Sentenza n. 60/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/06/1966 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
della Regione Trentino-Alto Adige 19 settembre 1963, n. 28, promosso
con ordinanza emessa il 18 dicembre 1964 dalla Giunta provinciale
amministrativa di Trento su ricorso di Lucchi Orlando, iscritta al n. 9
del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 65 del 13 marzo 1965 e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 23 marzo 1965.
Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione
Trentino-Alto Adige;
udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1966 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
udito l'avv. Aldo Attardi, per il Presidente della Regione
Trentino-Alto Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il senatore Orlando Lucchi, eletto il 31 maggio 1964
consigliere comunale ad Arco (Provincia di Trento), venne dichiarato
decaduto, in applicazione del disposto dell'art. 8 della legge della
Regione Trentino-Alto Adige 19 settembre 1963, n. 28, per non aver
rassegnato le dimissioni dalla carica di senatore entro dieci giorni
dall'elezione. L'interessato propose ricorso al Consiglio comunale e,
in sede di impugnativa della decisione di rigetto, adì in sede
giurisdizionale la Giunta provinciale amministrativa di Trento.
Con ordinanza del 18 dicembre 1964 la G.P.A., accogliendo
l'eccezione sollevata dal ricorrente, ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
del citato art. 8 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, e di
conseguenza ha sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti a questa
Corte.
2. - Nell'ordinanza si osserva che la competenza attribuita alla
Regione dall'art. 5, n. 1, dello Statuto (legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 5) deve essere esercitata in armonia con la
Costituzione, la quale riserva alla legge sia la disciplina dei
requisiti necessari per accedere, in condizione di eguaglianza, alle
cariche elettive (art. 51), sia la determinazione dei casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di membro del
Parlamento (art. 65); e tale riserva, come si deduce anche da
precedenti decisioni di questa Corte (sentenza n. 4 del 1956 e n. 105
del 1957), deve intendersi riferita alla legge statale dal momento che
si tratta di limitazioni ai diritti politici dei cittadini. Il giudice
a quo rileva poi che lo Stato ha dettato norme in tema di elettorato
comunale con la legge 22 febbraio 1952, n. 72, nella quale si rinvia,
per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo, alle norme contenute
nei capitoli secondo e terzo del titolo secondo nonché all'art. 98 del
T.U. delle leggi per le elezioni comunali approvato con D.P.R. 5 aprile
1951, n. 203, sicché si potrebbe perfino dubitare della legittimità
costituzionale dell'intera legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e delle
successive modifiche. Ad ogni modo, si osserva, anche ad ammettere la
sussistenza di una competenza regionale, questa dovrebbe pur sempre
rispettare i principi stabiliti nella legislazione statale, la quale si
limita a sancire l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato o di
senatore e la carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai
ventimila abitanti (art. 7 del T.U. approvato con D.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361).
L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente
della Giunta regionale e comunicata al Presidente del Consiglio
regionale, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13
marzo 1965 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 12 del 23 marzo 1965.
3. - Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente della
Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Attardi.
Nell'atto di costituzione (depositato il 13 febbraio 1965) ed in
una successiva memoria (depositata il 2 marzo 1966) la Regione contesta
la fondatezza della questione, ed in particolare osserva:
1) L'art. 65, comma primo, della Costituzione dispone indubbiamente
una riserva di legge statale, ma la materia alla quale la disposizione
si riferisce attiene alle incompatibilità ordinate a garanzia delle
funzioni parlamentari, mentre la norma regionale impugnata sancisce
un'incompatibilità diretta a garantire esclusivamente il retto
esercizio delle funzioni di consigliere comunale. Se, infatti, si
guarda all'ufficio ad assicurare il cui funzionamento
l'incompatibilità risulta statuita, si deve concludere che l'art. 8
della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28 ha per oggetto non già
un'incompatibilità parlamentare, ma un'incompatibilità comunale.
2) L'ambito della materia "ordinamento dei comuni e delle
province", sulla quale la Regione può legiferare in forza dell'art. 5
n. 1 dello Statuto, comprende sia l'organizzazione che il funzionamento
di tali enti, come si evince da numerose altre norme statutarie (artt.
7, 14, 54, 56, 69 e 70), e deve necessariamente ritenersi che l'ente
competente a disciplinare il funzionamento dei Comuni è del pari
competente ad assicurare che i consiglieri comunali non si trovino in
condizioni tali da compromettere il corretto esercizio delle funzioni
loro affidate. D'altra parte sarebbe assurdo ammettere che la legge
regionale possa fissare i casi di ineleggibilità e nel contempo
escludere che possa disciplinare il meno severo istituto
dell'incompatibilità. L'art. 54 dello Statuto - che impone
l'emanazione di norme atte ad assicurare la rappresentanza
proporzionale dei gruppi linguistici nella costituzione degli organi
degli enti pubblici locali - non significa affatto che alla Regione sia
ivi conferita una specifica competenza in materia elettorale
riguardante il solo territorio di Bolzano, giacché la norma
chiaramente presuppone che altra norma statutaria attribuisce ad essa
la più ampia competenza in materia di elettorato comunale in genere.
3) La riserva stabilita dall'art. 51 della Costituzione, come si
evince dalla sentenza n. 105 del 1957 con la quale la Corte accertò la
competenza della Regione siciliana a disciplinare le elezioni comunali,
non si può considerare come riserva assoluta di legge statale nei
confronti della competenza attribuita alla Regione dall'art. 5, n. 1
dello Statuto.
4) Per quanto riguarda l'eguaglianza di trattamento richiesta dallo
stesso art. 51 si rileva che la statuizione di casi di incompatibilità
non tocca minimamente la capacità del cittadino ad accedere alle
cariche pubbliche, ma riguarda solo l'esercizio delle funzioni a queste
inerenti. Come è dimostrato dall'esegesi di numerose norme
costituzionali, l'incompatibilità è cosa ben diversa
dall'ineleggibilità, perché la prima attiene alla posizione giuridica
dell'eletto, la seconda, invece, all'esclusione dall'elettorato
passivo. E nei casi in cui alcune norme statutarie - art. 17 Statuto
sardo, art. 15 Statuto Friuli-Venezia Giulia - riservano allo Stato la
disciplina e dell'ineleggibilità e delle incompatibilità, ciò non
avviene perché si tratti di istituti di analogo contenuto.
L'incompatibilità rientra nella materia elettorale perché regola la
permanenza degli effetti dell'elezione e non costituisce limitazione di
un diritto, ma onere di scelta: onere che, in conformità a quanto
rilevato dalla Corte nella sentenza n. 42 del 1961, sarebbe pienamente
legittimo anche se lo si volesse ritenere pertinente alla materia
dell'elettorato passivo.
5) Circa il rispetto dei principi stabiliti dalla legge dello
Stato, la Regione rileva anzitutto che l'art. 2 della legge n. 72 del
1952 non rinvia affatto a disposizioni statali che disciplinino le
incompatibilità. Per quanto riguarda poi l'osservazione secondo la
quale nella legislazione statale si rinvenirebbe solo la meno drastica
norma sull'incompatibilità fra l'ufficio di membro del Parlamento e la
carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai ventimila
abitanti, va considerato che la disposizione riguarda le elezioni
parlamentari e che, comunque, la norma regionale impugnata non limita
affatto l'accesso dei parlamentari alle cariche comunali. D'altra
parte la specifica disposizione statale citata dal giudice a quo non
può assurgere a principio che condizioni la potestà regionale, la
quale non è tenuta a conformarsi sic et simpliciter a singole norme,
ma deve rispettare, secondo quanto la stessa Corte ha affermato, i
criteri generali ai quali si informa una determinata disciplina
statale. E non solo va rilevato che alla legislazione, anche del
passato, è ben nota la figura dell'incompatibilità, ma è anche da
aggiungere che la preoccupazione di evitare nell'esercizio delle
pubbliche funzioni la commissione di interessi di enti diversi è
espressa nella stessa Costituzione, la quale dichiara la
incompatibilità fra l'appartenenza ad un Consiglio regionale e
l'appartenenza ad una Camera del Parlamento o ad altro Consiglio
regionale (art. 122, comma secondo, della Costituzione), e ciò a
garanzia dell'autonomia degli enti minori: autonomia che a maggior
ragione va assicurata ai comuni.
4. - Nella discussione orale la difesa della Regione ha illustrato
le tesi già svolte negli scritti difensivi ed ha concluso chiedendo
che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non
fondata. Considerato in diritto :
1. - L'art. 8 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 19
settembre 1963, n. 28, stabilisce l'incompatibilità della carica di
consigliere comunale con quella di senatore, di deputato o di
consigliere regionale; commina la decadenza dalla prima ove entro dieci
giorni l'eletto non rassegni le dimissioni dalla seconda, e proibisce a
quest'ultimo di partecipare alle sedute del Consiglio durante la
pendenza del termine assegnato per l'opzione.
La disposizione, come chiaramente risulta dalla motivazione
dell'ordinanza di rimessione, è denunziata per la sola parte che
riguarda il divieto di cumulo dell'ufficio di consigliere comunale con
l'ufficio di senatore o di deputato.
2. - In linea di principio è da ritenere che nell'attribuzione di
potestà legislativa sull'ordinamento di un ente sia compresa la
competenza a dettar norme in tema di incompatibilità, giacché
all'ordinamento si riferisce - secondo quanto la Corte (cfr. sentenza
n. 13 del 1961) ebbe ad affermare ad altro proposito - ogni disciplina
che attenga al funzionamento dell'ente: e tale è senza dubbio quella
relativa al divieto del contemporaneo esercizio di due funzioni che
possano fra loro in qualche modo interferire con la conseguente lesione
degli interessi pubblici a tutela dei quali l'incompatibilità viene
sancita. E pertanto - a prescindere dal più ampio problema se alla
Regione Trentino-Alto Adige sia attribuita, ed in quali limiti,
potestà legislativa in tema di elezioni comunali - la statuizione di
casi di incompatibilità con l'ufficio di consigliere comunale rientra
nella materia dell'"ordinamento dei comuni", devoluta alla Regione ai
sensi dell'art. 5, n. 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 5.
Ciò posto, è tuttavia da esaminare - ovviamente in via
pregiudiziale rispetto all'esame dei limiti che la potestà regionale
incontra nei principi stabiliti dalle leggi dello Stato - se la
specifica incompatibilità introdotta dalla norma denunziata non sia
sottratta alla competenza regionale dalle disposizioni costituzionali
(art. 51 e art. 65: quest'ultimo per evidente errore materiale indicato
nell'ordinanza come art. 56), delle quali il giudice a quo prospetta
la violazione.
3. - L'art. 51 della Costituzione, a garanzia di un fondamentale
principio di democrazia, stabilisce che tutti i cittadini possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La difesa della Regione sostiene che il precetto contenuto nella
citata disposizione sarebbe stato richiamato a torto dall'ordinanza di
rimessione, e ciò perché la statuizione di cause di incompatibilità
in nessun modo riguarderebbe la regolamentazione dell'accesso alla
carica di consigliere comunale.
Tale tesi non può essere seguita. Se è vero, infatti, che
l'incompatibilità, a differenza dell'ineleggibilità, non incide sul
rapporto di elettorato né spiega alcuna influenza sulla validità
dell'elezione, ciò non significa che la sua disciplina non debba
conformarsi alla norma contenuta nell'art. 51 della Costituzione,
giacché per una evidente ragione logica non si può ritenere che la
Costituzione abbia voluto imporre l'osservanza del principio di
eguaglianza nel momento elettorale e lasciare poi all'arbitrio del
legislatore la regolamentazione dei casi di decadenza dalla carica
conseguita attraverso le elezioni. L'art. 51 in verità non ha altro
significato che quello di ribadire con particolare vigore quel
principio che già in forza dell'art. 3 deve informare l'intero
ordinamento in tutte le sue manifestazioni, e perciò la norma non può
non riguardare ogni vicenda relativa alla preposizione del cittadino ad
una carica elettiva.
Risulta evidente a questo punto che al fine della delimitazione
della competenza dello Stato e della competenza della Regione la
riserva di legge disposta dall'art. 51 deve essere valutata in
relazione al precetto sostantivo contenuto nella norma costituzionale:
si deve, cioè, necessariamente concludere - conformemente a quanto
già risulta dalla sentenza n. 105 del 1957 - che la riserva è da
riferirsi alla legge statale tutte le volte in cui il riconoscimento di
una potestà legislativa alla Regione, consentendo un regime
differenziato per situazioni eguali, metterebbe in pericolo
l'eguaglianza di tutti i cittadini. E tanto è a dirsi del caso
oggetto del presente giudizio. Stabilire infatti se possa sussistere
incompatibilità tra le funzioni di membro del Parlamento e le funzioni
di consigliere comunale (e, cioè, di componente dell'organo
rappresentativo di un ente che non è peculiare dell'ordinamento
regionale, ma appartiene all'ordinamento generale) non può che
rientrare, anche per i comuni siti nel territorio della Regione, nella
competenza esclusiva dello Stato, perché ammettere una potestà
regionale in materia significa - come la disposizione in esame dimostra
- compromettere quel fondamentale principio di eguaglianza che l'art.
51 della Costituzione vuol salvaguardare e consentire la violazione
dell'unità dello Stato che specialmente in tema di diritti politici è
esigenza fondamentale dello stesso regime democratico (cfr. sentenza n.
26 del 1965).
4. - La norma impugnata è illegittima anche perché solo allo
Stato spetta la competenza a stabilire casi di incompatibilità con
l'ufficio di deputato o di senatore.
La difesa della Regione non contesta che la riserva disposta
dall'art. 65 della Costituzione sia una riserva di legge dello Stato,
ma assume che la fattispecie disciplinata dalla legge regionale non
corrisponderebbe a quella regolata dalla norma costituzionale: si fa
osservare, infatti, che mentre l'art. 65 della Costituzione si
riferisce ai casi di incompatibilità con la carica di senatore o di
deputato, l'art. 8 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28,
attiene invece all'incompatibilità con la carica di consigliere
comunale.
È certamente esatto che per stabilire in quale direzione operi
l'incompatibilità occorre aver riguardo all'ufficio rispetto al quale
essa è preordinata; ed è del pari non contestabile che nel caso in
esame il legislatore regionale ha voluto esclusivamente tutelare
l'interesse ad un corretto esercizio delle funzioni connesse alla
carica di consigliere comunale. Queste considerazioni non sono
tuttavia decisive, perché in ogni caso la statuizione di una
incompatibilità presuppone logicamente la posizione di un divieto di
cumulo di due uffici ed implica, di conseguenza, una incidenza anche se
indiretta, sulla disciplina dell'uno e dell'altro. L'art. 65 della
Costituzione è da intendersi perciò nel senso che non è consentito
che una fonte diversa dalla legge statale possa comunque vietare il
cumulo di due cariche, delle quali una sia quella di membro del
Parlamento: la legge regionale impugnata, elevando l'ufficio di
deputato e di senatore a causa di incompatibilità con quello di
consigliere comunale, finisce inevitabilmente con l'introdurre un
effetto che si ricollega al primo e ciò facendo viola l'esclusiva
competenza dello Stato. Né giova rilevare che l'opzione concessa
dalla legge rimette in definitiva alla libera scelta dell'interessato
la conservazione dell'una o dell'altra carica: va infatti considerato
che in una disciplina siffatta non entra in gioco solo l'interesse e la
posizione del singolo ma anche l'interesse dell'organo alla sua
composisizione, e deve essere osservato che, ove il deputato o il
senatore opti per la carica di consigliere comunale, le sue dimissioni
trovano il loro motivo unico e determinante nel precetto imposto dalla
Regione. Il che conferma che la legge in esame viene a spiegare
effetti in una materia che, estranea alla competenza regionale, non
può essere disciplinata che dalla legge dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
della Regione Trentino-Alto Adige 19 settembre 1963, n. 28, contenente
"modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, sulla composizione
ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", nella parte
in cui stabilisce che la carica di consigliere comunale è
incompatibile con quella di senatore e di deputato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte