Sentenza n. 60/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1975 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15
dicembre 1972 dal pretore di Asti nel procedimento civile vertente tra
la ditta Capra-mobili e Giuliano Giuseppina, iscritta al n. 37 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 62 del 7 marzo 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore
Guido Astuti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento civile vertente tra la ditta
Capra-mobili e Giuseppina Giuliano, il pretore di Asti, rilevato che la
convenuta non era comparsa alla prima udienza e che, nonostante avesse
inviato certificato medico, necessariamente era stata dichiarata
contumace, ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 291 c.p.c. in riferimento agli artt. 24, comma
terzo, e 3 (in relazione anche all'articolo 294 c.p.c.) della
Costituzione.
Non vi è stata costituzione delle parti private.
È intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo
l'infondatezza della questione proposta e rilevando, in proposito, come
il diritto di difesa non possa considerarsi assolutamente illimitato,
dovendo armonizzarsi, su di un piano di razionalità e di
ragionevolezza, con l'esigenza di tutelare i diritti dell'altra parte e
di assicurare la speditezza del giudizio, esigenza quest'ultima di
particolare rilievo nel procedimento pretorile. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata, d'ufficio, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice di
procedura civile, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3
della Costituzione; ciò in quanto la disposizione denunciata "vieta la
declaratoria di contumacia nel caso soltanto in cui il giudice
istruttore rilevi vizi importanti nullità della notificazione della
citazione, e non anche in quello in cui consti, semplicemente,
dell'esistenza di un impedimento di fatto". Si osserva al riguardo che
l'impossibilità di dare rilevanza ad accertare cause che impediscano
una concreta attività difensiva sarebbe in contrasto con la garanzia
d'inviolabilità del diritto di difesa, sancita dall'art. 24 della
Costituzione. In particolare, nel giudizio pretorile, non potrebbe
farsi carico alla parte convenuta, ritualmente raggiunta dalla notifica
della citazione, di non essersi costituita in causa o di non aver
rilasciato procura alle liti prima dell'insorgere del fatto impeditivo,
dato che è pieno diritto della parte di costituirsi fino alla prima
udienza, e di chiedere l'autorizzazione a stare in giudizio
personalmente.
Le disposizioni degli artt. 293 e 294 del codice di procedura
civile - che regolano la purgazione della contumacia e la eventuale
remissione in termine del contumace - , non fornirebbero adeguata
tutela del diritto di difesa, che deve potersi esercitare
"concretamente, efficacemente, con pienezza di mezzi e senza nessuna,
sia pur minima, limitazione", e quindi soltanto "attraverso la
possibilità di una continua presenza a tutti gli atti processuali". Vi
sarebbe, anzi, un contrasto tra la disposizione dell'art. 291, che
vieta al giudice di dare giuridica rilevanza ad un impedimento di fatto
prima della dichiarazione di contumacia, e quella dell'art. 294, che
invece consente di attribuire allo stesso fatto impediente, accertato
in seguito, rilevanza ai fini della rimessione in termini: tale
diversità di disciplina "di situazioni di fatto concettualmente
identiche" sarebbe anche in contrasto con il principio di eguaglianza,
sancito dall'art. 3 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata. Questa Corte, dichiarando non
fondata la questione di costituzionalità degli articoli 293 e 294 del
codice di procedura civile in riferimento agli artt. 24 e 3 della
Costituzione, ha già avuto occasione di precisare che "il procedimento
contumaciale è disciplinato in modo che la tutela dei diritti del
contumace non vada a danno dell'altra parte e della speditezza del
giudizio", e che, in particolare, "neanche in vista della contumacia
involontaria si può negare l'aderenza delle norme alle caratteristiche
strutturali del giudizio o scorgervi la violazione del diritto di
difesa o ingiustificate disparità di trattamento" (sentenza n. 54 del
1968).
Anche l'art. 291 non lede sotto alcun profilo il diritto di difesa:
la pretesa di una diversa normativa, che consentisse al giudice di
differire la dichiarazione di contumacia, prevista dall'art. 171 del
codice di procedura civile (cfr. art. 59 delle relative disposizioni di
attuazione), nel caso di impedimento involontario, con l'effetto di
paralizzare lo svolgimento del giudizio fino al momento in cui venisse
meno la causa di detto impedimento, non trova giustificazione nell'art.
24, secondo comma, della Costituzione, ed anzi contrasta con l'esigenza
non meno valida di tutela dei diritti della controparte. Il diritto di
difesa non può sotto questo profilo considerarsi assolutamente
illimitato, proprio per la necessità che le modalità del suo concreto
esercizio consentano una ragionevole armonizzazione con l'eguale
diritto delle altre parti. Ed è superfluo far cenno degli abusi ed
inconvenienti a cui darebbe sicuramente luogo la possibilità di
impedire od ostacolare il corso dei procedimenti allegando fatti
impeditivi all'assistenza agli atti istruttori.
Queste considerazioni valgono sicuramente anche per il procedimento
davanti al pretore, la cui disciplina è ispirata a maggiori esigenze
di speditezza e semplicità. La declaratoria di contumacia non preclude
al contumace la possibilità di costituirsi successivamente chiedendo
di potersi difendere personalmente, né di avvalersi della facoltà
consentita dall'art. 294. E d'altra parte, nel caso di documentato
impedimento di fatto alla costituzione nell'udienza di comparizione, il
pretore, al pari del giudice istruttore, pur dichiarando la contumacia,
ha sempre il potere di differire ad altra udienza la decisione della
causa, evitando così che la declaratoria di contumacia possa avere
effetti irreparabili. Ciò era precisamente avvenuto nel caso di
specie, in cui la parte convenuta, (alla quale la citazione era stata
notificata in mani proprie), aveva fatto pervenire al pretore un
certificato medico attestante la necessità di quattro giorni di riposo
assoluto, e la causa era stata più volte rinviata; talché fu posta in
decisione solo dopo cinque mesi dalla prima udienza, perdurando
tuttavia senza alcuna giustificazione l'assenza della parte contumace.
3. - Non sussiste nemmeno alcuna violazione del principio di
eguaglianza, per la pretesa disparità di considerazione
dell'impedimento di fatto quando sia accertato anteriormente ovvero
successivamente alla dichiarazione di contumacia. L'articolo 291 del
codice di procedura civile dispone la rinnovazione della notificazione
nell'ipotesi in cui il convenuto non si costituisca ed il giudice
rilevi un vizio di nullità della notificazione della citazione;
l'eventuale esistenza di un fatto impeditivo alla costituzione non è
qui oggetto di considerazione alcuna, essendo ovvio che un tale fatto
non potrebbe mai giustificare la rinnovazione della notificazione
ritualmente eseguita. L'art. 294 disciplina invece la facoltà del
contumace di chiedere la rimessione in termini per compiere attività
istruttorie ormai precluse, dimostrando che la sua tempestiva
costituzione fu impedita da causa a lui non imputabile: trattasi dunque
di ipotesi normativa ben diversa, rispetto alla quale non sussiste la
prospettata disparità di valutazione o di trattamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 291 del codice di procedura civile, sollevata dal pretore di
Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24,
secondo comma, e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte