Sentenza n. 60/1960
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/11/1960 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
- art. 6legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1952, nn. 3838 e 3839,
promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1959 dalla Corte di appello
di Roma nel procedimento civile vertente tra Sacchetti Beatrice e
l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al
n. 126 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 316 del 31 dicembre 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1960 la relazione del
Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi l'avv. Domenico Mario De Leva, per Sacchetti Beatrice, l'avv.
Guido Astuti, per l'Ente Maremma, e il sostituto avvocato generale
dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La signora Francesca Guglielmi in Sacchetti, proprietaria della
tenuta denominata "Farnesiana", dell'estensione complessiva di Ha.
3.443.84.94, sita in territorio di Allumiere e in territorio di
Tarquinia, per atto del notaio Pampersi di Civitavecchia in data 30
marzo 1945, divise la sua proprietà in quattro parti, donandone tre di
quasi uguale valore rispettivamente alle figlie Maria, Carolina e
Beatrice, e trattenendo per sé la parte restante.
La questione verte sulla quota donata alla figlia Beatrice
Sacchetti in Pagani Planca Incoronati, e precisamente sulla parte di
tale quota sita in territorio di Allumiere, la cui estensione, agli
effetti dell'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è
calcolata diversamente dalla signora Beatrice, da un lato, e dall'Ente
per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del
Fucino, dall'altro.
In data 21 dicembre 1951 l'Ente Maremma depositò i piani
particolareggiati di esproprio nei riguardi della Beatrice Sacchetti,
determinando la complessiva consistenza delle di lei proprietà di
Allumiere e di Tarquinia in Ha. 1096.12.33; e ciò attenendosi alle
risultanze catastali del vecchio catasto alla data del 15 novembre
1949, per cui, sommando la proprietà di Allumiere, che risultava
dell'estensione di Ha. 716.19.10, a quella di Tarquinia di Ha. 369.
17.40, si arrivava all'incirca alla superficie complessiva di Ha.
1096.12.33.
La signora Beatrice Sacchetti ricorse all'Ente Maremma per chiedere
la rettifica dell'errore materiale di tale computo, adducendo che
l'estensione complessiva delle sue proprietà era di Ha. 898.04.12 e
non di Ha. 1096.12.33, quale era indicata nei piani di esproprio,
giacché l'estesione della proprietà di Allumiere ammontava soltanto
ad Ha. 498.70.18 e non ad Ha. 716.19.10.
In seguito a questo reclamo l'Ente Maremma attribuì i due cento
ettari di differenza alle sorelle di Beatrice, Maria e Carolina
Sacchetti, formulando, nei riguardi di esse, due suppletlvi piani di
esproprio, contro i quali però le suddette Maria e Carolina produssero
ricorso all'Ente il quale, riconoscendone la fondatezza, ritornò in
definitiva ai primitivi piani di esproprio in riguardo alla Beatrice
Sacchetti, ritenendola proprietaria anche dei suddetti duecento ettari,
talché predispose l'esproprio calcolando la superficie complessiva
delle di lei proprietà in Ha. 1096.12.33 e non in Ha. 898.04.12.
Sulla base di questo secondo dato vennero emanati nei riguardi della
Beatrice Sacchetti i due decreti presidenziali di scorporo nn. 3838 e
3839 del 27 dicembre 1952.
Con atto di citazione del 19 novembre 1953 la signora Beatrice
Sacchetti chiamò in giudizio davanti al Tribunale di Roma l'Ente
Maremma per sentire dichiarare che i decreti presidenziali nn. 3838 e
3839 avevano erroneamente determinato la superficie espropriabile in
Ha. 1096.12.33, in quanto i terreni donati dalla madre a Beatrice per
il territorio di Allumiere, erano della estensione non di Ha.
716.19.10, ma di Ha. 498.70.18, secondo quanto risultava dall'atto di
donazione del 1945, dal reclamo presentato dalla madre di Beatrice il
12 marzo 1949 e dal nuovo catasto di Alluomiere entrato in attivazione
il 1 dicembre 1952, prima cioè dell'emanazione dei decreti
presidenziali di esproprio.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 18 marzo - 13 maggio 1955,
risolse in via incidentale la questione di legittimità costituzionale
dei decreti di scorporo negando che essi avevano esorbitato dalla legge
di delega. Osservò il Tribunale che l'Ente aveva giustamente tenuto
conto dei dati di superficie del vecchio catasto di Allumiere, vigente
alla data del 15 novembre 1949, e che, non avendo la marchesa Beatrice
Sacchetti presentato ricorso contro i piani di esproprio ai sensi
dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la sua domanda doveva
essere respinta.
Contro tale sentenza la signora Beatrice Sacchetti interpose
appello avanti alla Corte di appello di Roma, chiedendo in via
principale il risarcimento dei danni che assumeva provocatile dal
comportamento dell'Ente Maremma, ed in via subordinata la dichiarazione
di illegittimità costituzionale dei decreti presidenziali di
esproprio.
Accogliendo la domanda subordinata, la Corte di appello, con
ordinanza del 24 ottobre 1959, ha dichiarato che l'eccezione di
legittimità costituzionale è rilevante, e che non è manifestamente
infondata.
Tenuto per fermo che la rettificazione del vecchio catasto fu
operata di ufficio con la formazione del nuovo catasto, e che la
Beatrice Sacchetti non presentò ricorso a termini dell'art. 6 della
legge n. 841, l'ordinanza pone il quesito "se la preclusione di
contestazioni circa la estensione di terreni, derivante dal mancato
esercizio della facoltà di ricorso alla Commissione censuaria centrale
(a termini del succitato art. 6), sia operante anche quando la
rettificazione sia stata operata di ufficio, mediante la attivazione
del nuovo catasto, avvenuta anteriormente alla espropriazione".
Disposta la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale, l'ordinanza è stata regolarmente notificata
alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento, ed è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 31 dicembre 1959.
La signora Sacchetti si è costituita nel presente giudizio
depositando delle deduzioni a stampa in data 13 gennaio 1960, cui ha
fatto seguito una memoria in data 29 settembre 1960.
La difesa Sacchetti sostiene che l'Ente commise una serie di
errori: un primo errore non tenendo presente che nell'atto di donazione
la consistenza complessiva della quota donata alla Beatrice è
tassativamente indicata in Ha. 898.04.12. Nell'atto suddetto si dice
bensì che l'assegnazione è fatta "a corpo e non a misura", ma questa
deve considerarsi una frase di stile, che comunque non ammetterebbe un
limite di tolleranza superiore al 5 per cento contemplato dall'art.
1538 Cod. civ.; limite questo che il provvedimento di esproprio nei
confronti della Beatrice ha largamente superato.
L'Ente avrebbe commesso un ulteriore errore quando, accogliendo il
reclamo della Beatrice, attribuì i 200 ettari di differenza alle di
lei sorelle Maria e Carolina, e più ancora quando, accogliendo i
reclami prodotti da queste ultime contro i piani suppletivi di
esproprio pubblicati nei loro riguardi, riconsiderò i suddetti 200
ettari come appartenenti alla Beatrice e ritornò ai precedenti piani
di esproprio coi quali si attribuiva alla Beatrice una proprietà
dell'estensione complessiva di Ha. 1096.12.33, invece di quella di Ha.
898.04.12.
Di fronte ai ricorsi prima della Beatrice Sacchetti e poi delle di
lei sorelle Maria e Carolina, l'Ente avrebbe dovuto "non irrigidirsi
nella nuda ed errata indicazione del vecchio catasto di Allumiere", ma
approfondire lo studio della situazione allo scopo di ben individuare
le tre proprietà, e specialmente quella della Beatrice, la cui
consistenza era, in realtà, di Ha. 898.04.12, secondo l'indicazione
fatta nell'atto di donazione, la correzione disposta nel giugno 1949
dalla Commissione censuaria di Allumiere in seguito al reclamo della
marchesa Guglielmi madre della Beatrice, e le risultanze precise del
nuovo catasto di Allumiere entrato in conservazione prima della
emanazione dei decreti di esproprio; dati tutti ai quali l'Ente avrebbe
dovuto attenersi e non si attenne.
Per quanto si riferisce al mancato esercizio da parte della
Beatrice della facoltà di ricorso contro il piano di esproprio ai
sensi dell'art. 6 della legge n. 841, la di lei difesa sostiene che
tale ricorso non occorreva perché si sarebbe trattato di rettificare
un puro e semplice errore materiale per cui ai proprietari spetta la
facoltà di ricorso prevista dall'art. 4 della legge n. 230 del 1950;
ricorso che la Beatrice produsse all'Ente Maremma appena furono
pubblicati i piani di esproprio. Dal confronto tra l'art. 6 della legge
n. 841 con l'art. 4 della legge n. 230 si ricaverebbe che la esclusione
di qualsiasi ricorso, prevista nell'ultimo capoverso dell'art. 6,
varrebbe soltanto quando sono in contestazione, nelle zone a vecchio
catasto, la qualità e la classe dei terreni, non anche quando il
ricorso attiene alla non corrispondenza della estensione della
proprietà. Il ricorso previsto dall'art. 4 della legge n. 230 per gli
errori materiali dei piani di esproprio, quindi, sarebbe concorrente
con quello contemplato dall'art. 6 della legge n. 841. E, nella specie,
sottolinea la difesa, si trattava di un errore materiale.
Si conclude, quindi, sostenendo che i due decreti presidenziali
sono illegittimi perché hanno violato gli artt. 42, 70, 76 e 77 p. p.
della Costituzione, nonché le leggi di delega 12 maggio 1950, n. 230,
e 21 ottobre 1950, n. 841, ed in particolare l'art. 4 di quest'ultima
legge.
In via subordinata, la difesa deduce la violazione degli artt. 25 e
117 della Costituzione, perché in seguito al comportamento dell'Ente
Maremma (che, dopo avere accolto, con la pubblicazione dei piani
suppletivi di esproprio a carico di Maria e Carolina il ricorso di
Beatrice Sacchetti, ripristinò l'errore in cui prima era incorso per
il calcolo della proprietà della Beatrice) - l'interessata non avrebbe
più potuto tutelare i suoi diritti con i mezzi che la legge
consentiva.
L'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale ha
depositato le sue deduzioni in data 19 gennaio 1960 ed una memoria in
data 26 settembre 1960.
La difesa dell'Ente, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte
costituzionale secondo cui le leggi delegate di esproprio, in base
all'art. 4 della legge di delega 21 ottobre 1950, n. 841, dovevano
tenere conto non solo della consistenza della proprietà, ma anche dei
dati catastali relativi alla superficie, la qualità e la classe dei
terreni al 15 novembre 1949, sostiene che l'Ente si è proprio attenuto
a tali dati per calcolare la consistenza della proprietà di Beatrice
Sacchetti.
Per quanto riguarda il titolo di acquisto, si assume, che l'oggetto
della donazione è con precisione indicato nelle particelle catastali,
e che la volontà di donare il terreno corrispondente a quelle
particelle è del pari chiaramente manifestata dalla espressione che la
donazione era fatta "a corpo e non a misura". E per quanto riguarda i
dati catastali, si deduce che i dati del vecchio catasto di Allumiere
davano, in base alle particelle indicate, una superficie complessiva
non di Ha. 498.70.18, ma di Ha. 716.19.10, cioè la superficie tenuta a
base, unitamente a quella dei terreni di Tarquinia, dai decreti
presidenziali di esproprio.
Se la Sacchetti avesse voluto contestare che le particelle indicate
nel rogito Pampersi non corrispondevano alla superficie indicata nel
vecchio catasto, avrebbe dovuto farlo ai sensi e nei termini dell'art.
6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, presentando ricorso alla
Commissione censuaria centrale. "Una diversa interpretazione
condurrebbe a sostenere che rientrava nei compiti o nei poteri
dell'Ente compilatore dei piani la verifica caso per caso della
corrispondenza dei dati catastali alla situazione effettiva: ma tutto
il sistema della c. d. legge stralcio esclude che agli enti di riforma
fosse conferito un tale potere. Gli enti avevano l'obbligo tassativo di
attenersi ai dati certi risultanti dal catasto per quanto riguardava la
estensione dei terreni, la qualità e classe delle colture; e, in caso
di contestazioni concernenti i terreni a vecchio catasto, dovevano
attenersi alle decisioni della Commissione censuaria centrale
tempestivamente adita. La Sacchetti non può invocare un ingiusto
danno, in quanto essa non si è servita del mezzo che la legge le
metteva a disposizione.
"E pertanto, conclude l'Ente Maremma, in mancanza del ricorso di
cui all'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, i decreti di
esproprio sono stati legittimamente emessi nell'ambito della delega
sulla base dei dati catastali vigenti al 15 novembre 1949, e vigenti
ancora alla data della pubblicazione dei piani particolareggiati di
esproprio".
In via subordinata, poi, per il caso che la Corte non accolga
questa tesi, la difesa dell'Ente fa presente che la denunziata
illegittimità dei due decreti di espropriazione non comporterebbe la
declaratoria della illegittimità totale di essi, bensì soltanto
parziale, "in quanto, in tale denegatissima ipotesi, sarebbe stata
espropriata una superficie superiore a quella scorporabile, per avere
calcolato la quota di scorporo sulla base della superficie complessiva
di Ha. 1095 circa, anziché di Ha. 877 circa".
L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri, è intervenuta nel presente giudizio,
presentando le sue deduzioni in data 12 gennaio 1960 e una memoria
difensiva del 25 settembre 1960.
La questione di legittimità costituzionale dei due decreti
presidenziali, secondo l'Avvocatura dello Stato, può riassumersi nei
termini seguenti: "se i decreti presidenziali di espropriazione nn.
3838 e 3839 del 27 dicembre 1952, emanati nei confronti della ditta
Sacchetti, siano illegittimi, per avere determinato la quota di
scorporo sulla base della estensione dei terreni (Ha. 1098.12.33)
contemplata dal vecchio catasto in vigore al 15 novembre 1949, anziché
della estensione (Ha. 877.87.58) rettificata dal nuovo catasto,
entrato in vigore dopo la predetta data, ma anteriormente al decreto di
esproprio".
L'Avvocatura dello Stato nega che possa sussistere il dubbio
avanzato dall'ordinanza della Corte di appello in ordine al problema se
la mancata presentazione del ricorso di cui all'art. 6 debba ritenersi
preclusiva anche quando tra il deposito dei piani e l'emanazione del
decreto di esproprio siano stati rettificati i dati catastali mediante
l'attivazione del nuovo catasto. "L'unico procedimento di revisione dei
dati catastali vigenti al 15 novembre 1949, consentito dalla legge, è
quello previsto dal citato art. 6. In mancanza di tale procedura,
l'Ente non poteva prendere a base dello scorporo i dati catastali
introdotti dopo il 15 novembre 1949, in quanto ciò avrebbe portato a
considerare una seconda data ai fini della determinazione della
consistenza terriera, mentre unica data di riferimento prevista dalla
legge, come ha più volte affermato la Corte costituzionale, è il 15
novembre 1949".
Se, per le zone a vecchio catasto, non c'è corrispondenza tra dati
e realtà fisica, l'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dà
facoltà di ricorrere soltanto alla Commissione censuaria centrale.
Onde sarebbe infondato il dubbio che per la correzione di eventuali
errori del vecchio catasto (rispetto alla data del 15 novembre 1949)
possa considerarsi non indispensabile il ricorso di cui all'art. 6
della legge suddetta. Considerato in diritto :
La Corte di appello di Roma, nel proporre con la ordinanza del 24
ottobre 1959 la questione della legittimità costituzionale degli
impugnati decreti presidenziali di scorporo, ha sollevato il dubbio se
la mancata produzione del ricorso in base all'ultimo comma dell'art. 6
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, da parte della signora Sacchetti
Beatrice contro i piani particolareggiati di esproprio pubblicati nei
di lei confronti dall'Ente Maremma, importi la preclusione di
contestazioni circa la superficie complessiva del patrimonio terriero
indicata in tali piani.
La difesa dell'Ente e l'Avvocatura generale dello Stato sostengono
che la legge n. 841, avendo previsto espressamente il caso di non
corrispondenza della estensione dei terreni censiti a vecchio catasto
alla consistenza effettiva di essi, aveva offerto, per chiedere la
rettifica dei piani particolareggiati di espropriazione, l'unico
rimedio di cui all'art. 6.
Il fatto, quindi, che per la rettifica dell'addotto errore
materiale di determinazione della superficie terriera indicata nei
piani di espropriazione, la Sacchetti presentò ricorso in base alla
norma dell'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e non, invece, in
base alla norma dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
avrebbe importato la decadenza a far valere i motivi della rettifica
dei dati risultanti dal vecchio catasto alla data del 15 novembre 1949.
La Corte ritiene che tale assunto è infondato.
Non è, invero, esatto che l'ultimo comma dell'art. 6 della legge
n. 841 offra agli interessati, per la rettifica dei dati riguardanti
l'estensione dei terreni soggetti a scorporo, l'unico rimedio del
ricorso previsto dal primo comma dello stesso art. 6.
L'ultimo comma di questo articolo detta: "Al di fuori dei casi
previsti dal primo comma del presente articolo, non è ammesso alcun
altro ricorso per la determinazione della qualità e classe dei terreni
ai fini della quota di scorporo contro le risultanze del catasto".
L'esclusione di qualsiasi altro ricorso è, quindi, prevista
soltanto "per la determinazione della qualità e classe dei terreni", e
non anche in riguardo alla determinazione della superficie di essi; per
il quale ultimo caso resta perciò agli interessati la facoltà di
ricorrere contro i piani di esproprio in base all'art. 4 della legge 12
maggio 1950, n. 230. Questo art. 4, dopo d'avere disposto nel primo
comma che i piani di esproprio debbono, a cura dell'Opera, essere
depositati per la durata di venticinque giorni nell'ufficio di ciascun
Comune per la parte relativa da espropriare nel territorio comunale ed
essere pubblicati in estratto nel Foglio degli annunzi legali della
Provincia, - soggiunge nel successivo comma: "nello stesso termine gli
interessati possono richiedere all'Opera la rettifica di eventuali
errori materiali".
Orbene, la signora Beatrice Sacchetti si avvalse legittimamente di
questa disposizione per chiedere la rettifica dell'assunto errore
materiale del vecchio catasto di Allumiere.
Escluso che la mancata presentazione di un ricorso a termini
dell'art. 6 della legge n. 841 abbia importato preclusione di
contestazioni circa la estensione del patrimonio terriero soggetto ad
esproprio, resta a vedere quale era la estensione complessiva dei
terreni di proprietà della signora Beatrice Sacchetti siti nei Comuni
di Allumiere e di Tarquinia, per cui doveva procedersi
all'espropriazione ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, - e
concretamente se l'estensione di Ha. 1096.12.33, considerati nei piani
particolareggiati di esproprio in base ai dati del vecchio catasto alla
data del 15 novembre 1949, debba ridursi di circa duecento ettari
secondo i calcoli fatti dalla signora Sacchetti.
La differenza si riferisce precisamente alla proprietà sita in
territorio di Allumiere, che, mentre nel vecchio catasto figura
dell'estensione di Ha. 716.19.10, nel nuovo catasto entrato in
conservazione prima della emanazione dei decreti di esproprio, ma dopo
il 15 novembre 1949, è calcolato in Ha. 498.70.18, - risultando così
la proprietà complessiva della Sacchetti di circa duecento ettari
inferiore a quella presa a base dell'esproprio da parte dell'Ente
Maremma.
Assumevano ed assumono la difesa dell'Ente e l'Avvocatura generale
dello Stato che per l'esproprio bisognava attenersi alle risultanze del
vecchio catasto alla data del 15 novembre 1949, fissata dall'art. 4
della legge n. 841, e che non si poteva perciò prendere in
considerazione alcuna variazione o rettifica posteriore a tale data,
quale quella risultante dal nuovo catasto.
Ma è in contrario da osservare, come questa Corte ha in varie
sentenze affermato, che agli effetti della determinazione della
consistenza della proprietà terriera ai sensi dell'art. 4 suddetto,
bisogna in definitiva fare riferimento alla consistenza effettiva della
proprietà stessa.
Ora nella fattispecie, la consistenza effettiva del patrimonio
terriero della signora Beatrice Sacchetti alla data del 15 novembre
1949 era inferiore a quella risultante dai dati del vecchio catasto,
indicata nei piani particolareggiati di espropriazione.
La Corte ritiene che basta in proposito rilevare che quando vennero
pubblicati i piani particolareggiati di espropriazione nei riguardi
della signora Beatrice Sacchetti, questa presentò ricorso all'Ente,
chiedendo che la superficie complessiva del patrimonio terriero
indicato in tali piani come ammontante ad Ha. 1096.12.33 in base ai
dati del vecchio catasto, venisse ridotta ad Ha. 898.04.12, quale era
la superficie effettiva. Accogliendo tale reclamo, l'Ente attribuì i
duecento ettari di differenza alle sorelle della signora Beatrice,
Maria e Carolina Sacchetti, le quali avevano ricevuto anch'esse in
donazione dalla comune madre signora Francesca Guglielmi in Sacchetti,
con lo stesso atto di donazione del 30 marzo 1945, dei terreni siti nei
medesimi Comuni di Allumiere e di Tarquinia.
Contro i suppletivi piani particolareggiati di espropriazione
emanati nei confronti delle sorelle Maria e Carolina Sacchetti, queste
presentarono ricorso.
Accogliendo quest'altro ricorso, l'Ente credette di poter dare
nuovamente corso ai primitivi piani particolareggiati di espropriazione
pubblicati nei riguardi della signora Beatrice Sacchetti. Non tenne
però conto del fatto che la Beatrice aveva già presentato ricorso
contro tali piani e che esso Ente lo aveva accolto, e non procedette ad
alcuna altra indagine, né all'elaborazione di suppletivi piani di
espropriazione nei riguardi della detta signora Beatrice Sacchetti.
Col suo reclamo la signora Beatrice Sacchetti aveva dunque ottenuto
dall'Ente il riconoscimento della sua richiesta.
Ora non può l'efficacia di questo reclamo accolto dall'Ente essere
inficiata dalla tesi che la interessata avrebbe potuto reclamare
soltanto in base alla norma dell'art. 6 della legge n. 841, giacché
tale norma non esclude, come sopra è stato detto, il diritto di
proporre ricorso in base alla disposizione dell'art. 4 della legge n.
230, per ottenere la rettifica dei dati relativi alla superficie
indicati nei piani particolareggiati di espropriazione.
I decreti presidenziali impugnati debbono pertanto considerarsi
costituzionalmente illegittimi in quanto nel procedimento
dell'espropriazione si è fatto riferimento ad una superficie superiore
alla consistenza effettiva del patrimonio terriero della signora
Beatrice Sacchetti alla data del 15 novembre 1949, estendendo lo
scorporo ad una quota maggiore di quella scorporabile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1952, nn. 3838 e 3839,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 21 gennaio
1953, n. 16, in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo il patrimonio
terriero della signora Beatrice Sacchetti è stato determinato in una
superficie superiore a quella che era la sua consistenza effettiva alla
data del 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI.
ECLI:IT:COST:1960:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte