Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/1982

Altra decisione · depositata il 25/03/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 212 cod.

pen. (casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza)

promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1981 dal Magistrato di

sorveglianza presso il Tribunale di Modena sull'istanza proposta da

Rosa Carlo, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 del 16

settembre 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che:

1. - Con ordinanza emessa il 12 marzo 1981,

notificata il 18 e comunicata il 20 dello stesso mese, pubblicata nella

G.U. n. 255 del 16 settembre 1981 e iscritta al n. 295 R.O. 1981, il

Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Modena, provvedendo

sull'istanza con cui Rosa Carlo aveva chiesto la sospensione della

misura di sicurezza detentiva nella casa di lavoro per il periodo

minimo di anni due, alla quale era sottoposto in forza di decreto 20

febbraio 1978 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di

Livorno, per sopravvenuta menomazione fisica, ritenne in preliminare

che la richiesta fosse da respingere sulla base degli artt. 147 e 212

c.p., il primo dei quali ipotizza la sospensione della misura di

sicurezza sol per sopravvenuta esecuzione di pena detentiva e il

secondo prevede il discrezionale potere di sospendere la esecuzione

(non già di misura di sicurezza ma) di pena detentiva per grave

infermità fisica, ma non tradusse l'argomentazione in dispositivo di

rigetto della istanza perché giudicò non manifestamente infondata la

questione di legittimità dell'art. 212 c.p., e del comma 1 in

particolare, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.. È sembrato al

giudice a quo che sussista disparità di trattamento tra internati per

misura di sicurezza e condannati colpiti gli uni e gli altri da grave

infermità fisica, tanto più ingiustificata in quanto nella misura di

sicurezza lo stato di privazione della libertà è solo strumentale

rispetto al raggiungimento della finalità di cura e riadattamento

sociale e che ne sia offeso anche l'art. 32 comma 1, il quale tutela il

bene della salute anche dei cittadini sottoposti a misura di sicurezza,

a nulla rilevando in contrario la previsione normativa della revoca

anticipata delle ripetute misura di sicurezza e licenza per gravi

esigenze personali e familiari a motivo della diversità delle

situazioni su cui le due provvidenze incidono.

che:

2. - Avanti la Corte il Rosa non si è costituito; ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto 5 ottobre

1981 depositato il successivo 6, nel quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha contestato la razionalità degli argomenti desunti dagli artt.

147 e 212 c.p. invocando in riferimento all'art. 32 la sent. 21/1969

della Corte, ha negato che tra misura di sicurezza e pena siavi quella

identità di posizioni dei soggetti che giustificherebbe l'accusa di

violazione dell'art. 3 e ha concluso per la infondatezza della proposta

questione. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 1982, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato dello Stato

Chiarotti si è rimesso allo scritto.

Considerato che:

3. - La norma impugnata non può essere avulsa,

nello scrutinio di conformità sua agli artt. 3 e 32 Cost., dall'art.

11 l. 26 luglio 1975 n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

il quale, nel disciplinare il servizio sanitario negli istituti

penitenziari, prevede che "ove siano necessari cure o accertamenti

diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei

reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono

trasferiti negli ospedali civici o in altri luoghi di cura", per

l'evidente motivo che la sospensione della misura di sicurezza si

appalesa necessaria sol quando la menomazione fisica non richieda né

cure né accertamenti diagnostici, da effettuarsi nell'interno o fuori

dell'istituto, in cui il soggetto è internato, ma altra alternativa

non esprima all'infuori della temporanea dimissione del menomato fisico

dal luogo d'internamento, non già quando cure o accertamenti

diagnostici debbano eseguirsi in ospedali civici o in altri luoghi di

cura e, a fortiori, nell'istituto in cui la misura di sicurezza viene

attuata.

Questo accertamento manca nell'ordinanza di rimessione, in cui il

giudice a quo si è limitato a porre l'alternativa ("quando

l'effettuazione di tali interventi non è attuabile nello stato di

detenzione, oppure tale stato impedisce il verificarsi della

guarigione") e la carenza non consente alla Corte di giudicare allo

stato della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza

presso il Tribunale di Modena, che ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 212 cod. pen., comma 1 in

particolare, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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