Sentenza n. 60/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1963 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del T.U. 5
aprile 1951, n. 203, e successive modifiche, promosso con deliberazione
emessa il 20 agosto 1962 dal Consiglio comunale di Grottaminarda su
ricorso di Romano Giovanni, iscritta al n. 166 del Registro ordinanze
1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del
3 novembre 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nell'occasione dell'esame di un ricorso proposto da Romano
Giovanni in ordine ad operazioni elettorali, il Consiglio comunale di
Grottaminarda, in riferimento all'art. 48 della Costituzione, rimetteva
a questa Corte il giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art.
69 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, e successive modifiche, in base al
quale, ove in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata
l'elezione, occorre fare o ripetere la votazione soltanto se il voto
degli elettori di quelle sezioni influisca sulla elezione di alcuno
degli eletti.
2. - L'ordinanza veniva notificata il 23 agosto 1962 al Romano
Giovanni ed il 17 settembre 1962 al Presidente del Consiglio dei
Ministri; veniva comunicata il 20 settembre 1962 ai Presidenti del
Senato e della Camera dei Deputati; e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962.
3. - Innanzi alla Corte non si sono costituite le parti private.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale
ha escluso che sussista il dedotto contrasto, in conformità a
precedenti sentenze di questa Corte, nelle quali è stato negato che
esista una norma o un principio il quale imponga agli elettori di
esprimere il voto nello stesso tempo ed è stato precisato che il
principio dell'eguaglianza del voto riguarda la sua espressione e non
il risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettorato,
che dipende esclusivamente dal sistema adottato dalla legge ordinaria.
Il Presidente del Consiglio ha inoltre osservato che la
rinnovazione parziale delle elezioni, nel caso contemplato dalla norma
denunciata, mira ad evitare che si tolga efficacia al voto di una parte
degli elettori per causa estranea alla propria volontà e che la
nullità di alcuni voti si estenda a quelli immuni da vizi e
indipendenti dagli altri viziati, con il risultato di travolgere una
valida manifestazione della maggioranza.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le elezioni parziali debbono
svolgersi sulla base delle liste usate per l'elezione annullata,
cosicché non si ha nemmeno il pericolo, mediante l'applicazione della
norma contestata, che l'elezione complessiva risulti da atti di corpi
elettorali non omogenei.
4. - All'udienza del 6 marzo 1963 il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha insistito nelle proprie deduzioni d'intervento. Considerato in diritto :
Questa Corte ha già deciso (sentenza 3 luglio 1961, n. 43) che la
Costituzione, quando, nell'art. 48, comma secondo, proclama che il voto
è uguale, vuole che i cittadini siano ammessi all'esercizio del
diritto elettorale in condizione di parità, restando esclusa
l'attribuzione del voto multiplo o di quello plurimo.
La disposizione dell'art. 69 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203,
denunciata dal Consiglio comunale di Grottaminarda, che oggi
corrisponde a quella contenuta nell'art. 77 del T.U. 16 maggio 1960,
n. 570, non viola la predetta norma di eguaglianza quando dispone che,
nel caso in cui in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata
l'elezione, la votazione si dovrà fare o ripetere limitatamente a tali
sezioni e solo se il voto degli elettori ad esse assegnati influisca
sull'elezione di alcuno degli eletti. La parità è garantita agli
elettori con la disposizione della stessa legge che li ammette con
eguali diritti alla votazione, e il risultato concreto di questa è
valutato alla stregua della parità di valore di ciascun voto. Se il
voto non si ritiene efficace quando irregolarità sono state commesse
nel corso delle operazioni elettorali, ciò accade a garanzia del buon
andamento di queste, non perché ad un voto si assegni un valore
diverso da quello che si dà ad un altro.
La regola poi per la quale la votazione non si rinnova quando i
voti inefficaci non influiscono sull'elezione di alcuno dei candidati
corrisponde ad un principio generale dell'ordinamento giuridico, quello
per cui la nullità di un atto non travolge il procedimento, ove il
risultato di questo non dipenda esclusivamente dall'atto viziato; e non
ha perciò nulla da vedere con la regola di parità del voto. Non si
dà un maggior effetto ad alcuni voti, ma si utilizza la volontà
espressa dalla maggioranza perché sulla sua formazione non hanno
influito i voti non validi.
Analogamente non si può dire che contravvenga al principio di
parità del voto il disporre che in casi di irregolarità la elezione
si rinnovi soltanto nella sezione in cui queste si sono verificate:
così statuendo, la legge non fa apprezzare le ripercussioni che le
violazioni del procedimento elettorale hanno prodotte, e le ritiene di
ordine limitato. Si obietta che la rinnovazione parziale delle elezioni
falsa il risultato elettorale, perché fa esprimere ad un corpo
elettorale diverso un voto suscettibile di modificare quello già
manifestato; ma la giurisprudenza amministrativa ha giudicato che le
elezioni parziali debbono svolgersi sulla base delle liste degli
elettori usate al tempo della prima votazione, e questa interpretazione
del sistema garantisce quell'uniformità della composizione del corpo
elettorale, che si assume imposta dalla Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta dal Consiglio comunale
di Grottaminarda con deliberazione 20 agosto 1962 sulla legittimità
costituzionale dell'art. 69 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, ora art. 77
del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 48, secondo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte