marzo e che la Regione, nonostante il gravame, promulgò la legge il 12
maggio successivo e la pubblicò nella Gazzetta Ufficiale della Regione
n. 30 del 14 maggio 1958.
La eccezione non è fondata.
Questa Corte, con la sentenza n. 9 dell'11 marzo 1958, ha esaminato
e deciso la cennata questione di improcedibilità, ritenendo che il
termine di trenta giorni oltre il quale, ai sensi del secondo comma
dell'art. 29 dello Statuto siciliano, le leggi sono promulgate ed
immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione, crea
non già un obbligo di promulgazione immediata, ma soltanto la facoltà
per la Regione di procedere alla promulgazione e pubblicazione della
legge anche in pendenza di ricorso per illegittimità costituzionale.
Il fondamento e i limiti di questa facoltà sono tali da escludere che
essa possa influire, allorché sia stata esercitata, sullo svolgimento
del processo costituzionale e sulla relativa decisione. Pertanto,
anche se la legge regionale in oggetto possa ritenersi formalmente
perfetta come atto legislativo, l'esercizio della anzidetta facoltà di
promulgazione non impedisce che una dichiarazione di illegittimità
della Corte costituzionale ponga nel nulla la legge e travolga tutti
gli effetti che essa, medio tempore, possa avere prodotto con eventuali
conseguenti responsabilità.
La stessa Regione eccepisce, sempre in via pregiudiziale, la
inammissibilità del ricorso, rilevando che la legge impugnata, in
quanto diretta soltanto a prorogare i termini di efficacia di una
precedente legge non impugnata, può essere censurata, in via
principale, per illegittimità costituzionale soltanto per eventuali
vizi attinenti alla concessione della proroga; altrimenti si
consentirebbe un giudizio di legittimità costituzionale oltre i
termini stabiliti dalla legge (artt. 28 Statuto siciliano e 127 della
Costituzione).
Anche questa eccezione è infondata.
L'atto legislativo, che protrae nel tempo l'efficacia di una legge
anteriore, è una nuova legge non soltanto con riferimento al termine
ma anche al contenuto normativo, pure se identico al contenuto della
legge precedente, sostanzialmente da esso richiamato per relationem.
La concessione dell'esenzione da determinate imposte per un nuovo
periodo di tempo costituisce un evento produttivo di effetti nuovi
modificativi del regolamento dei rapporti, nella sfera del diritto.
Onde la censura d'incostituzionalità delle disposizioni temporali di
applicazione dei benefici fiscali si estende logicamente anche al
contenuto delle norme, che quei benefici consentono per un periodo
successivo e senza le quali non si potrebbe usufruire delle dette
agevolazioni.
Dal principio che la legge di proroga ha contenuto ed effetti
autonomi discende inoltre, che dalle emanazione di ogni legge di
proroga deriva un potere autonomo di impugnazione.
Se pertanto una legge temporanea, pur essendo costituzionalmente
illegittima, non fu, a suo tempo, impugnata per qualsiasi ragione, ciò
non preclude il potere del Commissario dello Stato di impugnare le
norme delle quali la successiva legge ha protratta nel tempo
l'efficacia. Il vizio di costituzionalità della legge prorogata si
ripresenta, autonomamente, nel contenuto normativo della legge di
proroga. In proposito è a ricordare che questa Corte, con sentenza n.
44 del 7 marzo 1957, ha ritenuto sempre possibile il giudizio di
legittimità costituzionale di una legge regionale che contenga
interpretazione autentica di norme precedenti di cui sia stata esclusa
la illegittimità costituzionale. Ora se è stata ammessa la
impugnazione di una legge che chiarisce la portata di un precedente
provvedimento legislativo, a fortiori devesi ammettere il ricorso
contro una legge che proroga disposizioni che altrimenti avrebbero
perduto ogni efficacia. In entrambi i casi la ratio è la stessa:
accertare se le norme impugnate possano rientrare nella sfera
legislativa della Regione. È infine da rilevare che il termine del 31
dicembre 1957, stabilito nell'articolo primo della legge prorogata 9
aprile 1954, n. 10, era già scaduto, quando la legge di proroga, che
protraeva detto termine al 30 giugno 1964, venne pubblicata (Gazzetta
Ufficiale per la Regione siciliana n. 30 del 14 maggio 1958). Il che
fece cessare la continuità nel tempo di alcune norme della legge
prorogata, accentuando vieppiù l'autonomia del nuovo provvedimento
legislativo.
Passando al merito, occorre anzitutto precisare entro quali limiti
la Regione siciliana ha potestà normativa di disporre agevolazioni
fiscali.
Questa Corte con precedenti sentenze ha ritenuto che, ammesso nel
sistema tributario generale il principio delle esenzioni fiscali, non
può disconoscersi alla Regione siciliana il potere di emanare leggi di
esenzione da tributi erariali, purché le esenzioni concesse trovino
riscontro in un tipo contemplato dalle leggi statali e rispondano ad un
interesse regionale (sentenze n. 9 del 17 gennaio 1957; n. 58 del 13
aprile 1957; n. 113 del 28 giugno 1957; n. 117 del 1 luglio 1957 ed
altre del 1957).
Né a spostare detti limiti vale il rilievo della difesa della
Regione per cui la esigenza di una corrispondenza della esenzione
regionale ad un tipo di esenzione contemplata dalla legge statale non
ricorre, quando essa si avvale di detto potere per il miglior
conseguimento dei suoi fini istituzionali indicati nell'art. 14 dello
Statuto, che si riferisce a materie di competenza esclusiva, quale
l'incremento turistico (lett. n, art. 14). In tale caso la potestà
della Regione deve ritenersi più ampia di quella normale, perché non
diretta a procacciare alla Regione il suo fabbisogno.
La stessa tesi fu sostenuta dalla Regione siciliana in occasione
della impugnazione da parte del Commissario dello Stato della legge
regionale 31 gennaio 1957 con la quale, allo scopo "di soddisfare alle
particolari esigenze determinate dalla grave crisi creatasi in Sicilia
nel settore vinicolo e di incrementare il consumo dei prodotti
vinicoli", veniva sospesa la imposta di consumo sui vini, mosti ed uva
da vino e venivano stabilite particolari provvidenze in materia di
imposta generale sulla entrata per il commercio di detti prodotti.
Questa Corte con la sentenza n. 124 del 31 ottobre 1957 non ha
accolto tale tesi ed ha ritenuto, che la disposizione della lett. e
dell'art. 14 non può essere interpretata in senso finalistico, nel
senso, cioè, che la norma consentirebbe alla Regione l'esercizio della
potestà legislativa tributaria tutte le volte che essa fosse
giustificata dall'intento di raggiungere quei determinati scopi; e ciò
perché non è concepibile che, nell'ambito dello Stato sovrano, siano
stati concessi alla Regione poteri tanto più ampi da sfuggire ad una
ben definibile delimitazione, quale può essere offerta unicamente
dalla precisa identificazione della materia legislativa.
È necessario pertanto esaminare se le agevolazioni fiscali
disposte dalla legge impugnata trovano riscontro, nel quadro della
legislazione statale, in un tipo cui possa farsi riferimento.
Nella legislazione dello Stato un complesso di norme favorisce
l'incremento di attrezzature turistiche con particolare riguardo
all'industria alberghiera.
Lo Stato infatti accorda, sul piano nazionale, per la costruzione,
arredamento, ampliamento di alberghi, stabilimenti idro-termali o
balneari, rifugi alpini, locali ricettivi o impianti che costituiscono
coefficienti per l'incremento turistico, facilitazioni del credito
sotto forma di mutui e concede contributi scontabili presso istituti
finanziari (R. D. 16 settembre 1937, n. 1669, art. 1, primo comma;
legge 24 novembre 1941, n. 1506, art. 1, primo comma; D. L. 9 aprile
1948, n. 399, artt. 1 e 7).
Accorda inoltre alle industrie turistiche agevolazioni fiscali,
purché collegate con le su indicate facilitazioni a carattere
creditizio o contributivo e col vincolo alberghiero venticinquennale.
E precisamente stabilisce:
- l'applicazione dell'imposta unica di trascrizione ipotecaria
nella misura di L. 20 per la trascrizione del vincolo alberghiero
venticinquennale sugli edifici destinati ad uso di albergo, che abbiano
usufruito del contributo statale (R.D.L. 29 maggio 1946, n. 452, art.
16);
- l'esenzione venticinquennale della normale imposta fabbricati e
relative sovrimposte comunali e provinciali per la ricostruzione o
costruzione di alberghi, ecc. (R.D.L. 29 maggio 1946, n. 452, art. 12);
- l'applicazione ai mutui e alle obbligazioni della sezione
autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico di tutte
le disposizioni di legge e di regolamento concernenti gli istituti di
credito fondiario, anche per quanto riguarda i benefici e le
agevolazioni fiscali, nonché la riduzione dei diritti notarili (R.D.L.
12 giugno 1937, n. 1561, art.18);
- l'applicazione della tassa fissa di registro e ipotecaria agli
atti di cessione del contributo rateale direttamente corrisposto agli
aventi diritto, a favore di società e imprese incaricate della
esecuzione dei lavori di costruzione, ricostruzione, riparazione,
ampliamento ed arredamento relativi alle opere per le quali è stato
assegnato il contributo statale (D.P.R. 9 aprile 1948, n. 399, art. 7,
secondo comma);
- agevolazioni fiscali alle opere alberghiere e altre opere
d'interesse turistico per cui vengano concessi i contributi od i mutui,
ecc. (legge 29 luglio 1949, n. 481, art. 6; legge 28 giugno 1952, n.
677; legge 17 dicembre 1953, n. 935).
Infine particolari agevolazioni fiscali sono concesse per la
costruzione delle funivie (D.L. 23 febbraio 1919, n. 303; legge 26
giugno 1927, n. 1110; T.U. approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447,
artt. 39 e 156).
Nella specie non è invocabile la legge 14 dicembre 1947, n. 1598,
per l'industrializzazione del Mezzogiorno e delle Isole, perché le
esenzioni fiscali ivi disposte si riferiscono a "stabilimenti
industriali tecnicamente organizzati" e trovano applicazione anche nel
territorio dell'Isola.
La legge proroga 9 aprile 1954, n. 10, assoggetta alla imposta di
registro ed ipotecaria nella misura fissa:
1) gli atti che provvedano alla costituzione di società di
qualunque specie le quali svolgano la loro attività nella Regione, ivi
abbiano la loro sede sociale e che abbiano per oggetto iniziative,
opere ed impianti con finalità turistiche, climatiche o termali,
comprese funivie, attrezzature sciistiche, piscine, alberghi diurni,
stabilimenti balneari con carattere permanente, o che provvedano alla
costruzione di nuovi alberghi o di qualunque nuovo impianto a carattere
ricettizio (art. 1);
2) gli atti concernenti trasformazioni di società già esistenti e
gli atti concernenti aumenti di capitale da parte di società che
abbiano la loro sede in Sicilia, quando la trasformazione sociale o
l'aumento sono deliberati nel termine stabilito e abbiano finalità
turistiche (art. 2);
3) gli atti con i quali, nel periodo di tempo stabilito, da parte
di privati enti o società si provveda all'acquisto di aree od a
rilevare impianti allo scopo di ampliarli o trasformarli per finalità
turistiche (art. 3).
Estende inoltre agli alberghi e alle altre iniziative di cui
all'art. 1 le agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale
20 marzo 1950, n. 29, per lo sviluppo dell'industria in Sicilia:
esenzione imposta R. M. sui relativi redditi ed esenzione dalla imposta
speciale di cui al comma terzo dell'art. 1 D. L. L. 19 novembre 1944,
n. 384 (art. 7).
Le su indicate esenzioni della legge regionale sono concesse col
solo limite temporale per la stipulazione degli atti e per l'inizio e
completamente delle opere destinate ad incrementare le industrie
turistiche, e non presentano alcun rapporto con la concessione di
crediti ai costruttori; laddove le esenzioni previste nelle leggi
statali, come si è visto, sono connesse a particolari modalità
creditizie, alla concessione di contributi da parte dello Stato anche
scontabili e al vincolo alberghiero venticinquennale.
Pertanto, nella sfera delle leggi tributarie dello Stato, manca una
disposizione che contenga un tipo di esenzione cui possano riferirsi le
norme della legge prorogata per dedurne la legittimità costituzionale.
Ma la legge impugnata è costituzionalmente illegittima anche sotto
altro aspetto.
Secondo quanto ha stabilito questa Corte (sentenza n. 9 del 17
gennaio 1957), le leggi regionali in materia tributaria, avendo
carattere sussidiario, devono, per il necessario coordinamento tra la
finanza statale e quella regionale, rispettare non soltanto le leggi
costituzionali e i limiti territoriali, ma anche i limiti derivanti dai
principi e dagli interessi generali cui s'informano le leggi dello
Stato (art. 17, prima parte, Statuto siciliano).
Nel sistema della legislazione statale le leggi tributarie hanno
carattere di specificità; devono cioè, contenere la precisa
determinazione dell'oggetto colpito dal tributo e del soggetto passivo
del tributo medesimo. Lo stesso principio deve, con maggior rigore,
trovare applicazione per le esenzioni fiscali, le quali costituiscono
una eccezione alla regola, che impone il dovere di corrispondere quel
determinato tributo.
Ciò posto, alle esenzioni prevedute dalla legge impugnata manca il
requisito della specificità quanto all'oggetto, perché i benefici
fiscali sono accordati a qualsiasi attività ed anche a generiche
iniziative con finalità turistiche (art. 1); manca inoltre la
specificità quanto alle categorie che possono fruire delle
agevolazioni tributarie, perché le esenzioni e riduzioni delle imposte
sono accordate a società di qualunque specie, anche trasformate, a
enti e a privati la cui attività sia diretta ad incrementare,
comunque, le industrie turistiche (artt. 1, 2, 3).
Tale ampiezza e genericità è in contrasto con le su riportate
leggi dello Stato che, nella sfera del turismo, concedono esenzioni
oggettivamente e soggettivamente ben precisate. Il che esclude, per
altro verso, ogni possibilità di collegamento tra il tipo di esenzioni
fiscali disposte dalle leggi statali a favore delle industrie
turistiche e le esenzioni contenute nella legge regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della
Regione siciliana;
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 21 marzo 1958 e successivamente -
in pendenza del presente giudizio (ricorso proposto il 27 marzo 1958) -
promulgata il 12 maggio 1958, n. 16, e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione n. 30 del 14 maggio successivo, recante
"proroga delle agevolazioni fiscali di cui alla legge regionale 9
aprile 1954, n. 10, concernente l'incremento delle attrezzature
turistiche, climatiche e termali della Regione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte