Sentenza n. 60/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1979 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 152legge 533/1973
- art. 9legge 533/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp.
att. del codice di procedura civile (nel nuovo testo risultante
dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533) promosso con ordinanza
emessa il 23 marzo 1978 dal pretore di Avezzano, nel procedimento
civile vertente tra Tortora Antonio e lo I.N.P.S., iscritta al n. 362
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 285 dell'11 ottobre 1978.
Visto l'atto di costituzione di Tortora Antonio, nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
uditi l'avv. Franco Agostini per Tortora Antonio, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Tortora
Antonio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla
pensione di invalidità e, conseguentemente, la condanna dell'I.N.P.S.
al pagamento del dovuto, il pretore di Avezzano, con ordinanza del 23
marzo 1978, ha sollevato - in riferimento all'art. 24, primo e terzo
comma, Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 152
disp. att. cod. proc. civ. (nel nuovo testo risultante dall'art. 9
della legge 11 agosto 1973, n. 533), limitatamente alla parte in cui
non prevede che l'assicurato abbiente possa essere condannato al
pagamento delle spese processuali, in caso di soccombenza, anche
quando la sua pretesa non sia riconosciuta manifestamente infondata e
temeraria.
Secondo il giudice a quo la disposizione denunziata, sancendo un
indiscriminato esonero dal pagamento delle spese processuali in favore
di tutti gli assicurati, senza alcun riguardo alle loro condizioni
economiche, contrasterebbe con il terzo comma dell'art. 24 Cost., che
garantisce solo ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti
ad ogni giurisdizione.
L'illegittimità costituzionale del citato art. 152 assumerebbe,
inoltre, ancora più marcata evidenza in relazione all'esercizio del
diritto di difesa da parte dell'ente previdenziale. Infatti, venendo a
mancare, nella instaurazione dei giudizi, ogni freno per i lavoratori,
implicitamente esonerati per disposizione di legge dal benché minimo
apprezzamento delle proprie azioni, contro gli Istituti stessi
potrebbero essere portati continui e generalizzati attacchi
"processuali". Con l'inevitabile conseguenza, per questi ultimi, di non
poter approntare una efficace difesa di fronte alla miriade di
ricorsi.
2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de
qua ed instaurato il giudizio davanti alla Corte, si è costituito
Tortora Antonio, il quale, nelle proprie deduzioni, conclude per la
non fondatezza della questione sollevata, contestando - da un lato -
che la norma denunziata comprometta le possibilità di difesa degli
Istituti previdenziali e rilevando - dall'altro - che il principio
enunciato nell'articolo 24, terzo comma, Cost., non impedisce al
legislatore ordinario di dettare norme che rendano meno oneroso
l'accesso alla giustizia anche a favore di coloro che, pur non essendo
in ipotesi "non abbienti" si trovino tuttavia in particolari
condizioni di inferiorità.
3. - È intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri
che ha del pari concluso per la non fondatezza della prospettata
questione. Considerato in diritto :
1. - In base all'ordinanza del pretore di Avezzano, la Corte è
chiamata a decidere se l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - il
quale nel nuovo testo introdotto dall'art. 9 della legge 11 agosto
1973, n. 533, dispone che il lavoratore soccombente nei giudizi
promossi per ottenere prestazioni previdenziali non può essere
assoggettato al pagamento delle spese del giudizio, salvo che la
pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria - nella parte in
cui non esclude dal beneficio il lavoratore abbiente, violi: a) l'art.
24, comma terzo, Cost., dubitandosi che la disposizione denunziata,
prevedendo l'indiscriminato esonero dal pagamento delle spese
processuali a favore di tutti i lavoratori assicurati, senza riguardo
alle loro condizioni economiche, oltrepassi i limiti posti dalla
Costituzione all'istituto del gratuito patrocinio; b) l'art. 24, comma
primo, Cost., dubitandosi che il notevole incremento del contenzioso
previdenziale, provocato dalla disposizione denunziata, limiti la
possibilità per gli istituti previdenziali di svolgere nel processo
una adeguata difesa, con conseguente menomazione della tutela
giurisdizionale.
2. - Deve preliminarmente osservarsi che l'ordinanza di rimessione,
pur affermando la rilevanza delle questioni proposte, non contiene sul
punto una espressa motivazione; la valutazione di tale essenziale
requisito risulta peraltro implicita nella motivazione adottata,
correlata agli atti di causa.
Invero, in base alle risultanze della consulenza tecnica, che aveva
escluso nella persona dell'attore in giudizio malattie invalidanti, il
pretore avrebbe dovuto rigettare la domanda ed applicare, in ordine
alle spese, la disposizione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.;
ma, avendo rilevato che a suo giudizio lo stesso attore era da
considerare abbiente (in una parte della motivazione è detto che il
coltivatore diretto, e tale era l'attore, "ricava alti redditi dalla
coltivazione della terra e dall'allevamento del bestiame") e che tale
circostanza avrebbe escluso l'applicabilità della anzidetta
disposizione, ove si fosse ritenuto che essa contrastasse con l'art.
24, comma terzo, Cost., ha affermato la rilevanza del dubbio di
costituzionalità della norma da applicare.
3. - Le proposte questioni non sono, peraltro, fondate.
L'ordinanza, per sostenere il contrasto della norma in disamina con il
terzo comma dell'art. 24 Cost., muove dal presupposto che il beneficio
accordato al lavoratore costituisca una forma, sia pure atipica, di
patrocinio gratuito, limitato dalla norma costituzionale sopra citata
ai non abbienti, sicché confliggerebbe con essa la mancata esclusione
dal beneficio stesso dei lavoratori abbienti.
L'assunto non può essere condiviso; il patrocinio a spese dello
Stato, volto a consentire a tutti i cittadini la possibilità di agire
e di difendersi in giudizio, si differenzia nettamente dal beneficio
del quale si discute, che prescinde dalle condizioni economiche del
soggetto interessato. In vista della rilevanza sociale della materia
previdenziale e assistenziale, il legislatore, disponendo la
compensazione delle spese del giudizio in caso di soccombenza del
lavoratore, ha voluto porlo al riparo dal rischio processuale, al fine
di consentirgli di far valere le sue pretese non temerarie nei
confronti degli istituti di previdenza e assistenza.
Il costo del processo può essere gravoso anche per chi non sia
povero nei limiti richiesti per ottenere il patrocinio a spese dello
Stato e può costituire, anche in tal caso, una remora a far valere le
proprie fondate ragioni.
A tale inconveniente, ha voluto porre rimedio la norma denunziata,
prescindendo dalle condizioni economiche del lavoratore interessato,
al fine di neutralizzare la sua notoria minore resistenza di fronte al
rischio processuale (sent. n. 23 del 1973).
4. - Del pari non fondato deve ritenersi il dubbio di
costituzionalità riferito al primo comma dell'art. 24 Cost. Su tale
punto l'ordinanza di rimessione osserva che la norma di favore
determina inevitabilmente un notevole incremento del contenzioso in
materia previdenziale e gli istituti di assistenza e previdenza
verrebbero a trovarsi in difficoltà per affrontare difese efficaci,
sicché ne deriverebbe un reale affievolimento della tutela
giurisdizionale dei diritti.
Tale assunto è stato già disatteso con la citata sentenza n. 23
del 1973, ritenendosi che "la mancata ripetibilità delle spese di
lite, pur in caso di vittoria, certamente non rappresenta, nei
confronti dell'istituto assicuratore (attesa la sua peculiare struttura
e connotazione, anche sotto il profilo finanziario), una remora alla
difesa avverso pretese di prestazione del lavoratore, che si ritengano
infondate e, quindi, una violazione del diritto dell'istituto medesimo
alla tutela giurisdizionale".
Tale orientamento va confermato, tenendo anche presente la
particolare struttura dei servizi legali degli istituti di previdenza
ed assistenza e considerando, d'altra parte, che eventuali difficoltà
ed oneri riguardanti il potenziamento di tali servizi costituirebbero
pregiudizi di fatto, inidonei a concretare una violazione del precetto
costituzionale invocato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nel nuovo testo risultante
dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533) sollevata, in
riferimento all'art. 24, primo e terzo comma, della Costituzione, dal
pretore di Avezzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte