Sentenza n. 60/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1973 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1147/1966
- art. 7legge 1147/1966
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle
norme sul contenzioso elettorale amministrativo, promossi con ordinanze
emesse il 3 e il 17 febbraio 1971 dal tribunale di Parma sui ricorsi di
Montagna Gianna contro Cocconi Dante e contro Abbati Marco, iscritte ai
nn. 125 e 161 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971 e n. 151 del 16
giugno 1971.
Visti gli atti di costituzione di Cocconi Dante, Abbati Marco e
Montagna Gianna e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 1973 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Del
Greco, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio concernente la pretesa
ineleggibilità di un Consiglio comunale, il tribunale di Parma ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, nella parte in cui
attribuisce la competenza a decidere sulla validità delle delibere
consiliari al tribunale locale, i cui membri siano elettori della
stessa Amministrazione comunale, in riferimento all'art. 101, secondo
comma, della Costituzione. In particolare, osserva l'ordinanza di
rimessione, il principio dell'imparzialità del giudice risulterebbe
violato dall'attribuzione ai componenti del collegio giudicante, in
quanto elettori, della titolarità dell'azione popolare avverso le
delibere consiliari, che legittimerebbe una loro partecipazione al
giudizio.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto
di deduzioni depositato l'11 maggio 1971, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione sollevata. Osserva la difesa dello Stato
che, ove l'interesse del giudice alla controversia sottoposta alla sua
cognizione rimanga al puro stato potenziale, esso non potrà incidere
in maniera apprezzabile sulla primaria esigenza di imparzialità;
qualora invece venga a delinearsi in maniera concreta, con riferimento
a motivi specifici, soccorrerà la disciplina dell'astensione e della
ricusazione. D'altronde l'interpretazione contraria, che riconoscesse
l'inidoneità di un giudice ad esercitare le sue funzioni ogniqualvolta
la controversia investisse un interesse generale, produrrebbe
situazioni insolubili, non essendo concepibile un giudice insensibile
agli interessi suddetti.
Si è costituito in questa sede anche l'ing. Dante Cocconi,
controricorrente nel giudizio presso il tribunale di Parma,
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Franco Bassi, chiedendo
l'accoglimento della questione sollevata.
La parte privata, rilevato che i singoli giudici hanno l'obbligo di
risiedere nel Comune ove esercitano le loro funzioni, osserva che essi
avrebbero un proprio interesse, in quanto cittadini elettori, in ordine
alla composizione di quel Consiglio comunale. Pertanto essi non si
troverebbero nelle condizioni necessarie perché sia rispettato il
principio di imparzialità quando giudichino nelle controversie
elettorali.
2. - Nel corso di altro giudizio avente ad oggetto la legittimità
della delibera di convalida del Consiglio provinciale di Parma, il
medesimo tribunale ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147,
in riferimento al principio di imparzialità del giudice, garantito
dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che le disposizioni impugnate violerebbero
il principio di imparzialità perché consentirebbero ai componenti del
collegio giudicante - quali elettori della Provincia, le cui delibere
sono chiamati a giudicare - di decidere le controversie elettorali, pur
essendo legittimati a partecipare in concreto a tali giudizi uti cives.
Rileva il tribunale di Parma che l'istituto dell'astensione (art. 51
c.p.c.) non varrebbe ad eliminare siffatta conseguenza essendo esso
dettato ad ovviare l'interesse privatistico del giudice, ma non quello
pubblicistico, che gli deriva dall'attribuzione dell'azione popolare.
Si sono costituiti in questa sede la signora Gianna Montagna ed il
dott. Marco Abbati, rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Cremonini e
dall'avv. prof. Franco Bassi, rispettivamente ricorrente e
controricorrente nel giudizio dinanzi al tribunale di Parma, istando
entrambi per l'accoglimento della questione di legittimità
costituzionale prospettata.
Osserva la difesa della Montagna che l'attore popolare è portatore
di un diritto di azione autonoma, agisce per realizzare una pretesa che
è d'interesse pubblico ma anche proprio, ha un diritto soggettivo
all'esercizio dell'azione ed un potere di intervento litisconsortile.
Da ciò conseguirebbe che i componenti del collegio non giudicherebbero
nelle condizioni di estraneità richieste dal principio costituzionale'
d'imparzialità.
La difesa dell'altra parte privata argomenta a favore
dell'illegittimità della norma impugnata svolgendo sostanzialmente le
stesse considerazioni riportate sopra. Considerato in diritto :
Le due ordinanze del tribunale di Parma sollevano una sola
questione che va decisa con unica sentenza e può così riassumersi: se
contrastino con il principio d'imparzialità del giudice (art. 101, 2
comma, Cost.) gli artt. 1 e 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147,
in quanto attribuiscono al tribunale avente sede nel Comune o nella
Provincia la competenza a decidere le controversie relative alla
eleggibilità a consigliere comunale o provinciale, mentre anche i
giudici componenti il collegio, quali elettori, sono titolari della
relativa azione popolare.
La questione è infondata.
La legge riconosce a tutti gli elettori del Comune e della
Provincia (compresi ovviamente i giudici) l'interesse e il diritto,
mediante l'azione popolare, ad impugnare le delibere dei Consigli
comunali e del Consiglio provinciale in tema di eleggibilità.
L'interesse così protetto è quello generale alla buona
amministrazione, anche se a questo interesse possono sottostare altri
di carattere personale, o di partito.
L'interesse astratto del giudice elettore alla buona
amministrazione e la sua titolarità ad una azione elettorale
correttiva non possono di per se renderlo meno imparziale. In caso
opposto si dovrebbe concludere assurdamente che non vi è giudice
capace di rendere vera giustizia quando la controversia rivesta un
interesse generale, collettivo, pubblico, politico, di cui il
magistrato stesso sia partecipe come uomo e come cittadino.
Se, invece, il giudice abbia in qualche modo partecipato
all'impugnativa delle delibere consiliari, manifestato opinioni, o se
in qualsiasi maniera venga a delinearsi un suo interesse particolare,
soccorreranno i principi generali in tema di incompatibilità,
astensione e ricusazione, perfettamente applicabili anche ai giudizi in
materia elettorale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (recante
modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo),
sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte