Sentenza n. 60/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1976 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 156
e 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), promossi con
ordinanze emesse il 17 gennaio e il 16 dicembre 1974 dal pretore di
Roma in due procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Dylan
Bob e la società Newton Compton editori e tra la società Simofi
Finanziaria e la società Titanus, iscritte al n. 102 del registro
ordinanze 1974 ed al n. 92 del registro ordinanze 1975 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 119 dell'8 maggio 1974 e n. 95 del 9
aprile 1975.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Bob Dylan e la
società Newton Compton editori, il pretore di Roma, avendo il
ricorrente Dylan richiesto il sequestro di un libro di poesie di sua
creazione che assumeva essere stato illegittimamente pubblicato e posto
in commercio dalla società predetta, con ordinanza emessa il 17
gennaio 1974, sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 161, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in
riferimento all'articolo 21, terzo comma, della Costituzione.
Secondo il pretore, la disposizione impugnata che contempla il
provvedimento cautelare del sequestro di libri a favore di chi si
ritenga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica,
non è contenuta in una "legge sulla stampa" unica fonte abilitata ai
sensi del terzo comma dell'art. 21 Cost. a prevedere il provvedimento
in esame.
A sostegno della illegittimità della norma denunciata, il giudice
a quo richiama la sentenza n. 122 del 1970 alla cui applicazione nella
fattispecie non osta quanto ritenuto dalla Corte con la successiva
sentenza n. 38 del 1973, riguardando quest'ultima la possibilità di
sottoporre a sequestro materiali destinati alla pubblicazione a mezzo
stampa, mentre la questione rimessa oggi alla Corte riguarda la
conformità a Costituzione del sequestro di stampati veri e propri.
Rileva d'altra parte il pretore di Roma la necessità di un
coordinamento tra le due sentenze richiamate, nel senso di conciliare
l'interesse costituzionalmente protetto alla circolazione della stampa
con quello della tutela dell'intimità e del diritto d'autore, il
fondamento costituzionale di quest'ultimo potendosi ricollegare a
qualche altra disposizione costituzionale diversa dall'art. 21.
Osserva infine che la concreta fattispecie che ha dato luogo
all'incidente riguarda un caso in cui il comportamento dell'editore -
riproduzione pedissequa senza il consenso dell'autore di un'opera dello
stesso - si concreta, oltre che in un delitto (art. 171, comma primo,
lettera a, legge n. 633 del 1941), anche in una manifestazione di
pensiero altrui, sicché è da dubitare che siffatti tipi di
manifestazione di pensiero trovino tutela nell'art. 21 della
Costituzione, se non sotto il profilo del diritto di informazione
inteso come parte della più generale tutela della manifestazione del
pensiero approntata dalla disposizione citata.
2. - Ancora il pretore di Roma, con un'altra ordinanza emessa il 16
dicembre 1974, nel procedimento civile vertente tra la s.p.a.
Finanziaria Simofi e la s.p.a. Titanus, solleva questione di
legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, della legge
22 aprile 1941, n. 633, in relazione al primo comma e all'art. 700
c.p.c., nella parte in cui consente che possa essere ordinata con
provvedimento sommario l'interdizione alla diffusione della stampa per
contrasto con l'art. 21, comma terzo, della Costituzione e dell'art.
161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nella parte in cui consente che
può essere ordinato dall'autorità giudiziaria il sequestro della
stampa, sempre per contrasto con l'art. 21, comma terzo, della
Costituzione.
Richiamandosi alla precedente ordinanza in data 17 gennaio 1974, il
pretore riteneva di denunciare anche l'art. 156, secondo comma, della
citata legge n. 633, in quanto la tutela apprestata dall'art. 21 della
Costituzione nei confronti del sequestro dovrebbe analogicamente
estendersi all'azione inibitoria prevista da tale disposizione, essendo
illogico che la Costituzione vieti il sequestro della stampa ed ammetta
implicitamente altri provvedimenti cautelari che, quanto agli effetti
pratici, presentano stretta affinità con il sequestro.
3. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato.
Secondo l'Avvocatura, la legge sulla stampa prevista dall'art. 21
della Costituzione, va individuata nella legge 8 febbraio 1948, n. 47,
approvata dalla Assemblea Costituente e nel r.d.l. 31 maggio 1946, n.
561, implicitamente mantenuto in vigore dall'Assemblea Costituente
stessa, il quale stabilisce al secondo comma dell'art. 3 "nulla è
innovato alle norme sulle difese e sulle sanzioni giudiziarie,
stabilite a tutela del diritto d'autore dalla legge 22 aprile 1941, n.
633".
Inoltre, l'ipotesi di riproduzione abusiva costituisce reato ai
sensi dell'art. 171, lettera a, della legge n. 633, il che basta ad
assicurare la concorrenza di entrambe le condizioni, prescritte
dall'art. 21 della Costituzione, di legge sulla stampa e di sequestro
espressamente previsto per un caso di delitto.
Non rileva nella specie la verifica della legittimità
costituzionale del medesimo art. 161, in quanto autorizza il sequestro
in casi di violazione della legge sul diritto d'autore che non
costituiscono delitto.
Gli stessi argomenti valgono tanto per la riproduzione di stampati
che riproducono opere altrui (prima ordinanza) quanto per la
riproduzione di fotogrammi di alcune scene d'un film senza il consenso
del titolare dei diritti di utilizzazione economica (secondo
ordinanza), e possono estendersi all'azione inibitoria di cui all'art.
156 della legge n. 633.
Ma, secondo l'Avvocatura, l'impugnazione dell'art. 156 si basa
sullo stesso equivoco che già indusse il pretore di Roma a denunciare
l'art. 10 del codice civile, questione sulla quale la Corte ebbe già a
pronunziarsi con la sentenza n. 122 del 1970, non prevedendo la
disposizione denunziata alcun riferimento a misure cautelari o
provvisorie, ma essendo soltanto l'applicazione dell'art. 700 del
codice di procedura civile (norma elastica che pone a disposizione del
giudice il potere di costruire la misura cautelare più adeguata) a
poter produrre un'ipotizzabile lesione dell'art. 21 Cost. nella
costruzione della misura cautelare applicabile al caso concreto.
Sotto un profilo più generale, l'Avvocatura ritiene che l'art. 21
non sia applicabile alle manifestazioni di pensiero altrui, e che in
ogni caso risulti superfluo ricercare il fondamento costituzionale
della tutela del diritto d'autore, onde rinvenire un criterio di
prevalenza fra la libertà di manifestazione del pensiero e
quest'ultimo. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe possono
riunirsi e decidersi con un'unica sentenza stante che sollevano
analoghe questioni di legittimità costituzionale.
2. - Il pretore di Roma solleva, in riferimento all'art. 21, comma
terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nella parte in cui
consente che può essere ordinato dall'autorità giudiziaria il
sequestro della stampa in caso di violazione della legge sul diritto di
autore che costituisca delitto, nonché dell'art. 156 della medesima
legge in relazione al primo comma dell'art. 700 del codice di procedura
civile nella parte in cui consente il sequestro e l'interdizione della
stampa, sempre in ipotesi di delitto.
Fondamento dell'una e dell'altra questione è l'interpretazione
restrittiva che il giudice a quo dà al comma terzo dell'art. 21 della
Costituzione e più precisamente all'espressione "legge sulla stampa",
ritenendo che costituisca fonte abilitante ad autorizzare il
provvedimento previsto nel comma citato non un qualunque atto
legislativo, ma soltanto una legge disciplinante espressamente questa
materia, la quale sotto quella speciale intitolazione raccolga ogni
disposizione regolativa attinente alla stampa. Tale, secondo il
medesimo giudice, non sarebbe la legge 22 aprile 1941, n. 633,
intitolata "protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio", alla quale appartengono gli articoli denunziati.
3. - L'esposta interpretazione dell'art. 21, comma terzo, si
appalesa errata.
Essa condurrebbe infatti implicitamente e conseguentemente a
ritenere che la legge indicata nel detto articolo dovesse essere
regolatrice esclusiva della stampa nel senso di non ammettere che altri
atti legislativi possano introdurre modifiche o disposizioni diverse
rispetto alla medesima materia.
Il significato e la portata dell'art. 21, comma terzo, della
Costituzione sono stati chiaramente indicati da questa Corte nella
sentenza n. 4 del 1972, escludendosi che con la dizione "legge sulla
stampa" il legislatore costituzionale abbia voluto dar vita ad un tipo
speciale di riserva di legge, risultando anzi dagli stessi lavori
preparatori la piena equivalenza fra la dizione "legge" e quella di
"legge sulla stampa".
"Ed invero", ha aggiunto la Corte, "obbiettivamente considerata, la
formula dell'art. 21 non è così univoca da potersene argomentare la
volontà di introdurre una riserva qualificata di legge, potendo invece
venire interpretata come indicativa del complesso delle norme
riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale
in unica sede".
Non sussiste pertanto nessuna esclusione costituzionale per
l'applicabilità delle misure di interdizione e di sequestro previste
negli artt. 156 e 161 della legge n 633 del 1941, ove ricorrano
entrambi i presupposti costituzionali previsti per il sequestro di
stampati o per altre misure cautelari analoghe e cioè l'espressa
previsione di legge e la qualificazione dell'ipotesi come delittuosa.
4. - È superfluo per la risoluzione della questione di
legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo indagare se
l'art. 21 che tutela la libertà di manifestare liberamente il proprio
pensiero, sia anche rivolto a tutelare la manifestazione del pensiero
altrui sotto il profilo dell'informazione la quale abbia luogo senza o
contro la volontà dell'autore.
Ed è altresì superfluo considerare se la tutela disposta dalla
legge n. 633 del 1941 del diritto di autore, risponda ai fini dell'art.
42 della Costituzione e quali siano i rapporti tra questa norma e la
libertà affermata nell'art. 21.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate, in riferimento all'art. 21, comma terzo, della Costituzione,
degli artt. 156 (in riferimento all'art. 700 del codice di procedura
civile) e 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), nella
parte in cui questi consentono le misure dell'interdizione e del
sequestro di stampati in casi di violazione della citata legge che
costituiscano delitti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte